La caduta degli alberi condominiali è tutt’altro che un evento eccezionale nei giardini e nei cortili degli edifici.
Vento forte, piogge intense, apparati radicali compromessi, piante vecchie o malate: le cause possono essere molteplici e spesso concorrenti. L’errore più frequente, però, non è di natura botanica. È assicurativo.
Quando si parla di alberi in condominio, infatti, l’oggetto della copertura della polizza Globale Fabbricati, la polizza che viene contratta dal condominio a copertura dei rischi del palazzo, non è necessariamente solo l’edificio. In molte polizze, l’oggetto assicurato comprende anche le pertinenze e le sistemazioni esterne, e quindi – se espressamente previste – le alberature condominiali. Questo aspetto cambia radicalmente il modo di leggere e gestire il sinistro.
PERCHÉ L’ALBERO È CADUTO?
In linea generale, la caduta di un albero può essere determinata da:
- eventi atmosferici intensi, come piogge torrenziali che compromettono la stabilità del terreno o forti raffiche di vento;
- incuria o scarsa manutenzione, con presenza di rami secchi, fessurazioni del tronco o radici affioranti;
- attacchi fungini, patogeni o parassitari, che indeboliscono progressivamente la struttura della pianta;
- invecchiamento, quando alberi ormai compromessi non vengono rimossi o messi in sicurezza.
Le conseguenze possono essere diverse: l’albero può spezzarsi, sradicarsi o crollare interamente.
Ed è proprio in questo momento che entra in gioco la copertura assicurativa, partendo da un profilo spesso trascurato: il danno diretto all’albero, che alcune polizze – seppur non tutte – prevedono.
DANNO DIRETTO E DANNO A TERZI: UNA DISTINZIONE DECISIVA
Nel caso degli alberi condominiali, la distinzione tra danno diretto e danno a terzi è ancora più rilevante che in altri tipi di sinistro.
Il danno diretto
È il danno subito dall’albero stesso, in quanto bene assicurato. Esempi tipici sono costituiti da un albero sradicato dal vento, da un tronco spezzato, da una pianta abbattuta a seguito di un evento atmosferico. Anche, la necessità di rimozione e smaltimento dopo il crollo rientra in questa tipologia di danno.
Se la polizza Globale Fabbricati include aree verdi, giardini e alberature, questi eventi possono rientrare nella garanzia danni diretti, alle condizioni previste (eventi atmosferici, vento, sovraccarico da pioggia, ecc.).
In questo caso non è necessario che l’albero colpisca qualcuno o qualcosa: il sinistro esiste già perché il bene assicurato è danneggiato o distrutto.
Il danno a terzi
È causato dall’albero è il caso in cui l’albero, cadendo, provochi ulteriori danni, a veicoli, a beni di singoli condomini, a persone. Qui non si parla più di danno diretto, ma di responsabilità civile del condominio. Sono due piani distinti, spesso denunciati insieme, ma coperti da sezioni diverse della polizza.
ALBERO CONDOMINIALE: CHI RISPONDE DEL DANNO
Quando l’albero si trova in un’area comune, è a tutti gli effetti di proprietà condominiale. Il condominio ne è custode e risponde dei danni ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, salvo il caso fortuito.
Dal punto di vista assicurativo il danno diretto all’albero viene valutato sulla sezione danni al fabbricato della Globale Fabbricati. Mentre, i danni a terzi vengono valutati sulla sezione responsabilità civile del condominio.
È fondamentale comprendere che la stessa caduta può generare due sinistri distinti, con istruttorie, criteri di valutazione e franchigie differenti.
MALTEMPO E CASO FORTUITO: QUANDO IL DANNO DIRETTO È INDENNIZZABILE
Per il danno diretto all’albero, se rientra tra i rischi assicurati, non è sufficiente invocare genericamente il vento o la pioggia.
Le compagnie verificano attentamente lo stato manutentivo della pianta, eventuali segnalazioni o perizie precedenti, la presenza di evidenti condizioni di degrado.
Un albero già compromesso difficilmente verrà considerato vittima di caso fortuito, anche se cade durante una tempesta.
IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE: L’ALBERO SI GESTISCE PRIMA DEL SINISTRO
L’amministratore, in qualità di gestore delle parti comuni, ha il dovere di vigilare sullo stato delle alberature, di segnalare tempestivamente le situazioni di rischio, di proporre interventi di potatura, messa in sicurezza o abbattimento, di agire con urgenza in presenza di pericolo imminente.
La mancata gestione non incide solo sulla responsabilità civile, ma può compromettere anche il riconoscimento del danno diretto in polizza.
Nel sinistro da albero il punto non è cosa viene colpito dopo. Il punto è che l’albero può essere, a tutti gli effetti, un bene assicurato. La corretta sequenza di lettura è sempre un danno diretto all’albero e eventuali danni a terzi.
Confondere questi due piani significa aspettarsi indennizzi che non arrivano, denunciare in modo errato il sinistro, generare contenziosi inutili. Sugli alberi, più che altrove, la polizza va letta con le radici ben piantate a terra. Perché quando il tronco cede, l’errore – quasi mai – è solo del vento.
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