La Cassazione cambia rotta con l’ordinanza n. 7247/2026: nessuna prorogatio, con la cessazione dell’incarico di amministratore cessano i poteri
La corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 26 marzo 2026 la n. 7247, interviene in modo deciso su uno dei temi più delicati e discussi dell’intera gestione condominiale che riguardano milioni di condomini e decine di migliaia di amministratori di condomini: quali sono i poteri e i diritti dell’amministratore di condominio dopo la cessazione del proprio mandato e se si ha diritto ad essere pagati. Si tratta di una pronuncia di grande impatto operativo che si segnala anche perché in netto contrasto con un’altra sentenza della stessa Corte di Cassazione di sole poche settimane prima, la n. 424 dell’8 gennaio 2026.
La vicenda trae origine dall’azione intrapresa da un ex amministratore di condominio, il quale ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il rimborso di somme anticipate nell’interesse del condominio e per il pagamento dei compensi per le sue prestazioni. Il condominio faceva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli contestando che non era tenuto al pagamento di quanto richiesto e dando avvio ad un contenzioso nei successivi gradi di giudizio fino alla richiesta d’intervento della Corte di Cassazione.
La suprema corte con l’ordinanza n. 7247/2026 ha affermato un principio chiaro che è destinato a incidere profondamente sulla prassi: con la cessazione dell’incarico cessano i poteri e non opera alcuna prorogatio automatica. Da questa affermazione derivano delle conseguenze precise: l’amministratore cessato non può continuare a svolgere l’attività ordinaria di gestione e non mantiene le attribuzioni tipiche previste dall’art. 1130 del c.c.
Le uniche attività consentite dopo la cessazione del suo mandato sono costituiti dal compiere gli atti urgenti ed indifferibili finalizzate a evitare pregiudizi agli interessi comuni. Da tutto ciò deriva che per le attività svolte dopo la sua cessazione non è riconosciuto alcun compenso e che le attività svolte sono da considerare un obbligo residuale e non retribuito.
Il fondamento giuridico della Corte si basa un’impostazione netta della natura del rapporto di mandato tra chi amministra e il condominio stesso. In base al quale una volta finito l’incarico, il mandato si estingue e sopravvive solo un obbligo limitato volto a garantire la tutela degli interessi comuni nelle sole situazioni urgenti.
LA SENTENZA DI GENNAIO
La nuova sentenza risulta nettamente contrapposta alla recente sentenza della stessa Corte la n. 424/2026 la quale è favorevole all’istituto della prorogatio e sulla base del quale l’amministratore cessato conserva i poteri ordinari fino alla nomina del suo successore con la conseguente configurazione della prorogatio del mandato.
La continuità della gestione giustifica la permanenza delle attribuzioni e di conseguenza il diritto al compenso. Il confronto tra le due decisioni evidenzia un contrasto netto su alcuni punti essenziali quali i poteri del professionista cessato dall’incarico, la prorogatio e il diritto al compenso. Si tratta di un contrasto che incide direttamente sulla validità delle attività svolte nel periodo tra la cessazione dell’incarico e la nomina del nuovo amministratore che può durare addirittura diversi anni. Tutto ciò comporta delle conseguenze operative di grande rilievo e una grande incertezza giurisprudenziale su un tema centrale per la gestione condominiale.
A questo punto sarebbe decisivo (e urgente) un intervento chiarificatore delle sezioni unite della Corte di Cassazione per fare luce, una volta per tutte, su tutto ciò ed uscire da questa zona grigia in cui la nuova sentenza ha portato il mondo condominiale al fine di chiarire definitivamente quale deve essere l’interpretazione corretta.
La corretta interpretazione di cosa avviene dopo la cessazione del mandato dell’amministratore di condominio fino alla nomina di un nuovo responsabile non è assolutamente un dettaglio nella vita di un condominio, soprattutto perché a causa delle difficoltà oggettive per la nomina tale periodo può durare anni e il ricorso ad un amministratore giudiziario non sempre è la soluzione.
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