Chi di noi non si è mai trovato ad affrontare sinistri inerenti la propria unità immobiliare? Sicuramente i danni più comuni sono quelli da infiltrazione o da allagamento, ma se ne possono subire altri molto più gravi. Come fa il danneggiato ad attivare la procedura di risarcimento o indennizzo dall’assicurazione? Nel caso in cui si è proprietari di un immobile in condominio e con la presenza di un amministratore che abbia stipulato una polizza assicurativa, chi è che deve denunciare il sinistro?
La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che nel caso in cui un condomino abbia subito un danno, ove sia riconosciuta la responsabilità del condominio, il legittimato a denunciare il sinistro ed eventualmente ad agire nei confronti della compagnia assicurativa è l’amministratore.
Il fatto in questione nasceva da un condomino che autonomamente citava in giudizio l’assicurazione del condominio al fine di ottenere una condanna al risarcimento dei danni causati da infiltrazioni che provenivano dall’unità immobiliare posta al piano superiore del suo garage.
In primo grado, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la legittimazione attiva del condomino contro la compagnia assicurativa del condominio condannandola al risarcimento del danno subìto, sostenendo in sentenza che la suddetta legittimazione trovava fondamento nella quota pagata secondo i millesimi di proprietà, sancendo pertanto la facoltà di agire in maniera autonoma.
La compagnia assicurativa ricorse in appello contro la sentenza del tribunale, contestando in via principale l’azione diretta del condomino nei suoi confronti e sostenendo che la legittimazione attiva di chiamata in causa spettava al condominio in persona dell’amministratore.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1411 del 04 Maggio 2021 ha accolto la domanda della compagnia assicurativa abbracciando così la costante giurisprudenza che ha affermato nel tempo: «Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini» (Tribunale Cassazione Civile sentenza n. 2678/1996 e Cassazione Civile sentenza n. 4245/2019).
L’unica azione del condomino danneggiato sarà pertanto di rivolgersi, ovvero citare in giudizio il condominio in persona dell’amministratore, il quale avrà titolo e potere a chiamare in manleva per il risarcimento dei danni l’assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto.
Occorre ricordare che la legittimazione processuale attiva dell’amministratore è disciplinata dall’articolo 1131 del codice civile il quale dispone che “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio…”. L’articolo 1131 del codice civile conferisce all’amministratore oltre alla rappresentanza sostanziale, anche una rappresentanza di carattere processuale: i condomini quindi concedono all’amministratore di esercitare i compiti assegnatigli dalla legge (articolo 1130 del codice civile) o conferitigli da loro stessi. Pertanto, si ritiene comunemente che l’esistenza del potere di rappresentanza processuale attiva deriva dall’interesse di cui egli domanda tutela; nel caso in cui tale interesse esca fuori dalla sfera di interessi e dei compiti conferitigli, si dovrà escludere la sua legittimazione ad agire, che sarà subordinata ad un’espressa autorizzazione dell’assemblea.
© Riproduzione riservata

di Gian Piero Sponzilli, avvocato
giampiero.sponzilli@studiolegalesponzilli.it