Una copertura assicurativa da rivalutare in ambito alla nuova disciplina del condominio, in grado di evitare spese legali e danni in caso di vicende che finiscono in tribunale
COS’È LA TUTELA LEGALE E QUANDO NASCE
Assicurazione delle spese legali e peritali, difesa legale, protezione giuridica, tutela giudiziaria o in ultimo tutela legale, sono i nomi che ha assunto nel corso degli anni questa particolare forma di garanzia assicurativa. Negli anni, appunto, perché nella sua concezione originale essa vanta oltre cento anni di vita.
Le prime forme di tutela legale vengono ravvisate nelle iniziative attuate in Francia a cavallo del XIX e XX secolo, a beneficio di medici per la riscossione degli onorari e per difenderli a fronte di loro eventuali responsabilità in campo civile. Sul mercato italiano è stata introdotta nel 1935. Attualmente il numero delle compagnie autorizzate all’esercizio di questa attività assicurativa è circa 450 ma solo una decina sono quelle specializzate. La diffusione in Italia delle polizze di tutela legale pur in crescita in questi ultimi anni, è ancora lontana anni luce dai numeri di Francia e Germania, il 4,5% contro rispettivamente 11,5% e il 45,9%.
I PRESUPPOSTI GIURIDICI
L’articolo 173 del codice delle assicurazioni delinea l’aspetto giuridico dell’assicurazione di tutela legale. Il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l’impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest’ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile (art.174 del codice delle assicurazioni). Quindi si ribadisce l’indipendenza del professionista dall’impresa di assicurazione.
CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
L’assicuratore si fa carico di tutte le spese legali e peritali per consentire all’assicurato di esercitare un diritto, sia in sede civile che in quella penale. Più precisamente si fa’ carico di:
– onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall’assicurato ;
– onorari dei periti e/o consulenti di parte e di quelli nominati dal giudice;
– spese processuali e di giustizia;
– contributo unificato;
– spese di transazione e soccombenza;
– avvocati domiciliatari e collegi di difesa.
A fianco delle coperture di natura risarcitoria del contratto si evidenzia una fondamentale attività di servizio che la compagnia offre all’assicurato cioè quella di consulenza. Tutte le compagnie del settore offrono generalmente un primo soccorso legale garantendo un aiuto concreto ed immediato nel momento del bisogno.
L’INTERVENTO DELLE SPESE PREVISTE NELL’OGGETTO DI POLIZZA
Il recupero danni nascenti da danni extracontrattuali subiti.
È possibile contare sul supporto dell’assicuratore per far valere le proprie ragioni come parte attiva in caso di danni per fatto illecito di terzi per i quali s’intenda ottenere un equo risarcimento. Ad esempio, un infortunio di un dipendente a causa di un fatto illecito di terzi oppure il caso che un veicolo accidentalmente causa un danno alle parti comuni del condominio.
Responsabilità contrattuali proprie e di controparte.
Consiste nella controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi o contratti, precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni. La polizza consente appunto il recupero delle spese necessarie nel caso di vertenze nascenti da inadempienze di natura contrattuale. Esempio: il mancato riconoscimento degli straordinari lamentato da un dipendente; il fornitore non rispetta i tempi di fine lavori o il preventivo di spesa pattuiti; l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale da parte di un condòmino; il recupero delle quote condominiali dai condòmini morosi.
Difesa penale.
Consiste nella difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni a carico dell’assicurato, da parte dell’assicuratore che assume le spese legali, peritali e processuali necessarie. I procedimenti penali dolosi possono essere garantiti nel contratto assicurativo solo a condizione che l’assicurato coinvolto nel procedimento stesso sia stato sottoposto a sentenza di proscioglimento del reato o assoluzione definitiva. Esempio: un dipendente subisce un infortunio (lesioni gravi e gravissime) durante l’orario di lavoro; un elemento delle parti comuni del condominio causa una lesione personale (grave) a terzi; vengono riscontrate delle irregolarità nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della privacy e/o a tutela dell’ambiente.
PERCHÈ L’IMPORTANTE È ASSICURARSI
La legge 11 dicembre 2012 n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, in vigore dal 18 giugno 2013, ha introdotto una serie di cambiamenti e di obblighi che hanno aggiornato la disciplina, non più al passo con i tempi, adeguandola ai vari orientamenti giurisprudenziali consolidati negli anni. In particolare, la riforma ha fatto chiarezza su alcuni punti salienti e ha messo nero su bianco le regole per adottare sistemi di videosorveglianza, colmando un vuoto legislativo che il Garante della Privacy segnalava da anni. Ha attribuito un aggravamento delle responsabilità, specie per la figura dell’amministratore, per adempiere con maggiore efficacia al proprio incarico ed assumere con maggiore professionalità il suo ruolo.
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di Emanuele Rubini, Broker assicurazioni
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