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LA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI NON SCONTA PIÙ LIMITAZIONI TEMPORALI

Ottobre 21, 2024
in Bonus e Fisco
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LA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI NON SCONTA PIÙ LIMITAZIONI TEMPORALI
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Il decreto semplificazioni ha sbloccato una situazione complessa che aveva fermato il meccanismo della cessione dei crediti. Con le modifiche sono possibili una prima cessione libera, due cessioni verso intermediari finanziari, un’ultima cessione verso i correntisti delle banche titolari di partita Iva.

Prima di addentrarci in quelle che sono le novità di recentissima introduzione e che sbloccheranno nuovamente un mercato, quello della cessione dei crediti edilizi, che è arrivato ad incepparsi per qualche tempo a causa di una normativa non esattamente in linea con il contesto dell’economia reale, è bene fare un passo indietro per arrivare a capire come si generano questi crediti e quale può essere la modalità di fruizione. L’art.121 del dl 34/2020 ha offerto

la possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni edilizie, di poter alternativamente godere di tale beneficio attraverso uno sconto sul corrispettivo o una cessione del credito. In sostanza veniva data la possibilità ai soggetti non capienti o quelli non soggetti ad Irpef (vedi i contribuenti forfettari) di poter beneficiare ugualmente della classica detrazione ma sotto altra forma. La formulazione originaria della norma prevedeva quindi che tali crediti potessero essere monetizzati con una successiva cessione a terzi. Con il passare del tempo è divenuto chiaro che i terzi cui cedere tali crediti fossero gli istituti di credito, che nel frattempo si erano organizzati per creare strutture volte a regolamentare un’operazione all’apparenza semplice ma che vede tanti passaggi necessari da effettuare e tanti

professionisti coinvolti. Tali istituti di credito applicando quello che viene comunemente chiamato “tasso di sconto” riconoscevano una certa percentuale del valore nominale del credito che veniva presentato e asseverato.

L’operazione così congeniata era di vantaggio per tutti, il contribuente poteva monetizzare una parte consistente di un importo di cui nel passato avrebbe potuto beneficiare solo con una riduzione delle imposte in un arco di tempo di 10 anni, e il soggetto cessionario (l’istituto di credito) marginalizzava su quello scarto dato dal valore nominale del credito ceduto e il corrispettivo pagato al cedente. In pratica fatto 100 un credito da detrazione la banca riconosceva 80 al cessionario marginalizzando quel 20 che era funzionale a tenere in piedi l’operazione.

Per un certo periodo di tempo tutto è funzionato correttamente fino al punto in cui la normativa che si è succeduta aveva di fatto bloccato quelle cessioni successive rendendo di fatto maggiormente artificiosa e complessa l’operazione di cessione. In pratica le banche fino a quel momento avevano comprato crediti in quanto sapevano che potevano operare cessioni successive, con le intervenute modifiche sulla normativa ciò non era necessariamente vero per tanti crediti che non erano più alla prima cessione.

Il meccanismo, quindi, ha subito una fase di stallo in cui è iniziato un centellinamento dei crediti cedibili e quelli non acquistabili. Questo limite alla cessione, qualora strutturale, avrebbe avuto delle ripercussioni molto importanti in quanto, ad esempio, tanti operatori del settore edile contando sulla possibilità di poter successivamente cedere il credito hanno optato per l’anticipo dei costi al committente (attraverso la modalità dello sconto in fattura) facendo affidamento sulla possibilità del supporto del canale bancario.

Era inizialmente quindi intervenuto sul punto il decreto aiuti con il quale veniva data la possibilità agli istituti di credito di cedere tali crediti ai propri correntisti titolari di partita Iva (restavano esclusi i soli consumatori finali). In questo modo veniva sbloccato un mercato che era arrivato allo stallo a causa del fatto che le banche avevano esaurito il plafond di capienza fiscale. Questa modifica aveva però inserito un limite di natura temporale che bloccava quindi tutte le operazioni la cui comunicazione di prima cessione o di sconto in fattura era stata inviata all’Agenzia delle Entrate prima del 1 maggio 2022.

Fortunatamente il passaggio alla Camera del decreto semplificazioni ha portato le sperate modifiche. Infatti, è stato approvato un emendamento che rende possibile agli intermediari finanziari cedere i bonus edilizi ai propri correntisti titolari di partita Iva senza nessun vincolo temporale. Viene quindi abrogata la disposizione del decreto aiuti che limitava tale possibilità alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle entrate a partire dal 1 maggio 2022.

Viene quindi risolta una incongruenza che rischiava di rendere vana una normativa che era stata creata proprio funzionalmente a sbloccare questo mercato. A seguito quindi delle summenzionate modifiche le regole attuali prevedono che sia possibile una prima cessione libera, due cessioni verso intermediari finanziari, un’ultima cessione verso i correntisti delle banche titolari di partita Iva.
© Riproduzione riservata

di Dario Contaldo, dottore commercialista e revisore legale

d.contaldo@lawtaxgovernance.com

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