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FRINGE BENEFIT: LE SOGLIE DI ESENZIONE PER IL 2024

Gennaio 28, 2025
in Bonus e Fisco
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FRINGE BENEFIT: LE SOGLIE DI ESENZIONE PER IL 2024

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Per il prossimo anno fiscale il Governo ha innalzato il limite per i compensi non monetari, i cosiddetti fringe benefit, per i lavoratori dipendenti con figli. Ecco chi e come può usufruirne.

L’articolo 6, del ddl di bilancio 2024 prevede, limitatamente al periodo di imposta 2024, una modifica delle attuali soglie di esenzione previste per l’erogazione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti. Parliamo cioè di quei compensi che un’azienda può dare a un suo dipendente in forma non monetaria, ad esempio con l’erogazione di servizi, in modo da averne un risparmio fiscale.

In particolare è previsto che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. 

Il suddetto limite è elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.

In sostanza, limitatamente al prossimo anno di imposta (2024), il limite di esenzione dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti sarà pari a:

mille euro per i dipendenti senza figli a carico;

duemila euro per i dipendenti con figli a carico.

Tale previsione normativa, tuttavia, diventerà operativa solo a seguito della conclusione dell’iter parlamentare previsto per l’adozione definitiva della legge di bilancio 2024 e di cui vi daremo conto in seguito.

In questa sede si intende invece ricordare l’attuale regime di esenzione dei fringe benefit, anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dall’articolo 40 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

Si rileva come sia presente una soglia di esenzione differenziata tra lavoratori con e senza figli a carico; infatti l’articolo 40 del decreto lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023) stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, (…), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

In pratica, limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati è stato innalzato dagli ordinari 258,23 euro a 3.000 euro. 

La disposizione normativa, inoltre, include tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite di 258,23 euro (nel caso di lavoratori senza figli a carico, per i quali, come detto, non è previsto il rimborso delle utenze) ovvero di 3.000 euro (nel caso di lavoratori con figli a carico), l’intero valore concorre a formare il reddito.

di Alessandro Gradelli, fiscalista
info@studiogradelli.it

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