La legge non vieta in assoluto di seppellire un animale domestico in terreni privati, ma la tumulazione in spazi condominiali resta un’ipotesi eccezionale e complessa
Chi possiede un animale domestico sa che il legame che si crea è profondo, autentico, spesso paragonabile a quello con un familiare. Quando il nostro amico animale ci lascia, il desiderio di conservarne la memoria in un luogo vicino — magari nel giardino di casa o nel cortile condominiale — è comprensibile e umano. È una domanda che viene posta più spesso di quanto si creda, soprattutto per gli animali più piccoli come uccelli e pappagalli o per i gatti che magari hanno abitato per tanti anni in un palazzo. Ma è davvero possibile seppellire o tumulare un animale domestico in spazi condominiali? La risposta, purtroppo, è complessa e richiede di intrecciare aspetti legislativi, igienico-sanitari e condominiali.
Il quadro normativo: tra Europa, Stato e Comuni
La disciplina in materia di sepoltura degli animali d’affezione nasce a livello europeo con il regolamento (CE) n. 1774/2002, poi aggiornato dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che classifica le spoglie degli animali domestici tra i sottoprodotti di categoria 1, soggetti dunque a particolari cautele igieniche e ambientali.
In Italia, tali principi sono stati recepiti con il Dlgs. n. 36/2005, che consente — in determinate condizioni — la sepoltura di animali da compagnia in terreni privati, purché:
- si può seppellire un animale non sia deceduto per malattie infettive trasmissibili (serve un certificato veterinario);
- il corpo venga interrato a una profondità di almeno 50-100 cm, a seconda dei regolamenti locali;
- il contenitore sia biodegradabile (legno, cartone, tessuti naturali, nessuna plastica o metallo);
- il luogo scelto per seppellire un animale domestico non presenti rischi ambientali o contaminazione delle falde acquifere;
- vi sia, infine, autorizzazione dell’ASL competente o quantomeno una comunicazione preventiva.
Tuttavia, le Regioni e i Comuni hanno il potere di integrare e modulare queste regole. In alcune realtà territoriali — come Lombardia, Emilia-Romagna o Toscana — i regolamenti locali permettono di seppellire un animale domestico con semplici prescrizioni; in altre, come nel Lazio o in Campania, sono richieste autorizzazioni più stringenti o è consentita solo la cremazione in impianti autorizzati.
Prima di seppellire un animale domestico, quindi, sempre necessario verificare il regolamento comunale e sanitario locale prima di ogni iniziativa.
Il condominio: tra diritto d’uso e limiti delle parti comuni
Nel contesto condominiale, la questione si complica. Il giardino condominiale, salvo diversa indicazione del titolo, è una parte comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. e, come tale, può essere utilizzato da ciascun condomino solo se non se ne altera la destinazione; non si limita il pari uso degli altri; non si pregiudica il decoro o la sicurezza dell’edificio (art. 1102 c.c.).
Una sepoltura — anche simbolica — rappresenta una modifica permanente del suolo comune e, di conseguenza, non può essere effettuata senza delibera assembleare. L’assemblea, a maggioranza qualificata, può autorizzarla solo se compatibile con la destinazione del bene e previo parere dell’ASL, per verificare l’assenza di rischi igienici.
In assenza di delibera, per tumulare o seppellire un animale nel giardino condominiale è da considerarsi uso illecito della cosa comune, e l’amministratore ha il dovere di intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi.
Esempio pratico
Nel condominio di via Verdi, un condomino ha chiesto di poter seppellire il proprio cane in un angolo del giardino comune. L’amministratore, consapevole della delicatezza della questione, ha convocato l’assemblea proponendo di autorizzare la sepoltura solo se venivano rispettate precise condizioni: certificato veterinario di non contagiosità, profondità minima di un metro, utilizzo di una cassa biodegradabile e scelta di un’area marginale del giardino, lontana da tubazioni o falde acquifere. L’assemblea, a larga maggioranza, ha approvato la richiesta, dopo aver ottenuto il nulla osta dell’ASL. In questo caso, la sensibilità dei condomini e la prudenza dell’amministratore hanno consentito una soluzione umana e legittima.
Diverso, invece, il caso di un condominio romano dove un proprietario ha interrato il proprio gatto senza alcuna autorizzazione. Alla scoperta del fatto, l’amministratore ha dovuto richiedere la rimozione immediata, segnalando la violazione al Comune. L’episodio ha generato un contenzioso interno e un esborso economico per la bonifica del terreno.
Due situazioni opposte, ma che dimostrano quanto il confine tra affetto e legalità vada gestito con equilibrio e rispetto collettivo.
Le alternative più praticabili
Per seppellire un animale domestico oggi esistono soluzioni che conciliano rispetto, dignità e legalità, evitando di trasformare il condominio in un luogo potenzialmente contestato.
- Cremazione dell’animale in impianti autorizzati, con possibilità di ricevere le ceneri in un’urna commemorativa;
- Cimiteri per animali d’affezione, diffusi in molte città italiane, dove è possibile seppellire un animale o collocare le ceneri con iscrizioni personalizzate;
- Urne biodegradabili da interrare in giardini privati o aree dedicate, che rilasciano elementi naturali nel terreno;
- In alcuni Comuni (come Milano o Torino), la normativa consente persino la tumulazione delle ceneri dell’animale nella tomba del proprietario, purché autorizzata.
Il ruolo dell’amministratore
L’amministratore di condominio si trova spesso al centro di queste richieste, delicate sotto il profilo emotivo e giuridico. Il suo ruolo è quello di mediare tra la sensibilità dei condomini e la necessità di rispettare norme e igiene pubblica. Egli deve:
- ricordare che nessun condomino può disporre liberamente delle parti comuni senza autorizzazione;
- verificare i regolamenti comunali e sanitari;
- eventualmente proporre in assemblea una delibera con condizioni chiare e rispettose del decoro per seppellire un animale domestico;
- richiedere il parere preventivo dell’ASL o degli uffici comunali competenti.
Solo così si evita che un gesto affettivo, come seppellire un animale che è stato caro a una famiglia, si trasformi in un problema legale o sanitario per l’intero stabile.
La legge non vieta in assoluto di seppellire un animale domestico in terreni privati, ma la tumulazione in spazi condominiali resta un’ipotesi eccezionale e complessa, soggetta a limiti rigorosi e a decisione collegiale.
Più che un diritto individuale, si tratta di una facoltà da esercitare con consenso e rispetto collettivo, sempre nel solco della normativa sanitaria e del buon senso.
In ogni caso, il modo migliore per onorare la memoria del proprio animale non è tanto il luogo in cui riposa, quanto la consapevolezza di avergli garantito, in vita, affetto, cura e rispetto — valori che sono alla base anche di una buona convivenza condominiale.
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di Lilly Falcone Responsabile gestione immobiliare
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it










