Occhio alla privacy, aggiungere un condomino senza consenso a una chat non è legittimo. Quando può usarle l’amministratore?
Le chat condominiali e più in generale l’utilizzo di WhatsApp sono diventato prassi diffusa in condominio per comunicazioni rapide tra amministratore e condòmini. Tuttavia, una recente pronuncia del Tribunale di Napoli del gennaio 2025 ha riportato l’attenzione sui rischi giuridici e privacy connessi a un uso improprio delle chat, affermando l’illegittimità dell’invio dei verbali assembleari tramite WhatsApp in assenza di adeguate garanzie.
LA SENTENZA: PERCHÉ IL VERBALE NON PUÒ VIAGGIARE IN CHAT
Il Tribunale ha evidenziato come il verbale assembleare contenga dati personali – talvolta anche dati sensibili relativi ai condomini (morosità, contestazioni, situazioni debitorie, deleghe, ecc.). La trasmissione tramite chat collettiva espone tali informazioni a rischi di diffusione non autorizzata di dati personali; inoltro incontrollato; perdita di riservatezza; mancata tracciabilità formale della consegna.
Inoltre, WhatsApp non costituisce canale idoneo a garantire la prova legale dell’avvenuta ricezione, elemento centrale in ambito condominiale ai fini delle impugnazioni ex art. 1137 c.c.. Inviare un documento o un’informazione importante via chat è assai rischioso. La “doppia spunta” non è prova di ricezione da parte del destinatario in termini legali e quindi il condomino in questione potrà dire di non aver ricevuto l’informazione (che in alcuni casi può costituire un danno).
Il principio che emerge è chiaro: la comodità non può sostituire le garanzie richieste dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
CHAT CONDOMINIALI: QUANDO SONO LEGITTIME?
L’uso di WhatsApp non è vietato in assoluto. È però necessario distinguere tra comunicazioni formali e informali. Chiariamo meglio.
Le comunicazioni informali
Possono ritenersi legittime alcune segnalazioni di avviso urgente che in altro modo arriverebbero probabilmente tardivamente. Alcuni esempi possono essere:
- avvisi su interruzioni temporanee (acqua, ascensore, lavori urgenti);
- promemoria di scadenze;
- comunicazioni logistiche.
In questi casi, il trattamento dei dati e delle informazioni riportate deve rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità: niente dati superflui, niente esposizione di situazioni personali.
Le comunicazioni formali
Convocazioni, verbali, solleciti di pagamento, riparti spese e documentazione contabile richiedono canali che garantiscano: riservatezza; tracciabilità; integrità del contenuto; prova dell’invio e della ricezione. Pertanto, i documenti legali e contabili riguardanti decisioni prese, spese, convocazioni etc vanno inviati via PEC, raccomandata, tramite il portale condominiale o eventualmente mail. Ricordiamo inoltre che l’invio dei bollettini periodici non è un obbligo a carico dell’amministratore in quanto il riparto delle spese e le rispettive scadenze sono già esplicitate nel bilancio preventivo.
INSERIMENTO DEI CONDOMINI NEI GRUPPI: SERVE IL CONSENSO?
Togliamo subito ogni dubbio, la risposta è “assolutamente sì”. È un tema delicatissimo quello che riguarda l’inserimento dei numeri di telefono nei gruppi WhatsApp.
Il numero di cellulare è un dato personale. Inserire un condomino in un gruppo significa:
- rendere visibile il suo numero a tutti i partecipanti;
- consentire interazioni dirette tra soggetti che non hanno necessariamente rapporti tra loro.
L’inserimento nel gruppo deve essere:
- preventivamente comunicato;
- facoltativo;
- accompagnato da informativa specifica e da un consenso esplicito.
Diverso discorso, riguarda le liste broadcast, ovvero messaggi inviati simultaneamente a più persone della rubrica, che differiscono dai gruppi, in quanto, i destinatari non vedono il numero di telefono né le risposte degli altri partecipanti, salvaguardando la privacy. In ogni caso, la ricezione dei messaggi, utilizzando tali mezzi deve essere facoltativa.
I RISCHI CONCRETI PER L’AMMINISTRATORE
Un uso disinvolto delle chat può comportare:
- reclami al Garante per la protezione dei dati personali;
- richieste risarcitorie;
- impugnazioni delle delibere per vizi di comunicazione;
- responsabilità professionale.
L’amministratore, quale titolare del trattamento, deve dimostrare di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate.
LINEE GUIDA OPERATIVE
Per un utilizzo conforme:
- Redigere una policy interna sull’uso delle chat;
- Limitare i contenuti a comunicazioni non riservate;
- Evitare l’invio di documenti contenenti dati personali;
- Utilizzare liste broadcast anziché gruppi, ove possibile;
- Formalizzare canali ufficiali alternativi per le comunicazioni rilevanti;
- Informare i condomini in modo trasparente.
CONCLUSIONI
La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un monito: l’innovazione digitale nel contesto condominiale è lecita e spesso utile, ma non può prescindere dal rispetto delle regole in materia di protezione dei dati.
WhatsApp può essere uno strumento di supporto alla gestione, non il canale ufficiale per gli atti che producono effetti giuridici. L’equilibrio tra efficienza e compliance passa attraverso organizzazione, consapevolezza e una corretta valutazione dei rischi.
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