Dal primo gennaio sono in vigore nuove aliquote Irpef ma anche interessanti sgravi previdenziali sui contributi a carico dei dipendenti. Parliamo di vantaggi che riguardano una platea di lavoratori ampissima. Vediamo a quanto ammontano e chi ne ha diritto.
Come già anticipato nei precedenti numeri la legge di bilancio 2022 ha modificato notevolmente la gestione e i calcoli contributivi e fiscali delle buste paga in tutti i settori.
Iniziamo introducendo la novità che riguarda la riduzione dell’aliquota del calcolo dei contributi previdenziali Ivs a carico dei dipendenti dello 0,8%. La riduzione ha validità solo per il 2022 mentre l’esonero riguarda il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e riguarda tutti i dipendenti che hanno una retribuzione mensile Inps che non superi i 2.692 euro. Pertanto la platea interessata è molto ampia, mentre sono esclusi dallo sgravio i lavoratori del settore domestico.
In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.
Nel caso che i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Per i contratti collettivi che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Se nel corso del 2022 il rapporto di lavoro finisce per termine del contratto a tempo determinato, per dimissioni o per licenziamento e se si sta fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali rate sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Le nuove aliquote per il 2022 saranno quindi:
• per la generalità dei lavoratori si passa dal 9,19% (aliquota in vigore nel 2021) al 8,39% (per il 2022);
• per i dipendenti soggetti a CIGS scende dal 9,49% (aliquota in vigore nel 2021) al 8,69% (per il 2022);
• per gli apprendisti cala invece dal 5,84% (aliquota in vigore nel 2021) al 5,04% (per il 2022).
Lavoratrici madri
Un ulteriore novità sempre in tema di riduzioni della contribuzione la legge di bilancio 2022 comma 137, riconosce un esonero del 50% del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro a seguito della fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’agevolazione è riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2022, pertanto al momento la misura non potrà essere applicata negli anni successivi.
Nuove Aliquote IRPEF
Un’altra novità riguarda le nuove aliquote fiscali che sono state ridotte a quattro rispetto alle precedenti cinque pertanto a partire dal 1 gennaio 2022 sono:
per i redditi fino a 15.000 euro l’aliquota del 23% è rimasta invariata;
per i redditi da 15.000 euro fino a 28.000 euro è del 25% (nel 2021 era del 27%);
per i redditi oltre da 28.000 euro fino 50.000 euro è del 35% (nel 2021 era del 28%);
per i redditi oltre i 50.000 euro è del 43% (nel 2021 era del 41% oltre tra i 55.000 euro e fino a 75.000 euro)
Tali modifiche avranno un notevole impatto sulla retribuzione netta del lavoratore dipendente, i maggiori effetti sulla retribuzione netta si vedranno a partire dal mese di marzo. Ricordiamo poi che per i lavoratori che hanno figli a carico minorenni ovvero maggiorenni sino al ventunesimo anno d’età, è entrato in vigore il nuovo assegno unico universale corrisposto direttamente dall’Inps e non più per il tramite del datore di lavoro.
Per i figli di età superiore a 21 anni continueranno ad essere applicate le detrazioni in busta paga dal datore di lavoro (per ciascun figlio la detrazione teorica è pari a 950 euro)
Dal 1 marzo 2022 cessano e non saranno riconosciute:
• le maggiorazioni delle detrazioni (pari a 400 euro) per ogni figlio portatore di handicap;
• l’ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico;
• continueranno ad essere riconosciute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico diversi dai figli.
L’ultima novità riguarda l’articolo 1 comma 3 della legge di bilancio 2022 che ha previsto dal 1 gennaio il riconoscimento del trattamento integrativo di 1.200 euro solo per coloro che hanno un reddito che non eccede i 15.000 euro (fino al 2021 il reddito era fino a 28.000 euro).
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di Marina Parente, Consulente del lavoro
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