Nei condomini più numerosi e soprattutto in quelli meno recenti capita spesso che persone anziane o con problemi di salute facciano richiesta di installare un ascensore con conseguenti modifiche all’edificio. La normativa garantisce dei diritti a queste persone ma entro alcuni limiti, vediamo quali.
Negli edifici più risalenti, non dotati originariamente di ascensore o che hanno all’ingresso scale per accedere al livello di servizio dell’ascensore, a volte sorge la necessità di venire incontro alle esigenze di chi ha difficoltà motorie, per problemi di salute o età.
Occorre dunque valutare la domanda avanzata dal singolo condomino di installazione di un ascensore o di un servoscale, che può essere limitato alla sola rampa iniziale oppure giungere sino al livello dell’abitazione.
Il nostro ordinamento vieta (articolo 1120 del codice civile) quelle innovazioni che, anche se adottate a maggioranza qualificata (art. 1136 c.c.), compromettono il pari uso e il concorrente diritto sulla cosa comune degli altri condomini e, a maggior ragione, quelle che pregiudicano la proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Lo stesso ordinamento prevede però la possibilità per il singolo condomino una più intensa utilizzazione e/o modificazione della cosa comune (art. 1102 c.c.), a patto che non risulti compresso il concorrente diritto degli altri condomini, tollerandone una minima riduzione se giustificata dall’interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa ma in assenza di concreto pregiudizio o grave sacrificio.
Occorre capire se l’installazione richiesta dal singolo debba considerarsi innovazione vietata dall’articolo 1120 del codice civile, oppure se vada inquadrata sotto l’articolo 1102 del codice civile e sia quindi consentita purché non si alteri la destinazione d’uso e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Deve ricordarsi che sussiste un uso maggiore della cosa comune e non una innovazione quando le modifiche apportate dal singolo condomino alla cosa comune non pregiudichino la stabilità e la sicurezza del fabbricato, non alterino il decoro architettonico, non rendano talune parti comuni inservibili all’uso ed al godimento anche di un solo condomino e non arrechino danno alle singole proprietà.
Queste valutazioni iniziali sono fondamentali per inquadrare correttamente la fattispecie, considerando che, in tema di installazione di ascensore richiesta dal singolo condomino, la giurisprudenza ha considerato legittima l’installazione dell’ascensore anche quando comporta:
un taglio parziale delle scale comuni;
la sottrazione di una area del cortile;
una modifica nella destinazione della tromba delle scale, dei pianerottoli o anditi;
la trasformazione in vani di accesso alla cabina di finestre etc., sostenendo che pur eliminando la possibilità di un certo tipo di godimento del bene comune, se ne offre in seguito all’installazione uno diverso, più ampio e completo. Per i servoscale, particolarmente utili in caso persone a ridotta mobilità, giova rammentare che la legga 13/1989, relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche, nella parte relativa alle innovazioni da attuare su edifici esistenti, dispone (art. 2) la riduzione del quorum deliberativo assembleare (artticolo 1136, comma 2, del codice civile) portandolo a maggioranza degli intervenuti ed almeno metà del valore dell’edificio.
La stessa legge prevede poi che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap […]possono installare a proprie spese servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte di accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe dei garages”.
Sulla spinta di tale legge, alcune pronunce hanno stabilito di rendere accessibile il fabbricato e, nel caso di elevatori, i piani alti a tutti coloro che per ragioni di salute o età hanno difficoltà motorie, intendendo consentire la accessibilità dell’edificio anche da parte di persone menomate che possano recarvisi e non solo agevolare quelle che vi abitano (Cassazione n. 14384/2004).
Qualora il condominio non approvi o non si pronunci sulla richiesta scritta di modifica entro tre mesi, il condomino potrà procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni, quali servo-scala o altre strutture mobili e facilmente rimovibili e la modifica dell’ampiezza delle porte per consentire l’accesso.
Così non sorgeranno problemi in caso di pedane/rampe o ampliamento delle porte, ma anche in caso di un breve servoscale servito da binario per superare dei gradini iniziali, lo stesso binario sarà difficilmente considerato una struttura mobile e facilmente rimovibile, qualora non sia di portata ridotta (es. solo androne di ingresso), ma si estenda sino ai piani superiori, in quanto pregiudicherebbe estetica e decoro del fabbricato.
Si tratta ovviamente di un tema complesso a cui vogliamo fornire delle iniziali considerazioni di carattere generale che andranno sviluppate in ragione delle peculiarità del singolo caso.
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di Fabrizio Pacileo, avvocato
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