Esaminiamo nel dettaglio le norme che autorizzano ciascun condomino a installare sistemi fotovoltaici sul lastrico comune del condominio e quali siano gli strumenti a disposizione degli altri condomini per modificarne il progetto.
Installazione di Impianti per Energia Rinnovabile nei Condomini
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su altre superfici comuni e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato (Art. 1122 bis, 2° comma, codice civile).
Il codice civile disciplina il diritto di ciascun condomino di utilizzare a proprio beneficio il lastrico solare o altro bene comune per installare impianti di energia rinnovabile, come pannelli fotovoltaici e solari.
La legge 220 del 2012 ha introdotto norme specifiche per l’esercizio di questo diritto, già riconosciuto dall’art. 1102 del codice civile. Gli impianti devono servire il fabbisogno elettrico dell’unità immobiliare privata e possono essere installati su beni comuni idonei, favorendo l’installazione di impianti per energia rinnovabile.
Art. 1122 bis, 3° comma, C.C.
Se sono necessarie modifiche alle parti comuni, l’interessato deve comunicarlo all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione. In assenza di modifiche, tale comunicazione non è necessaria. L’assemblea può proporre modalità alternative di esecuzione, richiedendo una maggioranza qualificata.
I condomini non possono negare l’installazione di pannelli fotovoltaici per uso personale; possono solo proporre soluzioni alternative. La maggioranza qualificata necessaria rende difficile la delibera, favorendo l’opera del singolo.
Le modalità alternative richiedono la valutazione di un tecnico, scelto e pagato dai condomini, spesso poco gradito. L’articolo prevede anche cautele per la stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio, seppure superflue per stabilità e sicurezza.
L’assemblea, su richiesta, può ripartire l’uso delle superfici comuni, salvaguardando le forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio.
Art. 1122 bis, 4° comma, C.C.
Il 4° comma richiede che l’accesso alle unità immobiliari sia consentito per progettazione ed esecuzione delle opere, potenzialmente causando conflitti tra i condomini. Dice infatti il testo normativo “L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e l’esecuzione delle opere”. Facile immaginare liti furiose.

di Ferdinando della Corte, avvocato
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