DOMANDA
A seguito dell’acquisto di un immobile e della mia conseguente comunicazione all’amministratore che subentravo all’ex proprietario, l’amministratore del condominio mi ha inviato una comunicazione formale per richiedermi il titolo di proprietà del mio immobile. Sono obbligato a fornire la documentazione richiesta? Mi può indicare quali sono i riferimenti normativi alla base di quest a richiesta?
Per rispondere alle sue domande debbo necessariamente fare un distinguo sulle due norme di riferimento:
La prima norma di riferimento e quella che si ottiene dalla riforma del condominio (legge n.220/2012) che ha introdotto, tra gli altri documenti, come obbligatorio, il registro dell’anagrafe condominiale. Nello specifico la disposizione è quella prevista all’art. 1130, primo comma, del codice civile che espressamente elenca tra i doveri dell’amministratore, quello di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio) i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. All’interno del registro di A.C. devono essere indicate pertanto le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.
Ma un conto è la dichiarazione ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale, altro è costituito dagli obblighi di comunicazione in caso di compravendita, che è il nostro caso. In questa ultima ipotesi è necessario trasmettere all’amministratore copia autentica dell’atto, così come prescritto dall’art. 63, quinto comma delle disposizioni attuative del codice civile. Da tenere presente infine che il venditore è obbligato in solido con il compratore fino al momento della notifica dell’atto di vendita all’amministratore.
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di Battista Praino Amministratore
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