DOMANDA
L’amministratore del mio condominio a seguito di richiesta formale dell’impresa che ha eseguito lavori importanti nel nostro condominio si è rifiutato di trasmettere l’elenco dei condomini morosi, motivando il diniego per la tutela della privacy. L’impresa visto il rifiuto ha promosso azione di recupero del credito nei confronti di tutto il condominio. Giudica corretto il comportamento tenuto dell’amministratore?
Premesso che è stata legittima la richiesta da parte dell’impresa, in quanto l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che l’elenco dettagliato e attuale dei condomini morosi possa essere richiesto all’amministratore del condominio e da questi ottenuto. In riferimento alla supposta violazione della privacy, il Garante della privacy ha in più occasioni precisato che “non sussiste un divieto di carattere generale alla comunicazione dei dati purché questi risultino pertinenti e non eccedenti l’identificazione dei condomini morosi e delle somme individualmente dovute.” La valutazione del comportamento dell’amministratore spetta all’assemblea condominiale non certamente a terzi. L’amministratore avrà probabilmente avuto le sue ragioni, che dovrà spiegare all’organo deliberante.
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di Battista Praino Amministratore
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