In chiusura del 2021 il Governo ha stabilito i nuovi termini per accedere alle corpose detrazioni fiscali prorogate per i prossimi mesi. Ecco cosa dicono le nuove norme e cosa cambia per lo sconto in fattura
ei precedenti numeri abbiamo trattato in termini generali alcuni aspetti riguardanti l’incentivo fiscale in termini di riqualificazione energetica degli edifici e, man mano che vengono aggiornati dal Governo le scadenze e le modalità di accesso ad esso, si rende utile dare un contributo di sintetica informazione in merito.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la legge 31.12.2021, n. 234, in tema di “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che stabilisce le proroghe previste per il Superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi.
Per quanto attiene il Superbonus 110%, quello più rilevante, sono state pubblicate le seguenti nuove scadenze e restringendo il campo ai condomini e alle case unifamiliari, secondo il seguente calendario: condomini, edifici plurifiamiliari con unico proprietario da due a quattro unità fino al 31.12.2023; edificio unifamiliare, a patto che entro il 30.06.2022 sia concluso il 30% dell’intervento fino al 31.12.2022.
Pertanto sotto l’aspetto delle scadenze, è stato introdotto un maggiore margine di tempo dato il notevole impulso concesso al settore dell’edilizia e per conseguire in ragionevoli tempi l’obiettivo della riqualificazione energetica che prevede complessità di non poco conto sotto il profilo tecnico e procedurale. Va d’altronde preso in considerazione che gli incentivi fiscali, di fatto sono risorse sottratte all’introito dello Stato, pertanto essi potrebbero essere assimilati ai investimenti pubblici perché è esso che di fatto rimborsa, in tutto o in parte, questi lavori. Di contro, per lo Stato, la minore entrata è bilanciata da un aumento dei soggetti occupati, quindi meno intervento assistenziale di sostegno alla disoccupazione e conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico imposti dall’Unione Europea.
Si è creato quindi un equilibrio costi-benefici che necessita di un’attenta gestione del controllo di tutto il processo innescato, ciò con particolare riferimento all’aspetto della cessione del credito fiscale che viene riconosciuto a beneficiari che optano per lo sconto in fattura da parte delle imprese realizzatrici, che a loro volta lo cedono al soggetto finanziario, quali istituti bancari, assicurazioni o altri intermediari finanziari. Questi ultimi potevano usufruire del credito acquisito scontandolo nell’ambito della loro “tax capacity”, ovvero scontandolo dalle tasse dovute all’erario da scadenzare, come nel caso del Superbonus 110%, in cinque anni, tuttavia non vi era limitazione alla condizione che essi potessero monetizzare a loro volta lo stesso credito presso altri operatori finanziari.
L’esito dei controlli sembra avere rivelato delle irregolarità che hanno poi comportato la necessità di mettere sotto osservazione le attività di cessione dei crediti fiscali. Tutto ciò ha portato a in nuovi urgenti provvedimenti la cui incidenza sul processo dei bonus in edilizia nel loro complesso è rilevante. Prima ancora che uscisse la legge finanziaria, è stato pubblicato il dl n. 157 del 11.11.2021, detto “ decreto antifrodi”, che poco ha inciso sul Superbonus 110% in quanto già blindato dalla sua soggiacenza a delle asseverazioni da parte dei professionisti incaricati, ma che tanto ha condizionato i restanti bonus minori.
Successivamente, con l’emanazione del decreto legge n. 4 di immediata efficacia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27.01.2022, chi attraverso lo sconto in fattura acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. Sostanzialmente i contribuenti avranno sempre la possibilità di vedere trasformata la detrazione fiscale nello lo sconto in fattura da parte delle imprese realizzatrici, che a loro volta potranno poi cederlo alle banche e ad altri operatori finanziari, ma poi questi ultimi non potranno cederlo a loro volta e quindi monetizzarlo.
Tale limitazione incide quindi sull’operatività delle banche e degli operatori che, una volta esaurita la loro capienza fiscale, si vedono costretti a non acquistare più il credito. Quali saranno gli effetti di questo provvedimento, lo si vedrà nei prossimi mesi, di fatto già si è aperta una notevole rimostranza da parte delle associazioni delle imprese e degli ordini professionali, i quali osservano principalmente che le disposizioni in tema di controllo delle frodi finanziarie già esiste, va solo applicato con un giusto impiego di risorse umane, senza necessariamente colpire indiscriminatamente tutti coloro che con etica ed onestà svolgono la loro attività d’impresa.
Quanto raccontato, posto accanto al già ben noto fenomeno di aumento dei costi dei materiali, al cambio in corsa di disposizioni, alle applicazioni procedurali e a nuove regolamentazioni sui prezzari da applicare, il tutto talvolta con effetto retroattivo, rischiano di rendere incerto il rapporto tra cittadini ed imprese e compromettere un processo nato per affrontare le difficoltà date dalla pandemia di Covid 19, il cui rimbalzo positivo, a conclusione della medesima, verrà attenuato decisivamente.
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di Domenico Sostero Architetto
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