Condominio Notizie
lunedì, Luglio 14, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Immobiliare
  • B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Normativa

L’AMMINISTRATORE E IL RECUPERO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Novembre 6, 2024
in Normativa
0
L’AMMINISTRATORE E IL RECUPERO DEI CANONI DI LOCAZIONE
3
SHARES
52
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X

Esiste una legittimazione dell’amministratore del condominio ad agire, nei confronti del locatario, per il pagamento dei canoni di locazione insoluti? Per il Tribunale di Roma sembra proprio di si.

Un amministratore di condominio, dopo il rilascio da parte del conduttore dell’appartamento condominiale concessogli in locazione, richiedeva al tribunale un’ingiunzione per il pagamento di alcuni canoni insoluti, cui seguiva opposizione da parte del conduttore, il quale eccepiva il difetto di rappresentanza e di legittimazione attiva dell’amministratore.

Per quel che interessa qui, il tribunale di Roma (sentenza n. 8632 /2022) ha rigettato l’opposizione affermando che la legittimazione di quest’ultimo derivava dalla circostanza che il contratto di locazione tra le parti era stato regolarmente approvato dall’assemblea e con esso era stato dato il potere all’amministratore di firmare il contratto e, in generale, di espletare tutte le attività che solitamente spettano al locatore ai sensi degli articoli 1575 e seguenti c.c. nonché il recupero dei canoni di locazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1130 comma 1, n. 1), n. 3) e 4) c.c. l’amministratore di condominio ha l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, di riscuotere i contributi e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, da intendersi estensivamente nel senso che egli, non solo è legittimato a compiere gli atti necessari a evitare pregiudizi alle parti comuni, ma può compiere anche atti per la salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni delle quali ha la gestione. Sempre previa approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea, può esercitare le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle sue attribuzioni (articolo 1136, comma 4 cc).

Nell’ambito di questo quadro di riferimento, la sentenza solleva perplessità.

L’amministratore condominiale è titolare della rappresentanza processuale attiva dei singoli condòmini. Egli potrà quindi agire nei confronti dei singoli partecipanti, oppure contro i terzi sia per l’adempimento delle obbligazioni assunte, sia per impugnare l’atto stipulato, sia ancora per conseguire la condanna al risarcimento del danno arrecato alle parti e ai servizi comuni (non invece a quelli subiti dai singoli partecipanti). Potrà pure impugnare la sentenza sfavorevole, con ogni mezzo ordinario o straordinario a disposizione della parte e chiamare terzi (o gli stessi condomini) in causa.

Anche la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del «miglior godimento delle cose comuni» anche attraverso l’accrescimento dell’utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l’amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall’assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice.

Lo stesso criterio, ad avviso dello scrivente, non è applicabile analogicamente nei casi in cui occorra agire giudizialmente per il recupero dei canoni poiché non è possibile equiparare i “canoni di locazione” agli “oneri condominiali”.

Secondo il chiaro disposto dell’art. 1130 del codice civile l’amministratore “riscuote dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea”, ma “i contributi” ovvero gli “oneri condominiali” non riguardano il diverso credito per canoni di locazione che, rinveniente da un contratto di locazione di un appartamento di proprietà pro quota di tutti i condomini, non è recuperabile per il tramite dell’amministratore soprattutto in assenza di un’autorizzazione ad hoc rilasciata dai singoli creditori (i proprietari dell’appartamento condominiale).

Cosa diversa se, con una delibera assembleare, i condomini avessero destinato l’eventuale provento a spese condominiali, in tal caso la natura del credito ceduto al condominio divenuto perciò “bene comune”, ben avrebbe potuto essere gestito dal condominio, a mezzo dell’amministratore. Nella fattispecie in esame non era stato conferito dai condomini nominativamente, neanche in sede assembleare, singolo mandato all’amministratore in proprio ad esigere il suddetto credito perché in tal caso la legittimazione sostanziale attiva sarebbe spettata alla persona fisica del mandatario essendo il credito azionato dal condominio non di natura condominiale, ma di natura proprietaria ex art. 820 c.c., che fa capo a ciascun singolo condominio.

Ne consegue, pertanto, che l’amministratore sul piano processuale è carente di legittimazione sostanziale poiché non è titolare del diritto di credito azionato.

In conclusione l’amministratore, in base alle norme vigenti, ha il potere di concludere validi contratti di locazione di beni condominiali ma il suo operato deve essere autorizzato ovvero ratificato con deliberazione dell’assemblea dei comunisti ed agire per il recupero dei canoni purché autorizzato da ciascun condomino anche in sede assembleare ma in qualità di loro mandatario (non di amministratore del condominio) e l’eventuale importo recuperato dovrà essere attribuito ai condomini secondo i millesimi di proprietà di ciascuno, ma ciò non esclude che ciascun condomino possa provvedere direttamente.
© Riproduzione riservata

di Luigi De Santis, Avvocato

ldesantis@defolaw.com

Ultime news

Rifiuti lasciati sul pianerottolo in condominio: cosa dice la legge e quali i doveri dell’amministratore

Rifiuti lasciati sul pianerottolo in condominio: cosa dice la legge e quali i doveri dell’amministratore

Luglio 9, 2025
Dal verticale al condominiale:le origini e il futuro della tecnica su fune

Dal verticale al condominiale: le origini e il futuro della tecnica su fune

Giugno 20, 2025
I DOCUMENTI NECESSARI PER VENDERE UN IMMOBILE

I documenti necessari per vendere un immobile

Giugno 16, 2025
Il TAR Lombardia impone il ricalcolo delle tariffe dell’Aquedotto Pugliese: restituiti 28 milioni di euro agli utenti

Il TAR Lombardia impone il ricalcolo delle tariffe dell’Acquedotto Pugliese: restituiti 28 milioni di euro agli utenti

Giugno 18, 2025
I magici effetti sulla mente di ascoltare le storie degli anziani che vivono vicino a noi

I magici effetti sulla mente di ascoltare le storie degli anziani che vivono vicino a noi

Giugno 30, 2025
Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Fotovoltaico: il bonus a fondo perduto del 40% che pochi conoscono (e che scade il 30 novembre 2025)

Luglio 11, 2025

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Ambiente e rinnovabili
  • Amministratore di condominio
  • B&B
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Editoriali
  • Immobiliare
  • Lo sapevi che
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Immobiliare
    • B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente e rinnovabili
    • Editoriali
    • Problemi condominiali
    • Lo sapevi che
    • Amministratore di condominio
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

popup-libro
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?