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Home Normativa

FARSI GIUSTIZIA DA SE IN CONDOMINIO È UN REATO

Febbraio 28, 2025
in Normativa
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Anche se siamo dalla parte della ragione esercitare un proprio diritto in modo arbitrario può trasformarsi in un reato vero e proprio. Staccare le utenze di un inquilino sfrattato o cambiare la serratura di casa possono essere soluzioni che portano a problemi ben più gravi. Continua il nostro viaggio tra i reati che si verificano nella vita condominiale. 

Nel precedente numero, abbiamo iniziato una breve disamina di quei reati che, talora, vengono commessi in ambito condominiale, rivolgendo la nostra attenzione al reato di atti persecutori (art. 612 bis del codice penale). In questo numero, invece, vogliamo parlarvi di un altro delitto che, non di rado vede contrapposti, loro malgrado, conduttori a locatori ma non solo: si tratta del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art.392 c.p.). 

Ebbene, l’art. 392 del codice penale punisce chiunque compia una “violenza sulle cose” al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, e agendo quindi arbitrariamente. Agli effetti della legge penale si ha violenza sulle cose allorché queste siano danneggiate, trasformate o ne sia mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico. 

Si tratta di un delitto, ove l’uso della violenza sulle cose (e non sulle persone, nel qual caso si applicherebbe il più grave reato di cui all’art. 393 del codice penale) richiede un quid pluris, che di per sé non costituisce reato, vale a dire l’intenzione di farsi giustizia da se. 

Così inquadrato, qualcuno di voi potrà essere indotto a ritenere che questo reato centri poco o nulla con le locazioni. Al contrario, come avrò modo di dimostrare citando solo alcune sentenze della Cassazione, tale reato è spesso commesso proprio questo in ambito. Infatti, come noto, accade spesso che i rapporti locatizi non si svolgano come auspicato dai contraenti al momento della stipula del contratto ed anzi degenerino in adempimenti tali da determinare il ricorso a procedure di sfratto o di rilascio, il cui esito non è poi così sollecito ed efficace come ci si potrebbe aspettare. 

E, proprio in ragione di ciò che, taluno, forse frustrato da impreviste lungaggini, si convinca, in modo del tutto erroneo ed illecito, ad attivarsi personalmente per accelerare, ad esempio, il rilascio del bene. Così, secondo la Cassazione, “integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche – a lui intestate – relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice” (Cass. sez. VI – 08/05/2012, n. 41675, in CED Cassazione penale 2012 Arch. locazioni 2013, 3, 326). 

Infatti, “l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua relative all’appartamento affittato realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione dei beni “portati” dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrante il reato di cui all’art. 392 c.p., tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione loro propria, funzionale ad un normale uso della stessa unità abitativa concessa in locazione (nella specie, la Corte ha confermato la condanna nei confronti di un proprietario di immobile, concesso in locazione, che per accelerare le attività di rilascio dell’appartamento aveva staccato le utenze domestiche, nonostante al conduttore fosse stato permesso di occupare l’immobile per un ulteriore periodo di 180 giorni dopo la pronuncia di scioglimento del contratto di locazione; pronuncia che ben poteva essere oggetto di impugnazione da parte del proprietario, al fine di accorciare il tempo concesso al conduttore)” (Cass. sez. VI – 08/05/2012, n. 41675, in Diritto e Giustizia online 2012, 25 ottobre). 

Il reato in esame si può configurare, non solo nel caso di estinzione delle utenze ma anche e a maggior ragione nel caso di sostituzione di serrature ed infatti, “risponde del reato di cui all’art. 392 del codice penale il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass. sez. VI – 18/01/2005, n. 10066, in Cass. pen. 2006, 9, 2848). 

Da ultimo è bene considerare che tale reato può configurarsi, non solo nei rapporti tra conduttore e locatore, ma anche tra proprietari di uno stesso immobile e così “risponde del reato previsto dall’art. 392 c.p. il proprietario di un immobile – il cui diritto di proprietà sia giudizialmente contestato dal fratello nell’ambito di una vicenda di natura ereditaria – che sostituisce la serratura della porta di accesso al fine di impedire al medesimo fratello l’esercizio del compossesso” (Cass. sez. VI – 19/06/2012, n. 25190, in CED Cassazione penale 2012, Arch. locazioni 2013, 1, 58, Cass. pen. 2013, 6, 2335). 

E allora, alla luce di quanto sopra, il suggerimento è quello di rivolgersi sempre e comunque all’autorità giudiziaria, astenendosi da azioni che, dall’apparenza lecita, farebbero irrimediabilmente passare dalla ragione al torto, con somma gioia di chi, da un lato approfitta delle lungaggini della giustizia per i propri comodi e, dall’altro ne chiede pronta e rigorosa applicazione quando questa è a proprio favore. 

Si rammenti, infine, che il reato in esame è procedibile a querela della persona offesa da proporsi entro tre mesi dalla data del fatto. Da ultimo, rilevo che esso è punito solo con la pena della multa sino a un massimo di 516 euro. 

© Riproduzione riservata 

di Mirko Scorsone, avvocato penalista 
mirkoscorsone.avvocato@gmail.com 

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