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Comunicazioni tra condomini e tutela della privacy: istruzioni per un uso corretto degli strumenti digitali

Maggio 6, 2025
in Sicurezza e Tech
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Comunicazioni tra condomini e tutela della privacy: istruzioni per un uso corretto degli strumenti digitali
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Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione è diventata istantanea, diretta e onnipresente. Anche il condominio, microcosmo sociale tra i più complessi e delicati, non è rimasto immune alla rivoluzione digitale. Sempre più spesso gli amministratori utilizzano email, gruppi WhatsApp o piattaforme online per informare i condomini. Altrettanto frequentemente, i condomini comunicano tra loro — talvolta anche in modo acceso — utilizzando gli stessi strumenti. Ma in questo scenario apparentemente innocuo, si annidano rischi importanti per la tutela dei dati personali.

Vediamo di rispondere alle domande più frequenti di amministratori e condomini su ciò che si può fare e ciò che si dovrebbe evitare. Questo articolo nasce proprio dall’esigenza di fare chiarezza, offrendo alcune indicazioni pratiche e conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

1. LE EMAIL DEI CONDOMINI: ATTENZIONE A COME VENGONO GESTITE

L’invio di comunicazioni via email ai condomini è una prassi ormai consolidata e preferibile rispetto alla posta cartacea per ovvi motivi di rapidità ed economicità.

Spesso, tuttavia, gli amministratori non si premurano di acquisire il consenso scritto alla ricezione delle comunicazioni afferenti la vita condominiale da ogni singolo condomino e non sempre inseriscono nel modulo adibito allo scopo, un obbligo del firmatario di comunicare eventuali modifiche dei recapiti per manlevare l’amministratore da eventuali comunicazioni non andate a buon fine. Ancora più raramente, gli amministratori osservano il principio generale sancito dal GDPR di dare massima trasparenza alle modalità con le quali trattano i dati personali dei condomini allegando al modulo l’apposita informativa o quantomeno indicando dove è possibile reperirla (sito web dell’Amministratore, ad esempio).

Ad ogni modo, l’errore più frequente — e più grave — riguarda l’inserimento di tutti gli indirizzi nel campo “A:” o “Cc:”, rendendo visibile l’indirizzo di ciascun destinatario a tutti gli altri. Questa costituisce una comunicazione non autorizzata di dati personali, potenzialmente sanzionabile.

Cosa fare:

Utilizzare sempre il campo “Ccn” (copia conoscenza nascosta), in modo da proteggere l’identità digitale dei destinatari. Ancora meglio: utilizzare piattaforme di comunicazione condominiale che consentono l’invio automatizzato di comunicazioni individuali. Evitare l’inserimento di informazioni sensibili o dettagli personali nei testi delle email collettive (es. morosità, problemi di salute, conflitti).

Un’email mal gestita può trasformarsi in un reclamo al Garante della Privacy, con esiti spiacevoli sia per l’amministratore che per il condominio.

2. GRUPPI WHATSAPP E SIMILI: UTILI, MA SOLO CON IL CONSENSO

L’uso di gruppi WhatsApp o Telegram condominiali è in crescita. Si tratta spesso di iniziative spontanee dei condomini, ma non mancano i casi in cui è lo stesso amministratore a promuoverne la creazione.

Qui è fondamentale distinguere tra strumenti informali e responsabilità formali. Esaminiamo quali sono i rischi principali:

il principale è senza alcun dubbio la diffusione di numeri di telefono senza consenso. Ma anche i messaggi offensivi, contenenti insulti, accuse o riferimenti a situazioni personali (morosità, denunce, comportamenti privati). Senza trascurare le registrazioni audio o screenshot condivisi con terzi, potenzialmente lesivi della reputazione di altri condomini.

Una corretta prassi è creare gruppi solo previo consenso esplicito e informato dei partecipanti. Limitare l’uso dei gruppi a temi neutri: chiusura dell’acqua, orari delle pulizie, problemi tecnici urgenti. Inserire nel gruppo un messaggio fissato (pinned) con alcune regole di comportamento. Ricordare che l’amministratore non è obbligato a partecipare o moderare questi spazi. Se lo fa, tuttavia, deve agire con equilibrio e prudenza.

3. COMUNICAZIONI TRA CONDOMINI: QUANDO LA PRIVACY PREVALE SULLA TRASPARENZA

La convivenza condominiale comporta inevitabilmente la condivisione di informazioni. Ma condividere non significa divulgare indiscriminatamente. Alcuni comportamenti, ancora oggi frequenti, sono contrari al principio di “minimizzazione del trattamento” previsto dall’art. 5 del GDPR.

Sono assolutamente da evitare l’affissione in bacheca di elenchi di morosi con nomi e importi o la diffusione orale o via chat di notizie personali su altri condomini (“quello del piano di sopra non paga da mesi”, “lui ha il cane e lascia i bisogni in cortile”, ecc.).

Esaminiamo come deve essere gestita correttamente. L’amministratore può informare il singolo condomino della propria posizione debitoria, ma non può renderla pubblica. Nei rendiconti esposti in bacheca o inviati a tutti, è buona norma oscurare i nomi, utilizzando codici o sigle. I condomini che intendano denunciare comportamenti illeciti dovrebbero rivolgersi direttamente all’amministratore o, se del caso, alle autorità, evitando la diffusione pubblica della segnalazione.

4. IL RUOLO (SPESSO SOTTOVALUTATO) DELL’AMMINISTRATORE

In questo scenario complesso, l’amministratore di condominio assume un ruolo delicato: non solo è il gestore delle comunicazioni ufficiali, ma può diventare, suo malgrado, il punto di riferimento per dirimere conflitti legati all’uso improprio di strumenti digitali.

Gli obblighi dell’amministratore nella gestione della privacy sono di fornire un’informativa privacy adeguata ai condomini ai sensi dell’art. 13 GDPR, indicando chi tratta i dati, per quali finalità e con quali strumenti che sia onnipresente nelle comunicazioni condominiali (link nella firma della mail, informativa sintetica in calce ai moduli utilizzati per la raccolta dei dati personali). Prevedere nei regolamenti condominiali alcune indicazioni di buonsenso sull’uso di bacheche, email, chat. Evitare di inviare comunicazioni collettive con dati personali non necessari. Formare i propri dipendenti sull’osservanza dei principi di cui al GDPR e in generale sulla riservatezza delle informazioni afferenti la vita del condominio.

La tutela della privacy non è un ostacolo alla buona gestione del condominio. Al contrario, rappresenta una garanzia di correttezza, rispetto e professionalità. Un amministratore che dimostra attenzione alla riservatezza dei dati e che promuove comportamenti corretti anche tra i condomini eleva la qualità del servizio reso e riduce il rischio di conflitti o sanzioni.

Il consiglio finale? Comunicare sempre con buonsenso, usare gli strumenti giusti e non dimenticare che dietro ogni dato c’è una persona. E ogni persona ha diritto al rispetto della propria riservatezza, anche all’interno delle mura condominiali.

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di Luca Iadecola, avvocato
luca@studioiadecola.it

Tags: Apertura

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