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Riscaldamento in casa e condominio: quando si può accendere: regole, date e fasce in Italia

Ottobre 15, 2025
in Vari
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riscaldamento
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Con l’arrivo dell’autunno torna il tema del riscaldamento domestico e condominiale, tra scadenze, limiti orari, controlli obbligatori e qualche incertezza normativa. Ma quali sono, esattamente, le regole da rispettare per essere in regola con la legge e garantire comfort e sicurezza in casa?
Vediamolo insieme, distinguendo ciò che è obbligatorio per legge da ciò che può essere deciso in assemblea condominiale, con esempi pratici per capire come comportarsi correttamente.

Quali sono le norme e gli obblighi imposti dalla legge sul riscaldamento e che cosa può decidere invece l’assemblea condominiale

La normativa di riferimento sul riscaldamento

Il riscaldamento in Italia è disciplinato da un insieme di norme che regolano l’efficienza energetica, la sicurezza e l’esercizio degli impianti. Le principali sono:

  • – Legge 9 gennaio 1991, n. 10: sull’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi;
  • – Dpr. 26 agosto 1993, n. 412: definisce le modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici, suddividendo il territorio nazionale in zone climatiche;
  • – Dpr. 16 aprile 2013, n. 74: stabilisce i criteri di efficienza energetica e i controlli periodici obbligatori;
  • – Dlgs. 4 luglio 2014, n. 102: recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica, imponendo termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici con impianti centralizzati.

In casi eccezionali (ondate di freddo o emergenze energetiche), i Comuni possono emettere ordinanze per anticipare o posticipare l’accensione del riscaldamento.

Quando si può accendere il riscaldamento: zone climatiche, periodi e orari

La legge divide l’Italia in sei zone climatiche (da A a F), in base ai “gradi giorno” del Comune (Dpr. 412/1993).
A ogni zona corrispondono un periodo di accensione e un numero massimo di ore giornaliere consentite.

Zona climaticaPeriodo di accensioneOre massime al giornoNote principali
A1° dicembre – 15 marzo6 oreEs. Lampedusa, Porto Empedocle
B1° dicembre – 31 marzo8 oreEs. Palermo, Cagliari
C15 novembre – 31 marzo10 oreEs. Napoli, Bari
D1° novembre – 15 aprile12 oreEs. Roma, Firenze
E15 ottobre – 15 aprile14 oreEs. Milano, Torino, Bologna
FNessuna limitazioneNessunaEs. località di montagna come Livigno o Cortina

Fasce orarie: l’impianto può funzionare tra le 5:00 e le 23:00, anche in condominio, rispettando il limite giornaliero previsto dalla zona climatica.
L’assemblea può decidere gli orari effettivi di funzionamento, purché nel rispetto dei limiti legali.

Temperature massime consentite:
La temperatura negli ambienti riscaldati non deve superare 19 °C + 2 °C di tolleranza (art. 3, D.P.R. 74/2013).
Per edifici destinati ad attività sanitarie o scolastiche, il limite sale a 20 °C + 2 °C.

Impianti centralizzati, termoregolazione e contabilizzazione del calore

Dal 2017, nei condomìni con impianto centralizzato, è obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (Dlgs. 102/2014). Ciò significa che:

  • ogni radiatore deve essere dotato di valvola termostatica per regolare la temperatura di ogni stanza;
  • ogni appartamento deve disporre di ripartitori o contatori che misurino i consumi reali.

Questo sistema consente di pagare in base al consumo effettivo e non solo ai millesimi di proprietà.

La mancata installazione o il mancato rispetto degli obblighi può comportare multe da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare.

Come si dividono le spese di riscaldamento in condominio

Le spese si dividono in due voci:

  1. 1. Quota fissa – copre i costi comuni (manutenzione, perdite di rete, conduzione dell’impianto).
  2. 2. Quota variabile – copre i consumi effettivi registrati dai ripartitori.

La legge stabilisce che la quota fissa non superi il 50% del totale (D.Lgs. 102/2014).
L’assemblea può deliberare la percentuale precisa entro tale limite.

Esempio pratico:
Se il costo annuo del riscaldamento è di 10.000 €, l’assemblea può decidere 30% di quota fissa (3.000 € divisi secondo i millesimi) e 70% di quota variabile (7.000 € in base ai consumi effettivi).

Manutenzione e controlli obbligatori

Gli impianti termici, sia autonomi sia centralizzati, sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie di sicurezza ed efficienza energetica, ai sensi del D.P.R. 74/2013.
In particolare:

  • la manutenzione deve essere eseguita da ditte abilitate (ai sensi del D.M. 37/2008);
  • il manutentore deve rilasciare il rapporto di controllo di efficienza energetica, da conservare nel libretto di impianto;
  • la periodicità dei controlli dipende dal tipo di generatore e dal combustibile (di norma ogni anno);
  • i Comuni o le Regioni possono effettuare ispezioni a campione.

Nel caso di impianto centralizzato, il responsabile dell’impianto (solitamente l’amministratore o il terzo responsabile incaricato) deve assicurare che tutte le verifiche siano eseguite nei tempi previsti.

Il ruolo dell’amministratore e dell’assemblea condominiale

In condominio, le decisioni relative al riscaldamento devono essere prese in assemblea, su proposta dell’amministratore, che ha l’obbligo di:

  • garantire il rispetto delle norme vigenti e delle ordinanze comunali;
  • convocare l’assemblea per definire orari e criteri di ripartizione;
  • incaricare ditte abilitate per la manutenzione;
  • conservare la documentazione tecnica e i rapporti di controllo.

Un’omissione in questi obblighi può comportare responsabilità civile o amministrativa per l’amministratore (art. 1130 c.c.).

Esempio

Caso 1: Condominio in zona D (Roma)

L’impianto può funzionare dal 1° novembre al 15 aprile, per massimo 12 ore giornaliere, fatta eccezione di una diversa siposizione del Sindaco.
L’assemblea decide di accendere il riscaldamento dalle 7:00 alle 22:00, con pausa nelle ore centrali della giornata di 3 ore, e stabilisce una ripartizione 25/75 tra quota fissa (25) e quota variabile (75). L’amministratore incarica una ditta certificata per la manutenzione annuale e per l’assunzione dell’incarico di “terzo responsabile” dell’impianto che provvede anche ad aggiornare il libretto di impianto, nomina inoltre una ditta specializzata per le letture e ripartizioni dei consumi.

Consigli per i cittadini / condomini attenti

  1. Verificare la zona climatica del proprio comune (consultando il sito comunale di appartenenza)
  2. Verificare eventuali ordinanze locali che intervengano sui tempi di accensione o temperature
  3. Richiedere copia dei libri di manutenzione e efficienza energetica dell’impianto
  4. Controllare che i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione siano certificati e non manomessi
  5. In assemblea, porre questioni precise sulla ripartizione delle spese e modalità di ripartizione (quota fissa vs variabile)
  6. Se si riscontrano violazioni, protestare per iscritto, chiedere verifica e, se necessario, ricorrere legalmente alle disposizioni che tutelano il condomino

LEGGI ANCHE
Riscaldamento centralizzato: come e quando è possibile staccarsi

di Battista Praino Amministratore 
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it 

Tags: Aperturariscaldamento

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