Quali informazioni possono essere rese pubbliche e quali no? La normativa sulla privacy è stringente e tutti i condomini sono obbligati a rispettarla. Ecco alcune linee guida che tutti dovrebbero conoscere per una corretta vita in condominio
Continua il nostro viaggio nella privacy in condominio perché, come ricorda lo stesso Garante, occorre sempre conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli in quanto, a volte, le norme emanate a protezione della privacy e dei dati personali diventano di non facile applicazione nella vita condominiale.
Non solo chi raccoglie e gestisce i dati dei condomini deve rispettare tali previsioni ma, nella condivisione del bene comune, anche tutti i soggetti coinvolti devono osservare tali regole.
Così tutte le comunicazioni qualificabili come dati personali, dovrebbero rimanere private e non essere esternate, così come le lamentele espresse all’interno del condominio non dovrebbero essere rese pubbliche.
Nella vita condominiale è dunque censurabile una comunicazione sistematica o la diffusione di dati personali, come ad esempio con la pubblicazione di informazioni relative ai vicini di casa su Internet o su cartelli affissi all’interno del palazzo, l’affissione di provvedimenti giudiziari in bacheca, la decisione in merito ad azioni giudiziarie da intraprendere (da discutere in assemblea), la segnalazione pubblica dei condomini morosi, l’espressione colorita in una chat di condominio o scala, insomma tutte le informazioni o annotazioni personali di varia natura, riferibili alla sfera privata dei singoli sono vietate, ancor più se attuate tramite modalità che le rendano fruibili anche a terzi.
Così, nelle bacheche condominiali possono essere affissi solo avvisi di carattere generale, come quelli relativi al funzionamento degli impianti o ai termini per il pagamento di rate, non invece comunicazioni destinate a singoli condomini e non certo avvisi sulle morosità. Gli stessi verbali di assemblea non possono essere pubblicati. Non potranno essere lasciati avvisi personali, ad esempio per i corrieri “Rossi è in ferie sino al …”, “Bianchi non risponde perché ricoverato…”, o di interesse comune “Verdi non ha pagato la rata…”, “Neri paga sempre in ritardo”, etc.
In caso di necessità, ogni condomino ha diritto di accesso, verifica o modifica dei propri dati tenuti dal condominio; il singolo condomino può anche richiedere all’amministratore informazioni sulle spese ed eventuali inadempimenti degli altri condomini, fermo restando il vincolo però di non poter divulgare a terzi quanto appreso.
L’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi, mentre i soli condomini possono, a proprie spese, accedere ed estrarre copia degli estratti bancari relativi al conto corrente condominiale. Gli studi di amministrazione condominiale più organizzati al fine di ottenere maggior efficienza e trasparenza verso i condomini e performanti in tema di privacy, sono soliti rendere accessibili su apposito sito web i verbali assembleari e la documentazione allegata, i contratti con i fornitori ed eventuale altra documentazione che spesso viene richiesta in visione dagli stessi, nel pieno rispetto della normativa privacy.
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di Fabrizio Pacileo, Avvocato
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