Con l’aumentare delle strutture ricettive in occasione del Giubileo si rischia confusione tra gli obblighi del condominio e quelli delle attività ricettive presenti nello stabile. Ecco cosa fare.
L’inizio del Giubileo non deve far sorgere dubbi riguardo agli obblighi e agli adempimenti che il condominio deve rispettare per garantire i diritti dei condomini e di chiunque transiti negli spazi comuni. Al contempo, il gestore di attività ricettive presenti nel palazzo non deve sfuggire ai propri doveri nascondendosi dietro alle azioni giustamente intraprese dal condominio per il rispetto delle normative. Sul fronte della privacy (regolamento UE 2016/679) il condominio è riconosciuto titolare per tutti i soggetti di cui tratta i dati, pertanto dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie verso condomini, fornitori e dipendenti dello stesso.
Il condominio non ha l’obbligo di fornire alcuna informativa ai clienti delle strutture ricettive eventualmente presenti perché non raccoglie dati dei soggetti ospitati. Sarà il B&B, titolare del trattamento verso i propri clienti, ad applicare tutte le azioni necessarie per garantire la corretta gestione dei dati dei propri ospiti. Qualora presente un impianto di videosorveglianza condominiale è però il condominio a dover rendere disponibile l’informativa nel caso venga richiesta da chiunque transiti negli spazi comuni. In questi casi è obbligatoria l’affissione delle informative brevi che avvertono della presenza delle telecamere condominiali. L’eventuale installazione delle telecamere private da parte del B&B sito nel condominio è permessa purché il campo di ripresa della videosorveglianza privata non coinvolga le parti comuni.
Per quanto riguarda l’affissione delle targhe, l’art. 1129 del codice civile, comma 5, obbliga il condominio all’esposizione della targa condominiale, all’esterno dell’edificio e sul passaggio terzi, con i riferimenti dell’amministratore. Il B&B dovrà invece attenersi ai regolamenti regionali e successivamente a quelli del condominio riguardo all’obbligo o alla possibilità di affiggere la targa indicante la presenza dell’attività ricettiva.
Gli obblighi in capo al condominio sul fronte della privacy non sollevano il gestore dell’attività ricettiva privata nei confronti dei propri clienti. Condominio e B&B sono titolari del trattamento verso i soggetti per cui raccolgono dati riservati. Si ricorda che l’affissione della targa condominiale con i riferimenti dell’amministratore, soggetta all’art. 1129 C.C., non garantisce la possibilità di affiggere targhe private.

di Ludovica Leoni
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