Il tribunale di Pisa ha chiarito che il tacito rinnovo dell’amministratore non è automatico nel senso che non esclude la nomina di un altro amministratore.
L’incarico di amministratore di condominio ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato per uguale durata (articolo 1129, comma 10 del codice civile). Ma la durata biennale dell’incarico è un diritto oppure un’“aspettativa”?
La cosa non è di poco conto in quanto se fosse un diritto non si potrebbe neanche immaginare una ipotesi di disdetta almeno per il secondo mandato ma così si infrangerebbe la regola della sovranità dell’assemblea su tutte le scelte compresa anche quella sul gestore dei beni comuni.
Per il tribunale di Pisa, alla scadenza del mandato del primo anno il rinnovo tacito non è automatico nel senso che non esclude la nomina di un altro amministratore.
In tal caso non si parla di revoca dell’ex amministratore il quale non matura alcun diritto al risarcimento del danno.
Il tribunale ha affrontato il caso di un ex amministratore che conveniva in giudizio il condominio chiedendone la condanna al pagamento dei compensi non percepiti per il secondo anno di mandato a titolo di risarcimento in quanto a suo dire, avendo il diritto al rinnovo biennale, la sua non conferma costituiva una ingiusta revoca (tribunale Pisa sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 1249)
IL MANCATO RINNOVO NON È “REVOCA”
L’amministratore viene nominato in assemblea dalla maggioranza dei partecipanti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione.
La scelta ricade, o dovrebbe ricadere, sulla persona che offre maggiori garanzie riguardo la preparazione, l’esperienza, la serietà professionale e, poi, anche sul compenso.
Il mandato dura un anno e alla fine della sua gestione annuale deve rendere il conto, predisporre bilanci, convocare l’assemblea per l’approvazione e, al momento della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Fasi di una procedura che lasciano intendere che, nell’ordine del giorno dell’assemblea di fine mandato, è necessario inserire il rinnovo del mandato dell’amministratore che, se non sarà sostituito con altra nomina, rimarrà in carica per un altro anno.
I condomini hanno il diritto di non rinnovare l’incarico ad esempio ad un amministratore che ha gestito male il condominio e di non doverlo confermare obbligatoriamente per un altro anno.
Per tali ragioni il tribunale afferma che ‹‹l’amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell’incarico, al massimo può parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta››.
Altra precisazione è che il mancato rinnovo avviene alla fine del mandato per cui non si tratta di revoca e nessun compenso a titolo di risarcimento del danno può essergli riconosciuto per non essere stato confermato.
La revoca infatti è un istituto con il quale (“in ogni tempo”) l’assemblea, può sempre sostituire l’amministratore (art. 1129, co.11, cc), con effetti diversi secondo il momento dell’incarico in cui la revoca interviene e delle ragioni sottostanti.
La revoca è una sospensione del rapporto deliberata dall’assemblea prima della scadenza del mandato In tal caso l’amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell’articolo 1725, co. 1, c.c. salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico (Cassazione, ordinanza n. 7874/2021) stante l’assimilabilità al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore (Cassazione SS. UU. sentenza n. 20957/2004).
Nel caso di specie la delibera assembleare di nomina risaliva al febbraio 2018 alla scadenza del primo anno di mandato, con la delibera del febbraio 2019, l’assemblea non approva il bilancio consuntivo ordinario 2018, il bilancio consuntivo gestione straordinaria 2018, non rinnovava il mandato all’amministratore, per cui i compensi fino a dicembre 2019 non gli erano dovuti nonostante questi li percepisse in quanto, a suo dire, la nomina del nuovo amministratore che aveva impedito, di fatto, il rinnovo automatico del mandato veniva, dallo stesso, qualificata come revoca anticipata senza giustificato motivo.
Per l’ex amministratore, in pratica, il mandato doveva durare due anni; l’omessa conferma da parte dell’assemblea per il secondo anno era da intendersi come revoca anticipata e ingiustificata del mandato e come tale risarcibile.
Di contrario avviso il tribunale che precisava che, non essendo il rinnovo biennale un diritto, non si era trattato di revoca del mandato (dal momento che il nuovo incarico del secondo anno non era stato interrotto) ma di mancato rinnovo per il quale non sorge il diritto al risarcimento.

di Luigi De Santis, Avvocato
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