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Home Ambiente

Riscaldamento centralizzato: come e quando è possibile staccarsi

Novembre 20, 2025
in Ambiente
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riscaldamento
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In molti ci hanno scritto nel corso dell’inverno per avere chiarimenti sul distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale. Ecco una piccola guida, sintetica, a questo argomento per chiarire i dubbi.

Il riscaldamento è una delle principali preoccupazioni per gli inquilini di qualsiasi tipo di abitazione, sia essa privata che parte di un immobile più ampio. La situazione però peggiora e diventa sempre più delicata se si parla di condominio e del a volte “famigerato” Riscaldamento Centralizzato. Un sistema visto da molti come una sorta di prigione a cui si crede di dover essere legati senza possibilità di via d’uscita.

Esiste però la possibilità di liberarsi da questo tipo di “obbligo”, staccarsi quindi dal Riscaldamento centralizzato, seguendo però regole e leggi molto precise.

QUANDO CI SI PUÒ STACCARE DAL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

Staccarsi dal riscaldamento condominiale si può, seguendo leggi molto precise. Questo nel dettaglio cosa precedono le norme e le condizioni.

Il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se:

dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento;

o, aggravi di spesa per gli altri condomini.

il condomino che effettua il distacco resta tenuto a:

al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto;

alle spese per la sua conservazione e messa a norma.

GLI SQUILIBRI DI FUNZIONAMENTO

La norma parla di “notevole squilibrio termico”. Normalmente lo squilibrio  non è “notevole” con un distacco, due o tre, potrebbe esserlo da quarto in poi per i piccoli impianti con 10/15 unità immobiliari aumentando sempre di più all’aumento dal numero delle unità e della tipologia di impianto centralizzato.

I primi condomini potranno distaccarsi facilmente, mentre per quelli successivi potrebbero esserci dei problemi. 

AGGRAVI DI SPESA

La norma UNI 10200/2013 fa una distinzione tra gli aggravi di spesa:

il consumo volontario;

il consumo involontario.

Il consumo volontario è il calore utilizzato direttamente dall’unità immobiliare in questione per riscaldare gli ambienti. Mentre il consumo involontario è quello riferito alle dispersioni energetiche che costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il servizio richiesto e quelle necessarie a riscaldare l’acqua nelle condutture generali condominiali.

COME PROCEDERE AL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Per poter effettuare la procedura di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è necessario avvalersi di un tecnico abilitato che rediga una relazione tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.

Una volta ottenuta la relazione dal tecnico abilitato il condomino può procedere distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza chiedere l’autorizzazione a nessuno (né all’amministratore e tantomeno agli altri condomini).

Ovviamente il condomino che effettua il distacco deve far eseguire i lavori da una ditta specializzata che procederà all’effettivo distacco dell’impianto privato della colonne montanti condominiali.

Al riguardo è opportuno riportare il disposto della Cassazione in merito. È nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331) 

È opportuno ricordare che esistono delle limitazioni al distacco dall’impianto centralizzato. Limitazioni anche in questo caso previste dalla legge. Il distacco dall’impianto centralizzato può essere vietato da:

1) Regolamento di condominio “il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto”;

2) Regolamento edilizio comunale o regionale che potrebbe aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di inquinamento ambientale.

Leggi tutti gli articoli della sezione Ambiente e Rinnovabili

di Lilly Falcone Responsabile gestione immobiliare
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it

Tags: Aperturariscaldamento

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