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Home Bonus e Fisco

BONUS FACCIATE: 

Settembre 16, 2024
in Bonus e Fisco
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Per i lavori sulle facciate oggi è possibile accedere a un incentivo del 90% sulle spese. Una grande opportunità che ha però contorni molto rigidi che è bene conoscere prima di avviare i lavori. 

I bonus facciate è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città, una grande opportunità che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e di cui possono beneficiare tutti.

Le zone interessate sono: zone A (agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale), e le zone B (altre parti del territorio edificate anche solo in parte).

PER COSA SI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS FACCIATE

Per avere diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti visibili dalla strada pubblica, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e consolidamento della facciata esterna, inclusi la semplice pulitura, tinteggiatura, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi. Possono accedere alla detrazione gli interventi relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi e alla messa in sicurezza e ripristino dei sotto balconi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori su grondaie e pluviali su parapetti e cornicioni. Sono comprese, nella nuova agevolazione fiscale, anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smantellamento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Condizione necessaria per accedere al bonus facciate per il condominio è che il perimetro esterno dell’edificio sia visibile, anche parzialmente, dalla strada pubblica. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza d’interpello 415 del 28 settembre 2020 ha precisato che la detrazione al 90% non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, escludendo espressamente le facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. L’Agenzia ha precisato inoltre che le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate possono comunque rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazioni al 50%).

CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS 

Possono usufruire della detrazione, in 10 rate annuali, residenti e non residenti che possiedano, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. In particolare sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche (compresi esercenti arte e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 

La detrazione non può essere utilizzata in maniera diretta da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (come la cedolare secca o l’imposta sostitutiva sul regime forfetario), salvo possedere anche redditi che concorrano alla formazione del reddito complessivo, come ad esempio i redditi da fabbricati assoggettati a tassazione ordinaria. È consentita però l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto. 

Per usufruire dell’agevolazione i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento sulla base di un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (nel caso le spese siano avvenute prima dell’avvio dei lavori). In particolare i contribuenti interessati alla detrazione devono: possedere l’immobile in qualità di nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenere l’immobile in base a un contratto di locazione (anche finanziaria o di comodato), regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese anche i famigliari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto. Per accedere alla detrazione questi ultimi devono dimostrare che la convivenza sussista sin dalla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese di fruizione della detrazione, sempre se antecedente ai lavori. Le spese riguardanti gli interventi eseguiti su immobili diversi dall’abitazione principale possono essere oggetto di detrazione purché la convivenza riguardi anche quell’immobile. 

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o detentore dell’immobile quando gli interventi siano effettuati su immobili che non sono a disposizione, ad esempio perché locati o concessi in comodato o perché non appartengono all’ambito privatistico come gli immobili strumentali all’attività di impresa, arte o professione. 

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso) l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Infine, può chiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile limitatamente all’acquisto dei materiali utilizzati. 

CESSIONE DEL CREDITO 

In sintesi la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La norma però dà anche la possibilità di optare per soluzioni diverse dall’utilizzo diretto della detrazione spettante. Si può scegliere infatti un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari alla somma anticipata dal fornitore che ha effettuato gli interventi). Il fornitore può quindi recuperare la somma sotto forma di credito di imposta con la facoltà di cederlo ad altri, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Facciamo un esempio: su una spesa complessiva per l’intervento sulla facciata da 10.000 euro (Iva inclusa) il proprietario dell’immobile corrisponde all’impresa che ha eseguito i lavori (e che deve ovviamente aver accettato lo sconto in fattura) 1.000 euro mediante bonifico bancario. L’impresa potrà utilizzare lo sconto di 9.000 euro come credito per pagare altre imposte o cederlo ad altri (compresi gli Istituto Bancari/Finanziari). 
© Riproduzione riservata 

di Francesca Bonanata Commercialista 

studiobonanata@gmail.com

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