Condominio Notizie
mercoledì, Aprile 22, 2026
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Guide pratiche

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Guide pratiche
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Normativa

Spese di pulizia, l’obbligo per i condomini di partecipare anche su alcuni beni privati

Marzo 24, 2025
in Normativa
0
Spese di pulizia, l’obbligo per i condomini di partecipare anche su alcuni beni privati
15
SHARES
308
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X

La seconda sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2231 del 24.10.2024 pubblicata a fine gennaio ha affermato che, un giardino compreso in un complesso immobiliare può formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale. Se questi ultimi hanno, come nel caso di specie, il diritto di utilizzare tale bene ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di pulizia di detto guardino (arg. da Cass. civ. n. 22573 del 2020).

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da un ricorso contro una sentenza del tribunale di Cosenza  che aveva accolto l’appello avverso la decisione del giudice di pace di Cosenza dichiarando tardiva per intervenuta decadenza l’impugnazione ex art. 1137 del codice civile della delibera assembleare con la quale il condominio aveva deciso di  “…attivare la pulizia del giardino…” ponendo il relativo costo a carico di tutti i condomini, nonostante lo stesso fosse di proprietà esclusiva degli eredi avendone tutti gli altri condomini un diritto d’uso per come scritto  nel regolamento di condominio. Secondo la Cassazione il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c., non è infatti necessariamente correlato alla contitolarità del bene, spesso piuttosto derivando dalla sua utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà (si pensi all’art. 1126 c.c., in rapporto alle spese per i lastrici o le terrazze a livello di proprietà esclusiva, svolgenti funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti).  Una delibera che, come nella specie, sul presupposto della comune utilità di un giardino allocato in una proprietà esclusiva, approvi il riparto delle relative spese di pulizia, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c., potendosene prospettare l’annullabilità, alla stregua dei principi enunciati dalle sezioni unite (Cass. civ., sez. un., n. 9839 del 2021), ove venga dedotta non una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, essendosi compresi tra le spese comuni, rientranti nell’attribuzione collegiale, oneri invece ad esse estranei.

Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell’appartenenza, o meno, al condominio della proprietà comune o del diritto di uso di un giardino, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell’edificio, in quanto inerente all’esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può peraltro formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’art. 34 c.p.c. – di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell’art. 1137 c.c. nei confronti dell’amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.

Leggi tutti gli articoli della sezione Normativa

Di Rossella Ceccarini, avvocato
info@studiolegalececcarini.com

Ultime news

conto termico

Conto Termico 3.0: riapertura del portale il 13 aprile 2026 dopo lo stop per eccesso di domande

Aprile 9, 2026
bilancio programmi

Software di contabilità, 3 documenti indispensabili per un bilancio

Aprile 8, 2026
immobiliare compravendite

Immobiliare, nel 2026 compravendite in rallentamento per via dei mutui

Aprile 1, 2026
rumori

Non tutti i rumori sono colpa del vicino. La responsabilità giuridica per i fastidi sonori

Marzo 25, 2026
ascensore manutenzioni

Verifica biennale dell’ascensore: obblighi e manutenzioni obbligatorie

Aprile 16, 2026
premio

Al Fuorisalone un premio per gli amministratori innovativi

Aprile 9, 2026

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Affitti e B&B
  • Ambiente
  • Amministratore
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Affitti e B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Editore
  • Autori
  • Guide pratiche
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

Ricevi la newsletter gratuita per i professionisti della gestione immobiliare

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?