Caso per caso cosa prevede il “decreto ponte” del luglio scorso che disciplina il periodo transitorio per gli aiuti alle famiglie in attesa della riforma vera e propria che è attesa per gennaio 2022.
partire dal luglio scorso sono in vigore le nuove tabelle per gli importi aggiornati per l’assegno “nucleo familiare” (comunicazione Inps n. 2331 del 17/06/2021). Il decreto n. 79 di giugno ha disciplinato infatti un periodo transitorio dell’assegno unico spettante anche ai lavoratori autonomi e cittadini inoccupati a partire dal mese di luglio 2021 fino al 31 dicembre, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
La vera riforma è prevista a gennaio 2022 quando entrerà in vigore l’“Assegno Unico Universale” che comprenderà anche la parte fiscale, fino a oggi applicata con le detrazioni per figli a carico.
Per i lavoratori dipendenti, per i percettori di indennità di mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata; ai collaboratori domestici, la domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS esclusivamente in via telematica con il proprio SPID o tramite patronato.
Per avere diritto all’erogazione dell’assegno è necessario che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente e il reddito complessivo dichiarato superi il 70%.
Fanno parte del nucleo familiare il richiedente, il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli e gli equiparati con età inferiore ai 18 anni, i figli o gli equiparata maggiorenni inabili.
Se il nucleo familiare è composto da almeno quattro figli rientrano anche i figli di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni se studenti e apprendisti.
Inoltre, fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni se inabili, orfani, senza nessun diritto alla pensione di reversibilità senza limite di età.
L’INPS richiede inoltre una preventiva autorizzazione in caso di: • nuclei familiari monoparentali;
• in caso di separazione legale;
• in caso si voglia includere nel nucleo familiare fratelli o sorelle.
Gli importi determinati dall’istituto in base alle tabelle sono a disposizione del datore di lavoro nel “cassetto previdenziale” nella sezione consultazione è possibile visualizzare gli importi giornalieri e mensili per il periodo di riferimento, va precisato che l’assegno matura in misura intera se c’è continuità nel rapporto di lavoro e se vengono rispettati alcuni parametri:
• il dipendente se impiegato deve aver svolto 130 ore, se operaio 104 ore;
• in caso di mancato raggiungimento in ogni settimana delle ore mensili precedentemente indicate, è necessario effettuare per l’impiegato 30 ore, se operaio 24 ore.
• se l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta anche per il sabato.
Lavoratori autonomi
L’assegno sarà erogato dall’INPS al richiedente avente diritto, la domanda dovrà essere invita entro il 30 settembre 2021 esclusivamente in via telematica tramite il proprio SPID o tramite patronato.
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche adottati o in affido. La richiesta è soggetta al possesso di alcuni requisiti: residenza e domicilio in Italia con figli a carico, residenza in Italia da almeno due anni anche non continuativi, essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Serve inoltre la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea in possesso di permesso di UE per soggiornanti di lungo periodo, o di permesso di soggiorno per lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
L’importo mensile dell’assegno è determinato in base ad una tabella allegata al decreto legge n. 79/2021 che individua i livelli Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. La misura di sostegno al reddito è basata sul numero dei figli e va riducendosi con l’aumentare del reddito con un tetto fissato ai 50.000 euro. Si parte da un massimo di 167,50 euro al mese per figlio per calare fino a 30 euro arrivando alla soglia massima di Isee.
Facciamo alcuni esempi in base ai livelli:
• con Isee fino a € 7000 l’importo complessivo sarà di € 167,50 x 2, ovvero 335 euro;
• con Isee fino a € 13.400 l’importo complessivo sarà di € 100,50 x 2, ovvero 201 euro;
• con Isee fino a € 20.000 l’importo complessivo sarà di € 72,80 x 2, ovvero 145,60 euro.
La soglia massima di reddito Isee è pari a 50.000 euro oltre la quale misura non spetta.
L’importo dell’assegno viene maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore disabile a prescindere dal grado di disabilità. L’assegno si propone di creare un beneficio economico alle famiglie con figli minori, e per questo viene riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza a partire da luglio 2021
Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’assegno temporaneo, viene corrisposto:
con accredito sul conto corrente, su libretto di risparmio, oppure carte prepagate dotate di Iban intestato al richiedente. Ovvero tramite bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale. Per i beneficiari di reddito di cittadinanza con accredito sulla carta dei beneficiari
In presenza di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso con provvedimento del giudice, l’assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban dell’altro genitore, di comune accordo i genitori potranno optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno al genitore che convive con il minore. Questa opzione deve essere validata dall’altro genitore al momento della domanda, in caso di assenza della richiesta di validazione il pagamento sarà ripartito in pari misura tra i genitori. Infine, per i lavoratori dipendenti il decreto ponte ha previsto un aumento di 35,70 euro per ogni figlio per nuclei familiari fino a due figli, mentre per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi saranno maggiorati a 55 euro per ogni figlio.
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di Marina Parente, Consulente del lavoro
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