DOMANDA
L’amministratore di condominio ha diritto ad un compenso extra per la gestione dei lavori straordinari dell’immobile che gestisce e per il quale percepisce un compenso e in particolare nella gestione di un appalto che rientra nel c.d. Superbonus 110% dove non deve riscuotere nulla e non deve pagare nessuno.
Per rispondere occorre fare delle premesse. Non è esatto che nella gestione del Superbonus 110% non ci sia nulla da incassare e nessuno da pagare, non tutte le spese da sostenere rientrano nelle detrazioni fiscali, ma in genere una piccola percentuale che può variare dal 5% al 7% dovrà essere pagata direttamente dai condomini.
Il compenso dell’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1129, comma 14 della nuova norma sul condominio (legge 220/2012) dispone l’obbligo per l’amministratore di dettagliare in modo analitico, a pena di nullità della nomina, l’importo dovuto dal condominio per il compenso. Quindi nel momento della nomina dell’amministratore o del suo rinnovo è il condominio che delibera sul compenso dell’amministratore.
Gli amministratori professionisti, nell’offerta presentata al condominio, elencano generalmente in modo dettagliato sia i compensi definiti ordinari che i costi accessori, tra questi anche le eventuali percentuali sui lavori da gestire. Quindi se è previsto nel preventivo accettato dall’assemblea il condominio non può sottrarsi al pagamento delle spettanze extra ordinarie all’amministratore.
Lo stesso discorso vale per la gestione di un cantiere che preveda un appalto con le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%. In questo caso però l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni evidenziato che i compensi dovuti all’amministratore di condominio non possono godere dell’agevolazione fiscale e non rientrano nell’ambito delle “altre prestazioni professionali connesse”.
Il compenso dovuto all’amministratore può essere portato in detrazione esclusivamente se l’amministratore viene nominato come responsabile ai lavori purché oggetto di una fatturazione separata dal compenso che è stato riconosciuto all’amministratore per le attività dell’amministratore. In questo caso è quindi detraibile perché rientra nelle “altre prestazioni professionali connesse”.
Ma qui si apre tutto un altro scenario sul ruolo di responsabile ai lavori affidato all’amministratore. In primo luogo riguardo alle competenze specifiche necessarie dell’amministratore per ricoprire tale figura professionale, trattandosi di un incarico espressamente di natura tecnica che richiede una specifica conoscenza del settore edile e soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro. Tale figura ha in capo un’enorme responsabilità, sia di natura civile che penale. Non saprei dire quanto convenga ai condomini nominare l’amministratore come responsabile dei lavori e all’amministratore quanto convenga accettare quest’incarico.
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di Battista Praino Amministratore
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