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Home Sicurezza e Tech

Polizza catastrofi, è obbligatoria per gli amministratori?

Dicembre 1, 2025
in Sicurezza e Tech
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polizza catastrofi

Mid adult businessman and group of doctors analyzing paperwork while having a meeting in the office.

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La polizza assicurativa sulle catastrofi naturali è obbligatoria ma solo in alcuni casi per precisi. Facciamo chiarezza su quali siano gli adempimenti da rispettare e per chi

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate sul web notizie, commenti e comunicati che hanno generato una certa confusione all’interno della categoria degli amministratori di condominio. Il tema è quello dell’asserito obbligo — con presunte scadenze fissate tra il 2025 e il 2026 — di dotarsi di una polizza assicurativa per i rischi “catastrofali” (alluvioni, frane, terremoti) a tutela dei beni materiali dello studio.

Molti articoli, tuttavia, hanno mischiato contenuti veri con interpretazioni approssimative, portando diversi professionisti a credere che tale obbligo ricada indistintamente su chiunque svolga l’attività di amministratore. Un chiarimento è dunque necessario, tanto più in un settore dove precisione e affidabilità sono elementi essenziali.

1. Chi è realmente obbligato a munirsi dell’assicurazione “catastrofale”

L’obbligo riguarda esclusivamente i soggetti che operano in forma societaria o comunque in forma di impresa:

  1. società di persone;
  1. società di capitali;
  2. ditte individuali iscritte al Registro delle Imprese con attività propriamente imprenditoriale;
  3. studi strutturati che dispongono di beni materiali e risorse aziendali rilevanti.

Per queste realtà, la polizza costituisce una copertura contro eventi naturali che possono colpire i beni dell’impresa (immobili, locali adibiti ad attività, attrezzature, archivi fisici, infrastrutture). L’obiettivo del legislatore è stato quello di imporre agli operatori economici una forma di protezione minima contro calamità naturali, anche per evitare che, in caso di eventi gravi, l’impresa non sia più in grado di continuare l’attività o richieda interventi pubblici a copertura delle perdite.

2. Perché l’amministratore di condominio in forma individuale NON è soggetto all’obbligo

Chi svolge l’attività come libero professionista individuale, senza costituire un’impresa e senza una struttura societaria, non rientra nell’ambito dei soggetti obbligati. Il motivo è semplice: la norma che introduce l’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali si applica alle imprese, non ai professionisti individuali che esercitano l’attività in forma personale.

L’amministratore di condominio individuale, quindi, non è equiparato a un’impresa ai fini dell’obbligo catastrofale, perché:

  1. non dispone necessariamente di beni aziendali che rientrino nella definizione di “patrimonio d’impresa”;
  1. non è una società;
  2. non è obbligato per legge a iscriversi al Registro delle Imprese in quanto amministratore di condominio;
  3. svolge un’attività tipicamente professionale e intellettuale.

L’obbligo non può quindi essere esteso per analogia, né vi è ad oggi alcun provvedimento che lo preveda in modo diretto.

3. Attenzione a non confondere l’obbligo “catastrofale” con la polizza R.C. professionale

Esiste già, da anni, la possibilità per l’assemblea condominiale di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di responsabilità civile professionale. Si tratta però di un istituto del tutto differente:

  • la polizza R.C. professionale tutela i condomìni dagli errori o omissioni dell’amministratore e riguarda la responsabilità professionale;
  • la polizza catastrofale tutela lo studio o la società da danni materiali alle proprie strutture causati da eventi naturali.

Sono due piani completamente differenti. E solo il secondo, come detto, è obbligatorio solo per chi opera come impresa.

4. Esempi pratici per comprendere quando l’obbligo sussiste e quando no

Esempio 1 – Amministratore individuale senza studio fisico strutturato

Un professionista che gestisce condomìni in forma individuale lavora da un piccolo ufficio in affitto o da una stanza della propria abitazione, possiede una normale dotazione informatica e non è iscritto al Registro delle Imprese. → Nessun obbligo di polizza catastrofale. Il professionista può liberamente scegliere se tutelare o meno i propri beni con una polizza facoltativa, ma non è tenuto a farlo.

Esempio 2 – Società di amministrazione condominiale con sede, archivi e dipendenti

La Condominio Sicuro Srl che si occupa di amministrazioni immobiliari detiene un ufficio, beni materiali, archivi, server, macchinari, e impiega personale dipendente. → Obbligo pieno di copertura catastrofale. La società rientra nella definizione di impresa soggetta alle nuove misure assicurative.

Esempio 3 – Amministratore individuale con studio strutturato e iscrizione al Registro delle Imprese

Un amministratore individuale possiede uno studio con rilevante dotazione materiale, è iscritto al Registro delle Imprese come ditta individuale e gestisce un’organizzazione stabile.
→ Probabile obbligo, perché in questo caso egli opera di fatto come un’impresa.

5. Per i professionisti individuali: prudenza sì, allarmismo no

È utile tenere presente che una copertura assicurativa contro eventi naturali può comunque rappresentare uno strumento di tutela volontario, soprattutto per chi possiede beni materiali significativi. Tuttavia, ciò non trasforma una scelta prudenziale in un obbligo di legge. A oggi, nessuna norma ha imposto questa polizza agli amministratori individuali. Ogni affermazione in senso contrario va considerata con cautela.

Pertanto, l’amministratore di condominio che opera in forma individuale non ha alcun obbligo di stipulare la polizza “catastrofale”. L’obbligo riguarda esclusivamente chi esercita l’attività in forma societaria o comunque come impresa con un patrimonio aziendale soggetto a rischi naturali. Chiarire questa distinzione è fondamentale per evitare confusione, per aiutare i professionisti a orientarsi correttamente e per riportare serenità in una categoria già chiamata a confrontarsi ogni giorno con normative complesse e in continua evoluzione.

LEGGI ANCHE
Perdita d’acqua, cosa copre l’assicurazione condominiale e cosa no

Di Massimo Monteverde, intermediario assicurativo
massimo.monteverde@emerenziana.it

Tags: Aperturaassicurazionecatastrofi

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