Con l’arrivo dell’autunno torna il tema del riscaldamento domestico e condominiale, tra scadenze, limiti orari, controlli obbligatori e qualche incertezza normativa. Ma quali sono, esattamente, le regole da rispettare per essere in regola con la legge e garantire comfort e sicurezza in casa?
Vediamolo insieme, distinguendo ciò che è obbligatorio per legge da ciò che può essere deciso in assemblea condominiale, con esempi pratici per capire come comportarsi correttamente.
Quali sono le norme e gli obblighi imposti dalla legge sul riscaldamento e che cosa può decidere invece l’assemblea condominiale
La normativa di riferimento sul riscaldamento
Il riscaldamento in Italia è disciplinato da un insieme di norme che regolano l’efficienza energetica, la sicurezza e l’esercizio degli impianti. Le principali sono:
- – Legge 9 gennaio 1991, n. 10: sull’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi;
- – Dpr. 26 agosto 1993, n. 412: definisce le modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici, suddividendo il territorio nazionale in zone climatiche;
- – Dpr. 16 aprile 2013, n. 74: stabilisce i criteri di efficienza energetica e i controlli periodici obbligatori;
- – Dlgs. 4 luglio 2014, n. 102: recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica, imponendo termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici con impianti centralizzati.
In casi eccezionali (ondate di freddo o emergenze energetiche), i Comuni possono emettere ordinanze per anticipare o posticipare l’accensione del riscaldamento.
Quando si può accendere il riscaldamento: zone climatiche, periodi e orari
La legge divide l’Italia in sei zone climatiche (da A a F), in base ai “gradi giorno” del Comune (Dpr. 412/1993).
A ogni zona corrispondono un periodo di accensione e un numero massimo di ore giornaliere consentite.
| Zona climatica | Periodo di accensione | Ore massime al giorno | Note principali |
| A | 1° dicembre – 15 marzo | 6 ore | Es. Lampedusa, Porto Empedocle |
| B | 1° dicembre – 31 marzo | 8 ore | Es. Palermo, Cagliari |
| C | 15 novembre – 31 marzo | 10 ore | Es. Napoli, Bari |
| D | 1° novembre – 15 aprile | 12 ore | Es. Roma, Firenze |
| E | 15 ottobre – 15 aprile | 14 ore | Es. Milano, Torino, Bologna |
| F | Nessuna limitazione | Nessuna | Es. località di montagna come Livigno o Cortina |
Fasce orarie: l’impianto può funzionare tra le 5:00 e le 23:00, anche in condominio, rispettando il limite giornaliero previsto dalla zona climatica.
L’assemblea può decidere gli orari effettivi di funzionamento, purché nel rispetto dei limiti legali.
Temperature massime consentite:
La temperatura negli ambienti riscaldati non deve superare 19 °C + 2 °C di tolleranza (art. 3, D.P.R. 74/2013).
Per edifici destinati ad attività sanitarie o scolastiche, il limite sale a 20 °C + 2 °C.
Impianti centralizzati, termoregolazione e contabilizzazione del calore
Dal 2017, nei condomìni con impianto centralizzato, è obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Dlgs. 102/2014). Ciò significa che:
- ogni radiatore deve essere dotato di valvola termostatica per regolare la temperatura di ogni stanza;
- ogni appartamento deve disporre di ripartitori o contatori che misurino i consumi reali.
Questo sistema consente di pagare in base al consumo effettivo e non solo ai millesimi di proprietà.
La mancata installazione o il mancato rispetto degli obblighi può comportare multe da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare.
Come si dividono le spese di riscaldamento in condominio
Le spese si dividono in due voci:
- 1. Quota fissa – copre i costi comuni (manutenzione, perdite di rete, conduzione dell’impianto).
- 2. Quota variabile – copre i consumi effettivi registrati dai ripartitori.
La legge stabilisce che la quota fissa non superi il 50% del totale (D.Lgs. 102/2014).
L’assemblea può deliberare la percentuale precisa entro tale limite.
Esempio pratico:
Se il costo annuo del riscaldamento è di 10.000 €, l’assemblea può decidere 30% di quota fissa (3.000 € divisi secondo i millesimi) e 70% di quota variabile (7.000 € in base ai consumi effettivi).
Manutenzione e controlli obbligatori
Gli impianti termici, sia autonomi sia centralizzati, sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie di sicurezza ed efficienza energetica, ai sensi del D.P.R. 74/2013.
In particolare:
- la manutenzione deve essere eseguita da ditte abilitate (ai sensi del D.M. 37/2008);
- il manutentore deve rilasciare il rapporto di controllo di efficienza energetica, da conservare nel libretto di impianto;
- la periodicità dei controlli dipende dal tipo di generatore e dal combustibile (di norma ogni anno);
- i Comuni o le Regioni possono effettuare ispezioni a campione.
Nel caso di impianto centralizzato, il responsabile dell’impianto (solitamente l’amministratore o il terzo responsabile incaricato) deve assicurare che tutte le verifiche siano eseguite nei tempi previsti.
Il ruolo dell’amministratore e dell’assemblea condominiale
In condominio, le decisioni relative al riscaldamento devono essere prese in assemblea, su proposta dell’amministratore, che ha l’obbligo di:
- garantire il rispetto delle norme vigenti e delle ordinanze comunali;
- convocare l’assemblea per definire orari e criteri di ripartizione;
- incaricare ditte abilitate per la manutenzione;
- conservare la documentazione tecnica e i rapporti di controllo.
Un’omissione in questi obblighi può comportare responsabilità civile o amministrativa per l’amministratore (art. 1130 c.c.).
Esempio
Caso 1: Condominio in zona D (Roma)
L’impianto può funzionare dal 1° novembre al 15 aprile, per massimo 12 ore giornaliere, fatta eccezione di una diversa siposizione del Sindaco.
L’assemblea decide di accendere il riscaldamento dalle 7:00 alle 22:00, con pausa nelle ore centrali della giornata di 3 ore, e stabilisce una ripartizione 25/75 tra quota fissa (25) e quota variabile (75). L’amministratore incarica una ditta certificata per la manutenzione annuale e per l’assunzione dell’incarico di “terzo responsabile” dell’impianto che provvede anche ad aggiornare il libretto di impianto, nomina inoltre una ditta specializzata per le letture e ripartizioni dei consumi.
Consigli per i cittadini / condomini attenti
- Verificare la zona climatica del proprio comune (consultando il sito comunale di appartenenza)
- Verificare eventuali ordinanze locali che intervengano sui tempi di accensione o temperature
- Richiedere copia dei libri di manutenzione e efficienza energetica dell’impianto
- Controllare che i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione siano certificati e non manomessi
- In assemblea, porre questioni precise sulla ripartizione delle spese e modalità di ripartizione (quota fissa vs variabile)
- Se si riscontrano violazioni, protestare per iscritto, chiedere verifica e, se necessario, ricorrere legalmente alle disposizioni che tutelano il condomino
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di Battista Praino Amministratore
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