Una recente sentenza di gennaio a Palermo ha riconosciuto la responsabilità oggettiva del condominio quale custode delle parti comuni
La sezione seconda del tribunale di Palermo con la recente sentenza n. 406 del 27.01.2025 si è pronunciata in tema di responsabilità condominiale derivante da infiltrazioni provenienti da un terrazzo in uso esclusivo a un condomino. La sentenza, nel solco della costante giurisprudenza, riconosce la responsabilità oggettiva del condominio quale custode delle parti comuni che trova fondamento nella necessità di garantire un’effettiva tutela del diritto di proprietà e di godimento delle unità immobiliari, bilanciando gli interessi individuali con quelli della collettività condominiale. Il tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno consistente nel mancato godimento dell’immobile per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, nonché ha accolto la domanda relativa al rimborso delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In particolare il tribunale, con la sentenza in esame, afferma che un condomino che subisca nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124. 1125 e 1126 c.c., assume quale danneggiato la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Ciò senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo di contribuire, a propria volta e “pro quota”, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. (sez. 6-2. Ordinanza n. 18187 dei 24/06/2021 (Rv. 661729 – 01).
La sentenza evidenzia, nel caso di specie, la condotta colposa del condominio che ha omesso di effettuare con solerzia le lavorazioni indicate dal ctu, provocando ulteriori ammaloramenti nell’immobile di parte attrice, la quale è stata costretta a rilasciare lo stesso per garantire la propria incolumità, così come intimato con ordinanza di sgombro. Da ciò deriva che il condominio è tenuto a procedere con solerzia alla rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni (nella specie dalla terrazza condominiale) in modo da evitare ulteriori ammaloramenti nell’immobile danneggiato. Nel caso in cui il condominio rimanga inerte e tale condotta colposa determini ulteriori pregiudizi all’immobile interessato dalle infiltrazioni, tali da costringere il proprietario dell’immobile danneggiato a rilasciare lo stesso per garantire la propria incolumità, quest’ultimo avrà diritto al risarcimento del danno patito per l’inagibilità del suo immobile ovverosia del danno da mancato godimento dell’immobile.
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Di Rossella Ceccarini, avvocato
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