Non sempre si procede con lo sfratto ma in ogni caso bisogna valutare quale sia il giudice competente a cui ricorrere, a seconda che l’immobile sia in affitto o occupato dal portiere.
Quando in un edificio sono presenti locali per il servizio di portineria (la classica guardiola e l’alloggio destinato al portiere) normalmente si presume che essi siano beni comuni, salvo l’esistenza di un diverso titolo che ne attesti la proprietà esclusiva, come un atto di compravendita, dato che non sono sufficienti a questo scopo il mero frazionamento e l’accatastamento fatto dall’originario costruttore e la relativa trascrizione trattandosi di atti unilaterali.
Tali beni sono legati all’immobile da un rapporto di utilità e non di necessità e, data la loro natura comune nella maggioranza dei casi, il loro utilizzo viene deciso dall’assemblea. Può così accadere che essi siano adibiti al portiere per assolvere all’esercizio delle proprie funzioni, ove prevista la sua presenza, ma anche che gli stessi, essendo suscettibili di utilizzazione individuale una volta sciolto il vincolo di destinazione, siano concessi in locazione a terzi.
I singoli condomini, comproprietari dell’alloggio, avendo conferito mandato all’amministratore di gestione delle cose comuni, lo hanno delegato anche alla gestione di detto bene, per il quale il condominio in un caso lo assegnerà al portiere quale prestazione accessoria del rapporto di lavoro in caso e nell’altro stipulerà un contratto di locazione ordinaria.
In entrambi i casi potrebbe accadere che sorga la necessità di liberare l’immobile, qualora venga meno il rapporto di lavoro di portierato ovvero si verifichi una morosità o una scadenza del contratto di locazione.
La differenza è sostanziale poiché in caso di cessazione del rapporto di portierato, dovrà ritenersi la sussistenza della competenza del giudice del lavoro, rientrando fra le controversie di lavoro previste dall’art. 409 del codice di procedura civile anche quella relativa al rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile. Si tratta cioè di prestazione accessoria del rapporto di lavoro, non più dovuta ove venga meno il rapporto cui accede.
La concessione in godimento dell’immobile come prestazione accessoria al rapporto lavorativo, funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, ne costituisce un parziale corrispettivo e, in quanto tale, non integra un autonomo rapporto di locazione ma segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegata, con obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In tal caso sarà dunque il giudice del lavoro a condannare la parte al rilascio dell’immobile condominiale occupato, concesso in godimento al portiere in occasione della stipulazione del contratto di lavoro e quale parziale corrispettivo dell’attività prestata in favore del condominio: risolto il rapporto di lavoro la stessa non ha titolo per detenerlo.
Nel diverso caso di locazione ordinaria da parte del condominio in favore di terzi e qualora il conduttore incorra in morosità nel pagamento dei canoni convenuti ovvero il contratto sia giunto a scadenza in assenza di rinnovo ovvero in suo diniego, la competenza sarà del giudice ordinario, al quale rivolgersi per ottenerne il rilascio, con atto di citazione per convalida di sfratto per morosità o finita la locazione.

di Fabrizio Pacileo, avvocato
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