Condominio Notizie
lunedì, Luglio 14, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Bonus e Fisco

RISTRUTTURATE CASA? OCCHIO AL CALCOLO DELL’IMU

Novembre 14, 2024
in Bonus e Fisco
0
RISTRUTTURATE CASA? OCCHIO AL CALCOLO DELL’IMU

Happy woman relaxing and connecting with her tablet while a painter is painting the room, home renovation concept

2
SHARES
47
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X


La rendita di un immobile su cui si calcola l’Imu può variare d’ufficio, come spesso accade a Roma, ma può essere causata anche da lavori effettuati dal proprietario che impongono di rivedere il calcolo dell’imposta in corso d’anno.

Il calcolo dell’Imu

Per i fabbricati dotati di rendita catastale la base di calcolo per l’Imu si ottiene partendo dalla rendita catastale iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Questa deve poi essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ad esempio: per un fabbricato di categoria catastale A/2 con rendita iscritta in catasto al 1° gennaio 2023 di 650 euro, la base imponibile IMU si otterrà della seguente operazione (650,00 x 1,05) x 160, ossia 109.200 euro. La base imponibile – da ragguagliarsi alla percentuale e ai mesi di possesso dell’immobile durante l’anno – tenendo conto che, si computa l’intero  mese  se il possesso si è protratto per più di 15 giorni – sarà il dato su  cui applicare l’aliquota Imu prevista per tale categoria di immobile.

Variazione della rendita in corso di anno.
L’Imu è dovuta per anno solare e, come anticipato, in base alla percentuale e ai mesi di possesso, quindi, il tributo è dovuto dal contribuente possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.) in funzione alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso.

Potrebbe accadere che durante l’anno d’imposizione avvenga una variazione di rendita catastale dell’immobile oggetto di tassazione perché  sono stati effettuati importanti  lavori di ristrutturazione che hanno portato a tale conseguenza, oppure perché c’è stato un accertamento d’ufficio che ha rilevato una rendita più elevata di quella che era iscritta in catasto.

Come comportarsi allora per il calcolo dell’imposta per l’anno corrente? Occorrerà considerare la nuova rendita solo dall’anno successivo oppure tenere in considerazione la variazione sin da subito? 

Il legislatore espressamente sancisce che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, incidono sul calcolo dell’Imu. 

Ecco un elenco di lavori che se effettuati mutano il calcolo dell’Imu nel corso dell’anno:

Frazionamento o fusione di unità immobiliari;

Realizzazione di un secondo bagno;

Costruzione di un armadio a muro;

Montaggio di una veranda;

Richiesta cambio di destinazione d’uso, trasformando ad esempio parte del soggiorno in cucina;

Recupero del sottotetto e trasformazione in mansarda;

Creazione di solai e soppalchi.

Questi lavori producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo, ne consegue che, se ad esempio, a seguito di lavori di ristrutturazione il fabbricato nel 2023 cambia rendita con data ultimazione lavori 18 maggio 2023, ai fini del calcolo Imu, per 5 mesi (gennaio – maggio) occorre considerare la rendita come risultante in catasto al 1° gennaio, mentre per i restanti 7 mesi (giugno – dicembre) occorrerà considerare ai fini del calcolo del tributo la nuova rendita.

Nulla sembra prevedere riguardo il caso in cui la variazione della rendita avvenga d’ufficio, in tal caso, dunque, vale la disposizione generale secondo cui la rendita da prendere a riferimento per l’anno d’imposizione è sempre quella risultante iscritta al catastalo al 1° gennaio dello stesso anno. La nuova rendita accertata e variata d’ufficio andrà presa, invece, a riferimento per l’anno d’imposizione successivo.

Nel caso in cui il  Comune proceda, per sua iniziativa, alla revisione delle zone catastali, è possibile che vada a determinare una variazione della rendita catastale.

L’assessorato di riferimento del Comune deve comunicare i cambiamenti al proprietario dell’immobile e, ad ogni modo, le variazioni hanno efficacia dal primo gennaio successivo a quello di notifica:

In caso di mancata notifica nell’anno in corso, la nuova rendita si applica a partire dall’anno successivo;

In caso di notifica dopo la scadenza dell’acconto, l’Imu si paga sulla base della vecchia rendita catastale.

di Francesca Bonanata, commercialista
studiobonanata@gmail.com

Ultime news

IA in condominio: nuovi modelli organizzativi per la gestione del futuro

IA in condominio: nuovi modelli organizzativi per la gestione del futuro

Luglio 10, 2025
Ancoraggi e lavori con la fune, guida essenziale per la sicurezza nei condomini

Ancoraggi e lavori con la fune, guida essenziale per la sicurezza nei condomini

Luglio 4, 2025
Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Luglio 14, 2025
Legionella, un pericolo invisibile tra le mura: cosa devono sapere (e fare) gli amministratori di condominio

Legionella, un pericolo invisibile tra le mura: cosa devono sapere (e fare) gli amministratori di condominio

Luglio 2, 2025
Terrazzi condominiali, come possono essere usati d’estate

Terrazzi condominiali, come possono essere usati d’estate

Giugno 20, 2025
Condomìni Plastic-Free: decalogo per ridurre la plastica nei nostri palazzi (senza bisogo dell’unanimità)

Condomìni Plastic-Free: decalogo per ridurre la plastica nei nostri palazzi (senza bisogno dell’unanimità)

Giugno 17, 2025

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Ambiente e rinnovabili
  • Amministratore di condominio
  • B&B
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Editoriali
  • Immobiliare
  • Lo sapevi che
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Immobiliare
    • B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

popup-libro
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?