Nuova sentenza decisiva della Cassazione in materia di compensi e poteri dell’amministratore in prorogatio, che si estende alla gestione ordinaria
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, sezione II, interviene su alcune questioni di assoluta centralità per la prassi condominiale: la portata della prorogatio dell’amministratore cessato e il diritto al compenso durante questa fase. La decisione, destinata a incidere concretamente sull’attività quotidiana degli amministratori, si inserisce in un filone giurisprudenziale che privilegia la continuità gestionale e la stabilità delle deliberazioni assembleari rispetto a interpretazioni formalistiche.
LA PROROGATIO DELL’AMMINISTRATORE
Il principio ribadito dalla suprema corte è chiaro: l’amministratore il cui mandato sia scaduto o che abbia rassegnato le dimissioni non perde automaticamente i poteri gestori, ma li conserva sino alla nomina del successore, in regime di prorogatio.
Il fondamento normativo si rinviene nell’art. 1129 c.c., che disciplina durata e revoca dell’incarico, nell’art. 1130 c.c., che individua le attribuzioni dell’amministratore, nel principio generale di continuità dell’organo gestorio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
IL PUNTO QUALIFICANTE DELLA SENTENZA
La Cassazione chiarisce che la prorogatio non si limita agli atti urgenti e indifferibili, ma si estende alla gestione ordinaria, al fine di evitare un vuoto amministrativo dannoso per il condominio. Si supera così quell’orientamento minoritario che tendeva a ridurre la prorogatio a una funzione meramente conservativa.
COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE IN PROROGATIO.
Uno dei profili più delicati affrontati nella sentenza riguarda il compenso. La corte afferma che, in assenza di una deliberazione assembleare contraria, l’amministratore in prorogatio conserva il diritto al compenso precedentemente deliberato, purché svolga effettivamente attività gestionale.
La sentenza n. 424/2026 consolida l’orientamento più coerente con la natura onerosa del mandato e con la funzione pubblicistica dell’amministratore.
Esempi concreti sul compenso
Caso A – Attività effettiva svolta. L’amministratore continua a gestire contabilità, rapporti con fornitori, sinistri assicurativi e convocazioni. Il compenso annuale deliberato resta dovuto, proporzionalmente al periodo di prorogatio.
Caso B – Inattività sostanziale. Se l’amministratore cessato non svolgesse alcuna attività, limitandosi ad attendere la sostituzione senza intervenire nella gestione, potrebbe configurarsi un problema di giustificazione del compenso.
Caso C – Delibera assembleare contraria. L’assemblea potrebbe espressamente deliberare che, decorso il termine del mandato, il compenso venga sospeso fino alla nuova nomina. In tal caso prevale la volontà assembleare.
CONSEGUENZA PER GLI AMMINISTRATORI
La sentenza offre indicazioni concrete in caso di scadenza del mandato. L’amministratore deve continuare la gestione ordinaria fino alla nomina del successore, evitando vuoti amministrativi.
In tema di compenso: In assenza di apposita delibera assembleare che l’amministratore non debba percepire alcun compenso dopo la scadenza del mandato il compenso è dovuto anche in fase di prorogatio.
La sentenza n. 424/2026 appare rispetto a interpretazioni più formalistiche del passato, la corte privilegia una lettura funzionale del sistema condominiale. Questa impostazione risulta particolarmente significativa in un contesto in cui la gestione condominiale è sempre più complessa e richiede stabilità operativa.
La Cassazione n. 424/2026 rappresenta un punto fermo su alcuni aspetti centrali della vita condominiale, primo fra tutti ribadisce che la prorogatio è una fase di continuità piena e non meramente residuale e che il compenso dell’amministratore resta dovuto se l’attività gestionale prosegue.
Per gli amministratori si tratta di una pronuncia che rafforza la certezza del ruolo e della funzione gestionale. Una decisione che contribuisce a rendere più stabile, prevedibile e giuridicamente coerente l’intero sistema della governance condominiale.
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