È lecito installare uno spioncino digitale ma deve rispettare alcune limitazioni per non violare i limiti della privacy e trasformarsi in un sistema di videosorveglianza.
Anche il condominio è stato investito dall’arrivo di nuovi dispositivi tecnologici che semplificano la vita dei condomini ma che alimentano dubbi sul corretto rispetto della normativa privacy. Tra questi strumenti vi è anche lo spioncino elettronico che permette di trasmettere l’immagine catturata dallo spioncino su uno schermo, anche su uno smartphone. L’utilizzo di questi apparecchi, che possono essere istallati anche senza il consenso dell’assemblea, deve però essere limitato a coprire solamente il normale angolo visuale dell’occhio umano.
Cambiano le cose qualora l’immagine catturata dallo spioncino elettronico venga registrata e conservata. In questa seconda circostanza lo spioncino viene equiparato a una videosorveglianza privata. Trattandosi di dispositivo in grado di registrare è necessario che “l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo”. Inoltre è necessario il rispetto della finalità del trattamento: le riprese devono essere utilizzate per l’esclusiva tutela del patrimonio privato. I condomini che abitano nel condominio dove è presente un dispositivo elettronico o la videosorveglianza privata, possono tutelarsi facendo richiesta a chi ha istallato lo spioncino, titolare del trattamento, riguardo le specifiche dello stesso. In particolare, utilizzando il modello di richiesta a disposizione sul sito dell’autorità garante, verrà richiesto al titolare del trattamento se vengono effettuate registrazioni, quali dati vengono raccolti, finalità e tempo di conservazione delle registrazioni dei dati e angolo di inquadratura.
Trascorsi al massimo due mesi, in caso di mancata risposta o risposta parziale, il condomino può tutelare la propria posizione rivolgendosi anche all’Autorità Garante. Lo spioncino elettronico viene quindi equiparato allo spioncino tradizionale e il limite del consentito non viene superato fintanto che si conserva l’angolo visuale dell’occhio umano. La tecnologia non deve consentire di allargare questa angolazione o di ottenere inquadrature che sarebbero impossibili per una persona.
di Antonio Spadaro