Non è un cavillo per giuristi: il riconoscimento di “consumatore” consente di essere protetti da una serie di strumenti importanti. La giurisprudenza europea ci aiuta a capire se i condomini possono avvalersi degli strumenti a tutela del consumatore.
Tra le questioni di indubbio interesse di recente approfondimento si segnala la problematica ermeneutica legata al potenziale riconoscimento della qualifica di “consumatore” anche in favore del condominio. Si badi bene: non si tratta di una questione relegata solamente alla disputa degli addetti ai lavori, ma di un “nodo interpretativo” che interessa direttamente i condomini.
Si pensi, ad esempio, ai contratti di fornitura di energia e di acqua. Il riconoscimento della qualifica di consumatore in favore dell’utente finale ha un suo enorme rilievo al fine di riconoscere al cliente benefici indicati dal codice del consumo. Basti citare le cosiddette nullità di protezione, il foro del consumatore, gli obblighi informativi etc.
Ma prima di fornire la risposta offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è necessario interrogarsi sulla natura giuridica del Condominio. Detto altrimenti, ci si chiede se il condominio debba essere considerato come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica o come un centro autonomo di imputazione cui corrisponde una piena capacità processuale.
Rispondere a tale quesito ha una sua importanza in quanto, come vedremo, qualificare il condominio come soggetto distinto dal condomino rileva proprio ai fini del riconoscimento della qualifica di consumatore. Ma si segnala sin d’ora che una risposta univoca non è possibile fornire a oggi anche in ragione della mancata presa di posizione da parte dell’ultimo intervento organico in materia, ossia la legge 220/2012.
Appurato che il legislatore ha respinto in sede di riforma dell’istituto la prospettiva di riconoscere al Condominio la personalità giuridica autonoma ed autonomia patrimoniale perfetta, pare essere definitivamente tramontata l’aspettativa di chi ne aveva riconosciuto una personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini.
Vale la pena, però, ricordare che sono state apportate significative innovazioni in sede di riforma. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione del conto corrente intestato al condominio ex articolo 1129 comma 11 ed agli obblighi di trasparenza sulla falsariga del diritto societario ex articoli 1130 bis e 2659 del codice civile. Tali dati depongono per il “potenziale” riconoscimento della personalità giuridica.
Tuttavia, si segnala che un recente pronunciamento della suprema corte, a sezioni unite (si veda la sentenza n. 10934/19), pare aver escluso il riconoscimento della personalità giuridica proprio in virtù del tenore letterale della novella.
Afferma la pronuncia citata che: “una volta riscontrato che il legislatore ha respinto in sede di riforma dell’istituto… la prospettiva di dare al condominio personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni, è la natura dei diritti contesi la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all’amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su tali beni”.
Premesso quanto sopra, si ritiene che, in ogni caso, il dibattito rimarrà aperto almeno fino a quando il legislatore non interverrà in maniera chiara sul punto.
È necessario adesso soffermarsi sulla seconda questione, sollevata dal tribunale di Milano, inerente il concetto di “consumatore” disciplinato dalla direttiva 93/13/CEE qualificato come: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Il tribunale di rinvio ha, in buona sostanza, chiesto alla Corte di Giustizia se il concetto di consumatore possa estendersi al condominio (considerato che tale riconoscimento inerisce la persona fisica e che tale non è il condominio).
L’estensione applicativa soggiace ad una preoccupazione di fondo: quella di non ricomprendere situazioni soggettive che sfuggono alla rigida ripartizione “persona fisica-persona giuridica” elaborata dal diritto europeo.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 329/2020, ha chiarito che sono due le condizioni “cumulative” affinché si possa parlare di “consumatore”: che lo stesso sia una persona fisica e che lo stesso contragga per fini non commerciali. Ne consegue che il condominio non soddisfa la prima delle due condizioni.
Ciononostante, i giudici del Lussemburgo hanno analizzato il concetto di condominio di edifici ex articolo 1117 del codice civile evidenziando che esso appartiene ad una materia (la proprietà) sottratta alle competenze legislative dell’Unione Europea. Gli Stati possono, conseguentemente, mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle contemplate nella direttiva su menzionata.
Inoltre, come stabilito nel considerando 13 della direttiva 2011/83/UE, gli Stati possono “decidere di estendere l’applicazione delle norme della suddetta direttiva alle persone fisiche e giuridiche che non siano consumatori ai sensi di quest’ultima, quali le organizzazioni non governative, le start up, le piccole e medie imprese”.
Sulla base di tale estensione prevista in favore (anche) del condominio, la Corte di Giustizia ha ritenuto non incompatibile con il diritto europeo l’interpretazione estensiva da parte dei giudici domestici a condizione che la stessa sia volta a fornire una maggiore tutela in favore dei consumatori. In tal senso, dunque, il condominio può essere equiparato al “consumatore” e beneficiare della disciplina consumeristica (ade esempio foro del consumatore, obblighi informativi, nullità di protezione).
Tale estensione, come sopra accennato, ha un grande rilievo soprattutto allorquando il condominio deve sottoscrivere, in persona del suo amministratore, contratti di utenza (energia, luce, gas) i quali, grazie anche alla sentenza in commento, beneficiano della tutela consumeristica.
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di Filippo Simone Zinelli e Sergio Barbera, avvocati
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