I giudici hanno chiarito i dubbi sollevati da alcuni condomini in passato che avevano posto la questione del “conflitto d’interesse” contro la decisione di non essere convocati nell’assemblea che dovesse decidere l’avvio di un iter legale nei loro confronti.
Non ha diritto di partecipare all’assemblea il condomino contro cui si deve decidere se promuovere o proseguire una lite giudiziaria, essendo costui portatore unicamente di un interesse contrario a quello del condominio (Corte di Cassazione, ordinanza n. 3192/2023).
Non si tratta di un caso di “conflitto di interesse” ma della fattispecie di “condominio parziale” che vede in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o più condomini controparti processuali dei restanti partecipanti al condominio.
La possibilità di convocare solo alcuni condomini senza incorrere nella irregolarità (omessa convocazione) sanzionata dall’articolo 1137 del codice civile è prevista dall’articolo 1123 del codice civile quando si deve deliberare su argomenti che interessano solo quel gruppo di condomini che ne trae utilità (ad es. nel caso ci siano più scale, più lastrici solari, etc. destinati a servire una parte dell’intero fabbricato).
Si parla di assemblee “separate” o “parziali” allorché“all’interno del condominio… talune cose – qualificate come comuni ex art. 1117 c.c. – siano per oggettivi caratteri materiali e funzionali necessarie per l’esistenza o per l’uso, ovvero siano destinate all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte o di alcune unità abitative di esso” (Cass. sent. n. 1959/2001).
Dalla costituzione ex lege del cosiddetto “condominio parziale” derivano rilevanti implicazioni inerenti non solo l’imputazione delle spese, ma anche il diritto di voto(tribunale di Roma, sent. n. 6145/2020) “perché la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare” (Cass. sent. n. 791/2020).
È stata inquadrata in una situazione di “condominio parziale” la fattispecie in commento sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione.
Il caso
La corte d’appello aveva respinto il gravame avanzato dal condomino contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dall’appellante con riguardo alla deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio.
Tale assemblea aveva come unico punto all’ordine del giorno le misure da adottare riguardo un’azione giudiziaria proposta dall’impugnante nei confronti del condominio. L’attore lamentava di non essere stato convocato all’assemblea e, pertanto, impugnava la delibera per vizio di omessa convocazione.
Per il tribunale il condomino non aveva interesse a impugnare la delibera in oggetto, sia perché egli era in conflitto di interessi rispetto all’unico argomento all’ordine del giorno, sia perché successivamente il condominio aveva adottato una successiva delibera di identico contenuto a quella dallo stesso non impugnata.
La corte d’appello ha, a sua volta, rigettato il gravame osservando che la deliberazione impugnata era stata approvata dall’assemblea unicamente per assumere la determinazione di resistere in giudizio di fronte alla notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice di pace da parte del condomino che lamentava infiltrazioni nella sua proprietà esclusiva.
Secondo la corte di merito, “relativamente a tale assemblea ed alla relativa discussione l’appellante si trovava in situazione di conflitto di interessi, di talché si doveva escludere non solo il suo diritto di voto, ma altresì il ricorrere di un interesse a partecipare alla discussione sull’unico argomento all’ordine del giorno […] rispetto al quale egli era la controparte del condominio, come tale portatore di un interesse in conflitto con quello del condominio stesso”. Inoltre, l’interesse alla impugnazione era altresì da escludere, secondo i giudici di appello, perché successivamente il condominio aveva approvato altra delibera di identico contenuto che non era stata impugnata.
L’appellante presentava ricorso in Cassazione e lamentava la “insanata” ed insanabile irregolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea condominiale evidenziando che “rispetto all’argomento in o.d.g. della riunione, il condomino avrebbe avuto (seppure escluso dalla relativa votazione sull’unico e conflittuale argomento) il diritto ed il sicuro interesse, oltre che ad essere ritualmente e tempestivamente preavvisato e convocato, a partecipare alla riunione impugnata, altresì ad accedere e partecipare alla discussione preliminare.
La posizione della Corte di Cassazione
In caso di controversia tra condominio e uno o più condomini, spiega la corte, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, portatori di contrapposti interessi, in quanto gli uni promotori dell’azione su cui si debba deliberare e l’altro o gli altri, come nella specie, destinatari di tale azione che il condominio voglia intentare.
Tale situazione non può non determinare implicazioni sul diritto di partecipare all’assemblea, alla stessa stregua di quanto avviene in situazioni di condominio parziale, ragion per cui si modifica la composizione del collegio e delle maggioranze (Cass. sent. n. 7885/1994).
La fattispecie che vede, in relazione alla delibera assembleare volta a promuovere una lite o a resistere ad una domanda, uno o più condomini controparti processuali dei restanti partecipanti al condominio, non va pertanto ricondotta alla disciplina del conflitto di interessi (come erroneamente affermato in motivazione dalla Corte d’appello), giacché quest’ultimo si manifesta soltanto in sede di assemblea al momento dell’esercizio del potere deliberativo e verte sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all’intera collettività e perciò anche a lui stesso, il che induce a computare quest’ultimo ai fini sia del “quorum” costitutivo che di quello deliberativo, salva la sola facoltà di astenersi dall’esercitare il diritto di voto (Cass. sent. n. 19131/2015).
Viceversa, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest’ultimo, come detto, si pone come soggetto a sé e portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale (soggetto contrapposto).
Non è neppure giuridicamente configurabile quello che il ricorrente delinea come “interesse … ad accedere e partecipare alla discussione preliminare” perché non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l’intervento del partecipante nella discussione assembleare è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine del giorno.
La decisione della Corte d’appello, in definitiva, è stata ritenuta corretta in diritto, alla stregua del seguente principio formulato dalla Corte di Cassazione: “in ipotesi di deliberazione assembleare – volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi – non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né quindi la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione”.

di Luigi De Santis, Avvocato
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