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A CHI SPETTA LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI IN CONDOMINIO

Ottobre 2, 2024
in Ambiente e rinnovabili
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A CHI SPETTA LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI IN CONDOMINIO
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Gli alberi da fusto sono una delle cause più frequenti per le liti e le azioni legali tra condomini. La ripartizione può variare molto a seconda dei casi. Ecco cosa dice la giurisprudenza in merito e come assegnare i costi senza turbare la pace condominiale.

In molti condomini, soprattutto quelli più moderni, sono presenti dei giardini condominiali o ad uso esclusivo dei condomini che abitano al piano terra. 

Se siamo in presenza di un giardino condominiale non vi è alcun dubbio su chi debba effettuare la manutenzione e farsi carico dei relativi costi. Differente è la questione se si è in presenza di un giardino privato. È molto frequente infatti che si verifichino accese discussioni nelle assemblee condominiali per stabilire a chi spetta effettuare la manutenzione di un giardino ad uso esclusivo, su chi dovrà farsi carico dei relativi costi, soprattutto se vi sono presenti alberi di alto fusto. 

La prima cosa da fare è, come sempre, guardare il regolamento di condominio per verificare se prevede qualcosa al riguardo. Alcuni regolamenti prevedono espressamente che la manutenzione degli alberi ad alto fusto, anche se presenti in giardini privati, spetta al condominio a differenza della manutenzione ordinaria che spetta sempre al proprietario del giardino. Manutenzione ordinaria che deve essere fatta periodicamente. 

Il problema nasce quando il regolamento condominiale non dice nulla al riguardo. Non essendoci specifici riferimenti normativi bisogna districarsi su quanto emerge da sentenze di giudizi fatti in precedenza. La sentenza di Cassazione n. 3666/1994 al riguardo è quella di riferimento “alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga a soddisfare le relative esigenze di cura e decoro stesso”. 

Erroneamente molti leggono solo quanto sopra estrapolato dalla sentenza e tendono ad applicarlo a tutto, ma questo è il modo peggiore di operare ed il migliore per dare inizio a lunghi conteziosi giudiziari tra i condomini. Ogni sentenza va vista nel suo contesto specifico e questa in particolare è applicabile ad alberi secolari di alto fusto che nulla hanno a che vedere con alberi di natura diversa. Bisogna fare molta attenzione e valutare i casi singolarmente. Infatti, altre sentenze rimarcano che bisogna dimostrare che l’albero in questione sia a beneficio anche del condominio o che contribuisca in modo significativo al decoro architettonico dell’intero fabbricato piuttosto che solo al giardino di pertinenza di una proprietà privata esclusiva, onere che ricade in capo al proprietario del giardino in cui si trova l’albero in questione. Nel caso di mancata dimostrazione oggettiva del beneficio comune va da sé che tutte le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sono a carico esclusivo del solo proprietario del giardino e che nulla è tenuto a dare il condominio. Nulla toglie però che il condominio con apposita delibera assembleare decida di contribuire alla manutenzione straordinaria. 

Qualora non si trovasse accordo l’unica strada che ha il proprietario del giardino è quella di citare in giudizio il condominio per ottenere un provvedimento dal giudice su come si debbano ripartire le spese. 
© Riproduzione riservata 

Lilly Falcone Responsabile gestione immobiliare

direzionerivista@condominiozeroproblemi.it 

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