Nella normativa italiana il figlio nato all’interno del matrimonio o da coppia non sposata, ma riconosciuto da entrambi i genitori ha sempre acquisito alla nascita automaticamente il cognome del padre. La scelta di utilizzare il doppio cognome, ovvero aggiungere il cognome materno a quello paterno, spettava ai genitori, che dovevano richiederlo con una apposita procedura poiché il cognome ed il nome fanno parte sicuramente del nucleo dell’identità di una persona; identità intesa come sociale ma anche come giuridica, che conferisce alla persona stessa una identificabilità nei rapporti, sia di diritto privato che di diritto pubblico.
Doppio cognome ai figli. Cosa dice la Legge
Nel 2022 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 131/2022 ha dichiarato illegittimo l’automatismo di prendere alla nascita il cognome del padre perché crea disparità fra i genitori, oscurando il rapporto del minore con la madre. Dovrebbe difatti essere l’uguaglianza ad alimentare i rapporti familiari, ancor prima che i rapporti pubblici e non il contrario. Nel doppio cognome, entrambi i genitori, sono rappresentati in modo oggettivo e non vi sono prevaricazioni di sorta. Il cognome del minore, secondo la corte, deve comporsi dei cognomi di entrambi i genitori: se i genitori sono in disaccordo sull’ordine dei cognomi la decisione spetterà al giudice. In ogni caso, anche se i genitori decidessero di attribuire solamente un cognome (quello paterno o quello materno), sarebbe necessario l’accordo fra gli stessi.
L’attribuzione del doppio cognome al proprio figlio non è assolutamente obbligatoria. Infatti, se i genitori trovano un accordo in tal senso, hanno la facoltà di attribuire anche uno solo, che può essere quello della madre o del padre. Nel caso in cui i genitori non riuscissero ad accordarsi sul cognome da dare al minore o sull’ordine dei cognomi da dare al minore, spetterà al giudice decidere, tenendo conto degli interessi del minore.
Quanto all’ordine da seguire, per l’attribuzione del cognome dell’uno o dell’altro genitore, in via generale, in modo automatico viene attribuito quello del padre seguito da quello della madre. Nulla vieta, però, ai genitori di invertire tale ordine, facendo precedere quello materno. Inoltre, in presenza di un accordo tra i genitori, al figlio potrà essere attribuito anche il solo cognome materno.
In una coppia di fatto, il minore prende quello del padre e della madre, alla quale non è consentito attribuire al figlio esclusivamente il proprio cognome, in segno di ritorsione nei confronti del padre che abbia abbandonato la famiglia.
L’assegnazione del cognome del padre è strettamente legata alla circostanza che il genitore riconosca il figlio come suo. Se il padre non ha ancora fatto il riconoscimento, la madre non potrà dare quello dello stesso, ma può citare in tribunale l’individuo che si presume essere il padre cosicché, attraverso il test del dna, il giudice accerti la paternità e disponga per un riconoscimento coattivo.
Cosa succede nel caso in cui il minore sia nato all’estero e sia in possesso di doppia cittadinanza?
Una circolare del Ministero dell’Interno, con riferimento alla specifica ipotesi di un cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea o di un Paese extraeuropeo (e a maggior ragione per lo straniero che successivamente abbia acquisito la cittadinanza italiana) stabilisce che l’ufficiale di stato civile, al momento della trascrizione dell’atto di nascita straniero, non può correggere automaticamente, senza il consenso dell’interessato, il titolo assegnato nell’altro Paese di cittadinanza secondo le norme straniere.
Tutto ciò avviene perché il diritto al nome è un diritto della personalità, tutelato tanto dalla costituzione quanto dalla normativa ordinaria, quindi una modifica non volontaria è consentita solo in presenza di diritto di livello altrettanto elevato.
In particolare, anche i giudici hanno chiarito che la persona nata da genitori stranieri in uno Stato che prevede che venga attribuito il doppio, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, nel caso in cui tale individuo abbia conseguito la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il doppio nominativo.
A oggi, in caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale, ai minori nati a far data dal 2/06/2022, è attribuito il doppio cognome, che può essere derogato sempre in caso di accordo fra i genitori.
Queste norme sono applicate sia ai figli nati nel matrimonio, ai figli nati da coppie non sposate nonché ai figli adottati. La problematica che si apre adesso, e che è al vaglio del legislatore, è quella del meccanismo della “moltiplicazione dei cognomi” nel corso delle generazioni. In questo caso la Corte Costituzionale sta aspettando un intervento del nostro parlamento sul punto.
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di Carmela Pignataro, avvocato
avv.carmelapignataro@gmail.com










