Condominio Notizie
lunedì, Luglio 14, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Normativa

A CHI SPETTANO LE SPESE STRAORDINARIE DURANTE UNA COMPRAVENDITA

Novembre 7, 2024
in Normativa
0
A CHI SPETTANO LE SPESE STRAORDINARIE DURANTE UNA COMPRAVENDITA
3
SHARES
59
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X

La titolarità degli obblighi verso il condominio è spesso oggetto di diatriba tra acquirente e venditore. Molto dipende da quando le spese sono approvate e dall’origine della spesa in questione. 

Essere titolari di un diritto reale su un immobile in un condominio comporta la partecipazione alle spese condominiali. Per questo tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese in misura diversa a seconda dei casi descritti dagli articoli 1123, 1124 e 1126 del codice civile, esistendo una stretta relazione tra la titolarità del diritto e l’obbligo contributivo. 

In caso di trasferimento della proprietà dell’immobile o di altro diritto reale, tale obbligo si trasferisce al cessionario, che subentra nella titolarità, ma il nostro ordinamento prevede a garanzia dell’esatto adempimento anche durante ed in occasione di tale trasferimento, la responsabilità solidale di venditore e acquirente nei confronti del condominio. 

La norma di cui all’art. 63, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice civile, in tema di atti di disposizione relativi a unità immobiliari in regime di condominio, prevede che chi subentra nei diritti di un condomino sia obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il successivo comma recita inoltre: chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. 

Assodato il trasferimento dell’obbligo contributivo, ossia la quota di spettanza del singolo per far fronte alle spese condominiali, occorre chiarire che la norma di cui sopra trova applicazione sia a seguito di atto tra vivi (tra i quali sicuramente prevale la compravendita ma sono comprese anche la permuta, la transazione, la datio in solutum, la rendita vitalizia o il contratto di mantenimento) sia di successione a causa di morte o anche di aggiudicazione conseguente ad esecuzione forzata. Per questo diventa rilevante stabilire da quale momento sorge l’obbligo contributivo, al fine di individuare il soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali, essendo di particolare interesse l’imputazione di spese per lavori straordinari di ingente entità, spesso preventivamente deliberata dall’assemblea ma con effettivo esborso a distanza di tempo, talvolta anche molti mesi, dalla data della delibera. 

Naturalmente la parte alienante e quella acquirente possono liberamente raggiungere un accordo sulla ripartizione delle spese condominiali deliberate ma non ancora sostenute, ma tali patti risultano vincolanti solo tra loro e non sono opponibili al condominio. 

In mancanza di specifica pattuizione tra le parti, dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a pronunciarsi sul punto ed oggi, superati i diversi orientamenti più risalenti, si può sostenere che vi sia sostanziale uniformità nel considerare dirimente la diversa origine della spesa alla quale il condomino è tenuto a contribuire. Bisogna infatti distinguere tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti e spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria manutenzione. 

Quanto alle prime la nascita dell’obbligazione coincide con il compimento effettivo dell’attività che comporta la spesa, per cui l’obbligo del condomino sorge non appena è compiuto l’intervento che genera la spesa, mentre in merito alle spese relative ad interventi comportanti innovazioni o di straordinaria manutenzione, la delibera assembleare ha valore costitutivo dell’obbligazione, poiché è rimesso all’assemblea dei condomini valutare sia la necessità della spesa sia di determinarne i limiti qualitativi e quantitativi. 

Ne consegue, dunque, che in questi casi è obbligato al pagamento il proprietario dell’unità immobiliare in condominio al momento dell’adozione della delibera. 

È stato chiarito dalla suprema Corte di Cassazione che non deve trattarsi di determinazione meramente programmatica o interlocutoria, ma di delibera che effettivamente commissioni i lavori oggetto di appalto, determinando l’oggetto del contratto e individuandone entità, natura e importo di spesa. 

© Riproduzione riservata 

di Fabrizio Pacileo, avvocato

avv.fabriziopacileo@gmail.com

Ultime news

Il registro dei rifiuti diventa digitale: il RENTRI e le sue implicazioni per il settore condominiale e immobiliare

Il registro dei rifiuti diventa digitale: il RENTRI e le sue implicazioni per il settore condominiale e immobiliare

Giugno 19, 2025
Impianto geotermico in condominio? Non è fantascienza, come abbattere la bolletta con l’energia del suolo

Impianto geotermico in condominio? Non è fantascienza, come abbattere la bolletta con l’energia del suolo

Giugno 26, 2025
La bacheca digitale condominiale: innovazione o cavallo di Troia negli spazi comuni?

La bacheca digitale condominiale: innovazione o cavallo di Troia negli spazi comuni?

Luglio 1, 2025
Dal verticale al condominiale:le origini e il futuro della tecnica su fune

Dal verticale al condominiale: le origini e il futuro della tecnica su fune

Giugno 20, 2025
 L’amministratore come ponte: mediare con parole, non solo con regolamenti

L’amministratore come ponte: mediare con parole, non solo con regolamenti

Luglio 4, 2025
Condomìni Plastic-Free: decalogo per ridurre la plastica nei nostri palazzi (senza bisogo dell’unanimità)

Condomìni Plastic-Free: decalogo per ridurre la plastica nei nostri palazzi (senza bisogno dell’unanimità)

Giugno 17, 2025

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Ambiente e rinnovabili
  • Amministratore di condominio
  • B&B
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Editoriali
  • Immobiliare
  • Lo sapevi che
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Immobiliare
    • B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

popup-libro
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?