DOMANDA
Nel corso dell’ultima assemblea condominiale è emersa una discussione sull’effettiva necessità di assicurare o meno il nostro fabbricato e su cosa assicurare. L’amministratore, che è un condomino che si presta a fare anche l’amministratore del nostro condominio, non sa se esiste o meno l’obbligo per legge. Se è prevista cosa deve contenere? Ci può dare ragguagli in merito?
Mi preme innanzitutto evidenziare che sarebbe opportuno che valutaste l’idea di farvi amministrare da un amministratore professionista, anche se la norma lo consente è molto pericoloso ricorrere ad un amministratore interno che ha poche competenze di gestioni immobiliari.
L’assicurazione del condominio non è obbligatoria per legge! Non esiste alcun obbligo normativo al riguardo. Però il regolamento condominiale può stabilire la stipula di una polizza ad hoc, ma può essere deliberata anche con un’apposita delibera assembleare. Il buon senso però impone che ogni condominio disponga di un’adeguata polizza assicurativa contratta con un’assicurazione di primaria importanza. Nello stipulare la polizza è opportuno avvalersi, oltre che dell’esperienza dell’amministratore, anche della consulenza di uno specialista del settore, in quanto avere una polizza base serve a ben poco per le reali necessità di un condominio. Per prima cosa è necessario che il fabbricato sia assicurato per il suo esatto valore, cosiddetto valore di ricostruzione, e non sia sotto assicurato. Se viene sotto assicurato tutti i sinistri saranno risarciti in base al c.d. principio della proporzionalità, e quindi con cifre molto al di sotto del valore dei danni subiti. Importante è ottenere anche che la c.d. “franchigia” sia ridotta al minimo o addirittura non prevista, cioè la somma che non viene pagata in caso di sinistro. Importante è includere nella polizza alcune opzioni aggiuntive che forniscano, per pochi euro in più, maggiori garanzie per il condominio. Queste potrebbero essere la “ricerca del guasto”, che consente anche la copertura assicurativa dei lavori che si debbono effettuare per l’eliminazione della causa del sinistro (altrimenti la polizza paga esclusivamente i danni provocati dal sinistro). La copertura dei danni tra le singole unità immobiliari facenti parti del fabbricato; gli eventi atmosferici che sono sempre più frequenti, i danni da occlusione, etc.
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di Battista Praino Amministratore
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