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RIPETITORI TELEFONICI SUL LASTRICO SOLARE: RISCHI E OPPORTUNITÀ

Novembre 14, 2024
in Normativa
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RIPETITORI TELEFONICI SUL LASTRICO SOLARE: RISCHI E OPPORTUNITÀ
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Affrontiamo il tema della possibilità per il condominio di autorizzare l’installazione di ripetitori di telefonia mobile sul lastrico solare, anche alla luce della possibile evoluzione normativa in tema di emissioni elettromagnetiche.

Basta alzare lo sguardo al cielo per apprezzare come sempre più edifici condominiali ospitino sui propri lastrici solari dei ripetitori di telefonia mobile, comunemente detti “stazioni radio base”. Per valutare gli effetti derivanti dalla decisione di ospitare in ambito condominiale queste infrastrutture di comunicazione occorre considerare i possibili benefici e gli altrettanto possibili inconvenienti che possono derivare dalla loro messa in opera.

La possibilità di installare gli impianti di telefonia sui lastrici solari è un’opportunità che ha delle sicure ricadute positive sotto il profilo economico per i condomini: le società concessionarie di telefonia mobile sono spesso disposte a corrispondere significativi importi a titolo di canoni di locazione per gli spazi che andranno ad ospitare i ripetitori. 

Ma quali sono i possibili inconvenienti? Se per un verso, infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha sinora preso posizione effettiva in merito alle possibili incidenze negative per l’ambiente e per la salute umana, va anche detto che questi ripetitori rischiano di incidere sull’immagine esteriore dell’edificio e, quindi, sul valore della proprietà immobiliare. 

Pur essendo previsto un procedimento autorizzativo molto snello, secondo le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche – decreto legislativo n. 259/2003 – che stabiliscono, oggi, a seguito delle recenti modifiche intervenute per effetto del decreto “semplificazioni” d.l. n.76/2021, la possibilità di convogliare nell’unico procedimento autorizzativo tutti i pareri, intese nulla-osta etc. da parte delle amministrazioni interessate dal progetto, da esprimere eventualmente in sede di conferenza di servizi ex l. n. 241/1990, è per altro verso chiaro che l’installazione di un traliccio che ospita quattro, sei o più ripetitori è certamente in grado di generare emissioni elettromagnetiche.

Se le attribuzioni in materia di valutazioni paesaggistiche appartengono alle regioni e, per esse, ai Comuni che agiscono spesso per delega di funzioni regionali, sotto il profilo ambientale e di tutela della salute lo stesso codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) unitamente alla legge n. 36/2001, stabilisce limiti precisi in tema di esposizioni ai campi elettromagnetici che le Agenzie Regionali di protezione ambientale sono chiamate a verificare, onde evitare che l’installazione dei ripetitori in questione possa generare potenze tali da esporre a pericolo la salute dell’uomo.

Non è un mistero che, probabilmente anche sotto la pressione esercitata dai concessionari di telefonia mobile, vi siano state sin qui una serie di iniziative normative (o para-normative) tese a determinare un incremento dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche consentiti. A oggi, il limite coincide con la misura pari al valore di 6 V/m (volt/metro). Ma se il legislatore dovesse cedere, com’è spesso accaduto nel recente passato, alle pressioni dei gestori, giungendo eventualmente a consentire emissioni molto più intense e in grado di interagire maggiormente con la popolazione residente nelle immediate vicinanze, cosa conviene fare? Accogliere le lusinghe dell’operatore di telefonia interessato ad installare l’antenna sul lastrico solare, oppure resistere alla tentazione economica a tutto vantaggio di una sicura riduzione dell’inquinamento elettromagnetico?

È anche proprio in considerazione di questa prospettiva, che si affaccia con sempre maggior frequenza sui tavoli del legislatore, che occorre probabilmente valutare l’effettiva convenienza della scelta da assumere, dal momento che assecondare l’interesse condominiale ad avere un’entrata economica fissa, che possa in qualche modo far fronte ai costi comuni, può certamente determinare una maggiore esposizione dei condomini al campo elettromagnetico generato dai ripetitori, i quali, nel prossimo futuro, ben potrebbero essere autorizzati ad emissioni di intensità più elevata rispetto a quanto oggi non consenta la stessa legislazione vigente.


di Carmine Genovese, avvocato
c.genovese@lawtaxgovernance.com

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