DOMANDA
Vivo in un condominio composto da un unico edificio ma con tre scale e 50 unità immobiliari. Il regolamento di condominio non dice nulla in merito al consiglio di condominio. Siamo obbligati a nominarne uno e che compiti deve avere?
L’art. 1130 bis del c.c. al comma 2 della nuova normativa condominiale consente all’assemblea condominiale di nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici composti da almeno 12 unità immobiliari, ma non vi è alcun obbligo. Tale consiglio deve avere funzioni di controllo e consultive dell’amministratore, ma devono anche garantire l’esecuzione delle delibere assembleari. Ha rilevanza soprattutto nei condomini di grandi dimensioni, dove è complesso convocare l’assemblea per problematiche di piccolo conto o avere un rapporto diretto con l’amministratore. L’organo ha una funzione collegiale, ma non può autorizzare alcuna spesa. Le eventuali decisioni che si dovessero assumere, di qualsiasi natura esse siano, saranno sempre in capo all’amministratore che ne risponderà a pieno titolo e dovranno successivamente essere poste al vaglio dell’assemblea.
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di Battista Praino Amministratore
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