In molti condomini italiani – soprattutto nei centri urbani o in edifici ad alta densità abitativa – si ripropone costantemente un fenomeno tanto fastidioso quanto complesso da gestire: l’abbandono improprio dei rifiuti negli spazi comuni, come pianerottoli, androni, cortili o persino vani ascensore. Una pratica scorretta che non solo mina il decoro dell’edificio, ma può compromettere la salubrità degli ambienti e la sicurezza.
Ma cosa prevede la normativa? E come può l’amministratore intervenire per prevenire, sanzionare o risolvere queste situazioni, spesso legate alla maleducazione di pochi?
Rifiuti sul pianerottolo: cosa dice la legge. Ecco le regole
In assenza di una legge specifica nazionale che disciplini direttamente l’abbandono di rifiuti all’interno degli spazi condominiali, si applicano diverse fonti normative e principi di diritto civile e amministrativo, integrati dai regolamenti locali e dal regolamento condominiale.
Partiamo sempre dal Codice Civile – Art. 1102 c.c.. Ogni condomino può usare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri. Abbandonare rifiuti in androne o sul pianerottolo è una violazione diretta di questo principio, perché compromette l’uso pacifico e decoroso di uno spazio comune.
I regolamenti comunali e di igiene urbana rappresentano la fonte di regolamentazione secondaria nel nostro caso. Molti comuni (es. Roma, Milano, Napoli, Torino) prevedono divieti specifici per l’abbandono o deposito di rifiuti fuori dagli orari e luoghi stabiliti.
Anche il Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) vieta l’abbandono, che può comportare sanzioni amministrative da 300 a 3.000 euro, anche nei casi di piccoli depositi nei cortili condominiali. Da ultimo, ma non certamente meno importante, viene il regolamento condominiale che può contenere divieti espliciti in merito al deposito di sacchi della spazzatura fuori porta o sul pianerottolo.
Se il regolamento è contrattuale (allegato all’atto di compravendita), ha valore vincolante e la violazione può legittimare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie fino a 200 euro (o 800 euro in caso di recidiva), come previsto dall’art. 70 disp. att. c.c..
L’amministratore ha la responsabilità di custodia, gestione e vigilanza delle parti comuni (art. 1130 c.c.), nonché di far rispettare il regolamento condominiale. Di fronte a casi di abbandono di rifiuti deve agire con tempestività e fermezza, con strumenti graduali ma efficaci.
Il principale strumento di prevenzione e informazione è rappresentato dall’affissione di cartelli chiari negli spazi comuni (“Vietato depositare rifiuti – sanzioni fino a 3.000 euro”).Oppure l’invio di comunicazioni scritte ai condomini (mail o avvisi in bacheca) che richiamino al rispetto del regolamento.
Alcuni amministratori più sensibili e attivi provvedono anche alla distribuzione di un vademecum sulle modalità di conferimento dei rifiuti, con giorni e orari del servizio comunale.
Se l’autore è identificato (es. tramite segnalazioni, immagini, testimoni), l’amministratore può inviare una diffida formale a non reiterare la condotta, con richiamo alle sanzioni previste.
In caso di recidiva, può proporre all’assemblea l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal regolamento condominiale.
In caso di accumuli o rischio sanitario (es. alimenti deteriorati, rifiuti organici), l’amministratore può intervenire d’urgenza per la rimozione, con spesa a carico del condominio (da addebitare eventualmente al responsabile identificato).
Se vi sono rifiuti ingombranti o pericolosi, è necessario contattare l’ente locale di raccolta rifiuti o le autorità sanitarie.
Se la situazione diventa insostenibile o vi è rischio per la salute pubblica, l’amministratore può presentare esposto all’ASL o ai vigili urbani. Si può anche segnalare il fatto all’ufficio ambiente del Comune e in ultima analisi agire in sede civile per danni al decoro e alla salubrità delle parti comuni.
La gestione dei rifiuti negli spazi comuni del condominio non è solo una questione di pulizia, ma un tema che tocca il rispetto reciproco, la dignità del vivere collettivo e la responsabilità civica. L’amministratore deve agire con equilibrio ma con fermezza, tutelando i condomini rispettosi e restituendo decoro agli spazi comuni.
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di Claudio Buzzi, responsabile amministrativo Condominio Zero Problemi
studio@condominiozeroproblemi.it










