Condominio Notizie
lunedì, Luglio 14, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Immobiliare

EDILIZIA LIBERA, QUANDO SERVONO I PERMESSI / 1

Febbraio 12, 2025
in Immobiliare
0
EDILIZIA LIBERA, QUANDO SERVONO I PERMESSI / 1

Outdoor with empty circle chair

3
SHARES
60
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X


In queste pagine vedremo nel dettaglio cosa dice la norma in merito alle installazioni che si possono effettuare autonomamente e con quali limiti.

Con l’introduzione del decreto legge 115/2022 convertito nella legge 142/2022 cambia la normativa che regola la possibilità di trasformare alcuni spazi esterni dei nostri fabbricati senza avere alcuna autorizzazione da parte del Comune in cui si trova l’immobile.

Ma cosa prevede nella sostanza questa norma che autorizza l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e soprattutto come impatta sull’estetica di un fabbricato?

Questa tipologia di vetrate devono avere particolari caratteristiche peculiari: devono essere innanzitutto completamente rimovibili e devono proteggere gli ambienti esterni dove vengono installate (terrazzi e balconi) dalle intemperie, in pratica devono creare una sorta di isolamento termico. 

La norma nello specifico precisa che sono “dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche”. Devono inoltre “favorire la naturale micro-aerazione tale da consentire la costante circolazionedel flusso di aria” per garantire la salubrità dei vani domestici interni.

Importante è che “non configurino spazi stabilmente chiusi che […] possano generare una nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile” e devono essere sotto il “profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”. 

Di conseguenza è da escludere che questi spazi siano destinati a un uso di permanenza delle persone, ma devono avere le caratteristiche e l’utilizzo di uno spazio accessorio.

In parole povere le lastre di vetro, oltre ad avere tutte le caratteristiche sopra riportate, non dovranno essere fissate a un telaio, ma dovranno scorrere o essere impacchettate per essere aperte o chiuse in qualsiasi momento e soprattutto facilmente rimovibili. 

La nuova norma va a integrare quella esistente della cosiddetta edilizia libera, cioè quando per effettuare dei lavori non è necessario alcun atto abilitativo da parte dell’ufficio competente del Comune nel quale si trova l’immobile.

Questa norma stravolge quello che fino a pochi mesi fa era oggetto di autorizzazione del cosiddetto, permesso di costruire per gli interventi di chiusura degli spazi esterni, anche con vetrate scorrevoli. 

La norma crea purtroppo delle nuove criticitĂ , anche interpretative. La prima sarĂ  senza dubbio alcuno quando un balcone o una veranda sia da considerare totalmente amovibile (concetto generico) e quando no (rientrando quindi nella vecchia normativa, con tutti i distinguo delle diverse norme locali). 

Queste criticitĂ  vista la risaputa litigiositĂ  dei condomini, porteranno a numerosi e lunghi contenziosi che con una maggiore attenzione da parte dei legislatori si sarebbero potuti facilmente evitare.

La stessa norma prevede dove si possono installare, “balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio”, di conseguenze le potremo installare sui balconi e nelle logge dei fabbricati di tipo residenziale.

A nostro parere, non essendo indicato nella norma, dovrebbero essere escluse le installazioni su terrazzi e lastrici solari (qui ci saranno i maggiori problemi sia di natura estetica che di volumetria), nei portici o porticati che sono definiti in modo distinto dal Regolamento Edilizio.

L’impatto estetico, quindi, dovrebbe essere minimo in quanto nella maggior parte delle strutture, soprattutto quelle maggiormente performanti per lo scopo che si vuole raggiungere, le parti metalliche sono poche e quasi impercettibili.

Per ultimo l’installazione non potrĂ  fare a meno di tener conto delle norme che regolano il settore paesaggistico, di sicurezza, contrattuali, condominiali o quelle di altri particolari vincoli esistenti.  

I vincoli condominiali dovranno essere sempre rispettati. Le vetrate incidono sempre in qualche modo sull’estetica della facciata dell’immobile e di conseguenza va rispettato il “decoro condominiale”. 

Se il regolamento condominiale contrattuale pone particolari divieti, essendo per l’appunto contrattuale fra tutti i componenti del condominio, prevale sulla norma di cui si sta parlando.

di Mariolina Servino Art Director
chanel65.ms@gmail.com 

Ultime news

Recupero dell’acqua dei condizionatori in condominio: fino a 7.000 litri di acqua riutilizzabile al mese

Recupero dell’acqua dei condizionatori in condominio: fino a 7.000 litri di acqua riutilizzabile al mese

Luglio 9, 2025
I DOCUMENTI NECESSARI PER VENDERE UN IMMOBILE

I documenti necessari per vendere un immobile

Giugno 16, 2025
Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Luglio 11, 2025
ORIGINI DELL’IA E APPLICAZIONI NELLA FISCALITÀ CONDOMINIALE

Origini dell’IA e applicazioni nella fiscalità condominiale

Giugno 16, 2025
Un premio per le migliori attivitĂ  sociali in condominio

Un premio per le migliori attivitĂ  sociali in condominio

Giugno 24, 2025
I magici effetti sulla mente di ascoltare le storie degli anziani che vivono vicino a noi

I magici effetti sulla mente di ascoltare le storie degli anziani che vivono vicino a noi

Giugno 30, 2025

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Ambiente e rinnovabili
  • Amministratore di condominio
  • B&B
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Editoriali
  • Immobiliare
  • Lo sapevi che
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • PubblicitĂ 
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie piĂą lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Immobiliare
    • B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

popup-libro
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?