Quando può andare in ferie il portiere e come si pianificano le ferie non godute? Vediamo con l’aiuto di un consulente del lavoro cosa dicono le norme e quali comportamenti deve adottare l’amministratore per evitare le sanzioni.
Come per tutti i CCNL anche per il quello che riguarda i portieri, i dipendenti hanno diritto ogni anno a 26 giorni di ferie, escludendo le domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali e quelle del santo patrono. Naturalmente la retribuzione a cui il portiere avrà diritto sarà pari a quella che normalmente percepisce nei mesi di lavoro.
Il portiere può decidere di scegliere metà del periodo di ferie da fruire nell’arco dell’anno, a esclusione dei periodi che vanno dal 1 luglio al 31 agosto, e dal 20 dicembre al 10 gennaio, questa limitazione è dovuta alla particolare attività che il portiere svolge all’interno del condominio in particolar modo nei periodi estivi (come previsto nell’art 82 del CCNL di settore) la scelta deve essere comunicata all’amministratore almeno tre mesi prima, dalla richiesta di ferie. Per l’altra metà di ferie spetta all’amministratore, sentita l’assemblea comunicare al portiere il periodo di ferie.
L’amministratore di condominio, ascoltata l’assemblea, può accordare al portiere in via eccezionale uno o più giorni di ferie a ridosso dei periodi di luglio e agosto, e tra dicembre e gennaio. È inoltre possibile nominare un sostituto, la decisione e la scelta spetta all’amministratore, che dovrà assumere con regolare contratto subordinato a tempo determinato il sostituto anche se convivente con il titolare (in caso contrario il CCNL prevede che venga riconosciuta al sostituto un indennità sostitutiva dell’alloggio).
Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2024, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2022.
L’art. 10 del Dlgs. 66/2003 (modificato dal Dlgs. 213/2004), regola l’istituto delle ferie e del periodo di godimento precisando che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Il legislatore con il Dlgs n. 213/2004 ha ulteriormente consolidato il principio di irrinunciabilità del diritto al godimento delle ferie al fine di garantire e tutelare il recupero psicofisico e il corretto equilibrio tra vita privata e attività lavorativa. I CCNL possono prevedere anche condizioni di maggior favore.
La maturazione delle ferie rimane in vigore anche:
nei periodi di assenza per infortunio o malattia;
nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
nei periodi di assenza per funzioni presso seggi elettorali;
nei periodi di riduzione dell’orario di lavoro.
Non sono computabili
i periodi di astensione di congedi parentali;
per malattia bambino;
nei periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa per CIG;
per periodi di aspettativa concessi a lavoratori per ricoprire cariche sindacali, e funzioni pubbliche elettive.
Come già precisato in precedenza il periodo contrattuale annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (quattro settimane) sono escluse le domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali, e il Santo Patrono.
In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione) entro il termine più ampio fissato dal CCNL il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
L’obbligo contributivo coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge (18 mesi) e dai contratti collettivi (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi). Quindi nel mese di luglio 2024 (contributi da versarsi entro il 20 agosto 2024) si computano le ferie non godute del 2022; pertanto per il mese di luglio l’imponibile previdenziale sarà aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.
È prevista una proroga, al pagamento dei contributi per le ferie non godute, solo nel caso in cui il mancato godimento sia scaturito da una assenza del lavoratore dovuta a una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità, etc.): il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, come da (messaggio Inps, n. nel Dlgs n 66 del 2003.
Nel caso in cui il dipendente non esaurisce le ferie obbligatorie maturate viene prevista una sanzione per la mancata fruizione delle ferie entro i termini previsti dalla norma, la sanzione va:
da € 100,00 a € 600,00 per ciascun lavoratore in violazione;
da € 400,00 a € 1.500,00 se la violazione si è verificata per almeno due anni e per più di cinque dipendenti;
da € 800,00 a €4.500,00 se la violazione si è verificata per almeno quattro anni e per più di 10 dipendenti.

di Marina Parente, Consulente del lavoro
marinaparente@studiomparente.it