Condominio Notizie
venerdì, Marzo 13, 2026
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Guide pratiche

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Guide pratiche
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Normativa

TERRAZZE CONDOMINIALI E DI PROPRIETÀ, COME SI DIVIDONO LE SPESE

Febbraio 21, 2025
in Normativa
0
parti comuni
77
SHARES
1.5k
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X


È spesso fonte di discussione in assemblea la ripartizione dei costi della copertura dell’edificio. Cerchiamo di dirimere ogni dubbio e di chiarire a chi spetti pagare e a chi no sia che la terrazza sia comune che di un singolo.

é molto comune, soprattutto nelle grandi città, trovare palazzi che non hanno il tetto spiovente, quello per intenderci che eravamo abituati a disegnare da bambini sopra le case, ma una superficie piana talvolta delimitata da ringhiere, muretti o parapetti e generalmente accessibile ai condomini. 

Tale superficie calpestabile è definita terrazza condominiale e funge da copertura del fabbricato o, meglio, di tutti gli appartamenti che sono posti sotto di essa. Si presume di proprietà di tutti i condomini, i quali saranno chiamati a partecipare alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria in base ai propri millesimi di proprietà. Unicamente nei fabbricati con più scale, coperte ciascuna da una terrazza, le spese di quest’ultima saranno sostenute unicamente dai proprietari di quella scala.

La fonte normativa che attribuisce la proprietà condominiale alla terrazza di copertura è il nostro codice civile, che la considera come una tipologia di “lastrico solare” e che la inserisce nell’elenco delle parti comuni previsto dall’art. 1117. 

La funzione dei beni comuni e quindi anche della terrazza non può essere snaturata da un singolo condomino, in quanto la destinazione di quella porzione del fabbricato deve essere tale da non impedire agli altri condomini l’utilizzo. In parole povere, tutti i condomini la possono utilizzare, per esempio per installare la propria antenna della televisione o un impianto fotovoltaico, ma tale utilizzo non deve precludere la possibilità agli altri condomini di fare altrettanto. 

Troppo spesso, soprattutto a Roma, si vedono edifici condominiali sovrastati da orribili antenne che potrebbero essere, in realtà, eliminate attraverso l’installazione di un’unica antenna condominiale. Una mossa che, oltre ad essere una soluzione molto funzionale, ripristina anche l’estetica dei nostri palazzi e dei nostri affacci.

LE SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione della terrazza condominiale di copertura – quelle relative alla pavimentazione, al rifacimento e alla impermeabilizzazione – sono a carico di tutti i condomini proprietari degli appartamenti coperti dalla terrazza e vengono ripartite, come detto, in base ai millesimi di proprietà.

Se invece il terrazzo appartiene a un solo condomino, le spese vengono ripartite nel modo seguente: 1/3 a carico del condomino proprietario e i restanti 2/3 a carico di tutti gli altri condomini in base ai millesimi di proprietà. Anche in questo caso le spese verranno sostenute unicamente dai proprietari degli immobili posti sotto il terrazzo.

Tale ripartizione risponde a una logica: la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ex art. 1117 c.c. in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza stessa del fabbricato. 

L’obiezione che a tale terrazza si accede da un appartamento contiguo non è sufficiente per escluderne la natura condominiale, salvo che la deroga non risulti da uno specifico titolo.

di Andrea Scandurra, avvocato
andrea.scandurra@legaleas.com

Ultime news

affitti brevi danni

Affitti brevi, quando è obbligatoria la polizza e cosa è saggio assicurare

Febbraio 26, 2026
immobiliare

Immobiliare, su le compravendite ma l’acquisto di casa si complica per sempre più italiani

Febbraio 26, 2026
sicurezza

Manutenzione e sicurezza degli edifici a Roma: le 4 verifiche obbligatorie per gli amministratori

Marzo 9, 2026
rottamazione

Rottamazione quater, il 28 febbraio scade la rata 11

Febbraio 18, 2026
riforma gardini

Ritirata la proposta di riforma del condominio, addio al ddl Gardini

Febbraio 16, 2026
ritenute

Ritenute non versate, la Cassazione condanna il sostituto d’imposta

Febbraio 24, 2026

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Affitti e B&B
  • Ambiente
  • Amministratore
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Affitti e B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
    • Sentenze
  • Editore
  • Autori
  • Guide pratiche
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

Ricevi la newsletter gratuita per i professionisti della gestione immobiliare

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?