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Home Normativa

Foto in condominio, quando posso immortalare il vicino che compie un illecito

Settembre 18, 2025
in Normativa
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fotografare il vicino condominio
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Ricordate James Stewart in “La finestra di fronte”? Ebbene, fotografare il vicino di casa in condominio è una violazione della privacy o è consentito?

Nel contesto condominiale, non è raro che un condomino colga un altro in atteggiamenti o comportamenti contrari al regolamento o alle norme civilistiche che regolano la vita condominiale: dall’abbandono improprio dei rifiuti, al parcheggio abusivo in aree comuni, fino a piccoli danneggiamenti. In questi casi, è naturale chiedersi: è lecito fotografare il vicino per documentare l’irregolarità? Oppure si rischia di violare la privacy altrui?

L’argomento è particolarmente delicato, perché mette in gioco due diritti fondamentali: da un lato la tutela della legalità e dell’interesse collettivo, dall’altro la protezione della riservatezza individuale. L’amministratore deve essere in grado di orientare i condomini, evitando sia derive “da investigatori improvvisati” sia accuse di violazioni privacy.

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, fotografare il vicino o filmare un condomino per fini esclusivamente personali o documentali non costituisce violazione della privacy, purché le immagini non vengano diffuse o utilizzate in modo improprio. In altre parole, scattare una foto per documentare un’irregolarità da presentare all’amministratore o, in casi estremi, alle autorità, è un comportamento lecito.

Diverso è il caso della diffusione non autorizzata (ad esempio, fotografare il vicino e poi pubblicare la foto in chat condominiali, social network o bacheche), che rappresenterebbe una violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. La giurisprudenza della Cassazione ha inoltre chiarito che le fotografie scattate da privati possono costituire mezzo di prova in giudizio, se rilevanti e pertinenti al fatto contestato (Cass. pen., Sez. V, n. 47165/2018).

Per stabilire se è lecito fotografare un condomino in condominio, occorre valutare:

  • Finalità: fotografare il vicino deve servire a documentare un’irregolarità connessa alla vita condominiale (es. conferimento illecito di rifiuti);
  • Contesto: gli scatti devono avvenire in aree comuni (androne, cortile, parcheggio) e non in spazi privati o all’interno delle abitazioni;
  • Uso delle immagini: devono restare circoscritte a un uso probatorio o documentale, senza diffusione indiscriminata (no diffusione via chat);
  • Proporzionalità: il mezzo deve essere adeguato allo scopo; non è giustificata una sorveglianza sistematica e continua da parte di un singolo condomino.

Le principali fonti di riferimento sono:

  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018);
  • Provvedimenti del Garante Privacy: legittima la raccolta di immagini a fini strettamente personali, vietata la loro diffusione non autorizzata;
  • Cass. pen., Sez. V, n. 47165/2018: le fotografie scattate da privati possono costituire valido mezzo di prova;
  • Art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata): vietata la captazione di immagini in luoghi privati senza consenso.

Se avete intenzione di fotografare il vicino che compie un illecito vediamo come è lecito comportarsi?

  1. Documentazione mirata: il condomino può fotografare un’irregolarità, ma solo nei luoghi comuni e senza ledere la sfera privata;
  2. Consegna all’amministratore: le immagini devono essere trasmesse esclusivamente all’amministratore, che valuterà come procedere;
  3. Evitare la diffusione: non pubblicare foto in chat condominiali o social network, per non incorrere in violazioni della privacy;
  4. Uso probatorio: in caso di controversia, l’amministratore o i condomini danneggiati potranno utilizzare le immagini come prova davanti a un giudice;
  5. Prevenzione: laddove i comportamenti scorretti siano ripetuti, meglio valutare l’installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale approvato dall’assemblea e conforme alla normativa.

UN ESEMPIO PRATICO

Esaminiamo un esempio pratico per chiarire meglio la questione. In un condominio di Napoli, un residente scattò alcune foto al vicino che abbandonava sacchi di rifiuti in un angolo del cortile condominiale. Le immagini furono consegnate all’amministratore, che convocò il condomino interessato e lo richiamò al rispetto del regolamento. La questione si risolse senza procedere ad azioni legali, evitando tensioni con altri condomini. Se, invece, quelle foto fossero state diffuse nella chat WhatsApp condominiale, l’autore dello scatto avrebbe rischiato una contestazione per violazione della privacy.


Un condomino può fotografare un altro se commette un’irregolarità, ma solo in luoghi comuni, per fini documentali e senza diffusione delle immagini. L’amministratore deve spiegare chiaramente questi limiti, così da garantire equilibrio tra legalità e riservatezza, prevenendo conflitti e possibili responsabilità per i singoli. Il condominio è un luogo di convivenza, e l’amministratore nella gestione di episodi come questo deve sempre privilegiare il buon senso e il rispetto reciproco.

di Battista Praino Amministratore 
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it 

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