Quello dell’ascensore è uno dei temi che spesso ci fanno desistere dall’acquisto di un immobile quando l’edificio ne è sprovvisto. Una recente sentenza fa chiarezza in merito specificando quando si può procedere a proprie spese a realizzarne uno anche senza autorizzazione del condominio.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19087 del 14.06.2022 ha respinto il ricorso presentato da alcuni condomini all’installazione di un ascensore effettuato in un condominio senza alcuna delibera assembleare e addirittura senza rispettare le misure minime che la normativa stabilisce in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si può quindi tranquillamente considerare che è possibile installare un ascensore, anche da una sola parte di condominio o di uno solo, senza alcuna autorizzazione preliminare da parte dell’organo condominiale deliberante: l’assemblea.
Infatti, pur rappresentando la nuova installazione un’innovazione ma essendo i costi dei lavori necessari sostenuti solo da una parte dei proprietari dell’edificio condominiale e non a carico di tutti fa si che si rientri nel novero di quanto stabilisce l’art. 1102 del codice civile. Tale norma prevede che ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri destinazione e non ne impedisca agli altri condomini di farne ugual uso. Di conseguenza si possono apportare le modifiche necessarie a consentirne un miglior godimento, a proprie spese, come anche ripreso in altre recenti sentenze dalla stessa Corte di Cassazione.
Va precisato che le prescrizioni tecniche di legge previste in tema di abbattimento delle barriere architettoniche sono obbligatorie esclusivamente per gli edifici di nuova costruzione, ovvero quelli edificati dopo l’entrata in vigore della norma di riferimento, la legge n. 13/1989, mentre gli altri edifici precedentemente costruiti possono essere derogati dall’osservanza di tale norma.
Ci sono tuttavia alcuni permessi da dover richiedere in alcune condizioni specifiche:
Non servono permessi se si abbattono le barriere architettoniche, si rientra quindi nella cosiddetta “edilizia libera”. Questo è quanto prevede il decreto del 2 marzo 2018 nella parte che riguarda l’installazione di servoscala, montacarichi o ascensore interno. Non serve alcuna autorizzazione preventiva da parte del Comune di appartenenza. Se si vanno ad intaccare le scale o altre strutture portanti dell’edificio la questione invece cambia.
Se non si ha come obiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche bisogna tener conto di una serie di problematiche che potrebbero derivare da vincoli artistici, storici, paesaggistici, strutturali; se si è all’interno di un cortile o sulla facciata condominiale. In questi casi lo strumento obbligatorio da presentare è quello della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) attraverso un tecnico abilitato.
In alcuni casi specifici, va valutato singolarmente, soprattutto se si opera in facciata sarà necessario effettuare anche la presentazione di una Relazione Paesaggistica o addirittura, se l’immobile e sottoposto a particolari vincoli, è necessario chiedere un preventivo Parere alla Sovraintendenza ai beni Culturali per l’installazione dell’ascensore, presentando tutta la documentazione progettuale.
In ogni caso è fondamentale rivolgersi ad un professionista ferrato in questo settore per ottenere una preventiva consulenza e non incorrere nelle problematiche future che si potrebbero presentare.

di Andrea Pagliaroli, ascensorista
keylift.italia@gmail.com