La vita all’interno di un condominio mette alcune volte i condomini di fronte a lamentele per attività che vengono ritenute rumorose e, in casi estremi, intollerabili.
Le casistiche possono essere le più varie, dall’inquilino del piano di sopra che cammina con i tacchi, al vicino che si esercita per lo studio di uno strumento, dall’ascolto della musica ad un volume molto alto, all’animale domestico che emette dei versi fastidiosi.
Analoghi disagi possono essere subìti indubbiamente anche da proprietari di case unifamiliari limitrofe, ma è proprio la vita cittadina all’interno di fabbricati (che spesse volte hanno muri molto sottili) che mette a dura prova la tolleranza e la pacifica coabitazione.
Quali sono i limiti che ogni individuo deve rispettare e gli eventuali rimedi che la persona danneggiata può adottare?
Innanzitutto è necessario consultare il regolamento di condominio del fabbricato che può prevedere fasce orarie entro le quali poter svolgere le attività rumorose.
Molto spesso, però, le previsioni del regolamento non sono sufficienti a risolvere il problema, in quanto l’attività svolta, anche nel pieno rispetto degli orari previsti dal regolamento (e aggiungerei anche dal buon senso) può costituire una immissione di rumore non tollerata dal/i vicino/i.
L’altro riferimento normativo che può venire in nostro aiuto è il codice civile, ed in particolare l’art. 844 che, al primo comma, recita “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Non è evidentemente un articolo che impone dei divieti, ma prevede dei limiti all’uso che il proprietario può effettuare del proprio fondo (in termini attuali, della proprietà – immobiliare – di cui è titolare).
L’interesse all’utilizzo del proprio bene e la tutela dell’attività produttiva che può essere nel medesimo svolta deve essere sempre bilanciato con il libero godimento che spetta ad ogni proprietario. Per stabilire se i rumori, siano essi provenienti per esempio da animali o da uno strumento, superino la normale tollerabilità, il giudice investito della questione deve tenere in considerazione anche le norme speciali vigenti che fissano dei limiti misurabili con strumenti scientifici.
In questo tipo di controversie, infatti, sarà un consulente del Giudice, competente in materia, ad effettuare le rilevazioni e stabilire se le immissioni rumorose superino i limiti che la legge stabilisce.
Le ultime pronunce giurisprudenziali stabiliscono che “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri.
La stessa pronuncia precisa infine che “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo”.
In casi in cui la tollerabilità è superata perché vengono oltrepassati i limiti previsti dalla legge o in quelli in cui il giudice ha ritenuto che le immissioni non fossero da considerarsi tollerabili, i rimedi che molte volte vengono adottati consistono in lavori di insonorizzazione dei luoghi con accorgimenti e materiali specifici.
Per questioni, invece, meno gravi, il rimedio ad ogni eventuale azione giudiziale dovrebbe essere sempre il buon senso e l’educazione ad una pacifica convivenza.
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di Andrea Scandurra, avvocato
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