Le autorità devono approntare il personale necessario della forza pubblica per eseguire in tempi ragionevoli il provvedimento di sgombero che ordina il rilascio dell’immobile abusivamente occupato.
Per via di progressivi interventi normativi, il proprietario che ha subito l’occupazione arbitraria del proprio immobile riceve ora una maggiore tutela nella fase di sgombero. Possiamo infatti osservare che si è rafforzata la tutela penale, introducendo la nuova fattispecie di delitto di cui all’art. 634 bis, c.p., per via dell’art. 10 del decreto Sicurezza (decreto legge n.48/2025), mediante il quale si punisce, tra l’altro, con la reclusione da due a sette anni colui che occupa illegittimamente l’immobile altrui.
Pertanto va osservato che questa norma conferisce poteri alla polizia giudiziaria, ove si tratti della prima abitazione del proprietario, in presenza dei presupposti ex lege, ad intimare all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, Sent. 18936 del 10 luglio 2025) ha confermato un particolare orientamento giurisprudenziale in base al quale il proprietario che subisce l’occupazione illegittima del proprio immobile, con ciò intendendo le seconde case, non deve pagare l’IMU. In entrambi i casi, purché il proprietario abbia denunciato senza indugio, alle competenti autorità, l’occupazione del suo immobile.
Tutto ciò premesso, il proprietario vede rafforzarsi la tutela anche nella fase dell’esecuzione del titolo giudiziario che ordina all’occupante il rilascio dell’immobile, ovvero dello sgombero. Difatti, il proprietario viene indennizzato qualora la forza pubblica, richiesta dall’ufficiale giudiziario, non collabori con quest’ultimo al fine di consentire il rilascio dell’immobile in tempi ragionevoli.
Una recente ordinanza della suprema corte ha confermato l’indennizzato riconosciuto alla proprietaria dal Tribunale di Firenze, nella misura di 280.000 euro, poi diminuito in sede di Corte d’Appello distrettuale, in 183.353 euro, a seguito d’appello proposto dai Ministeri dell’Interno e della Giustizia, per il danno subito a causa del ritardo con cui la forza pubblica aveva dato esecuzione al provvedimento giudiziario di sgombero con cui si ordinava agli occupanti il rilascio dell’immobile. (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24053 del 28 agosto 2025).
Con la predetta pronuncia, la suprema corte ha precisato, tra l’altro, che “…l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto…”.(Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24053/2025, cit.).
In merito, giova osservare che l’indennizzo de quo viene riconosciuto in forza dell’art. 11, D.L. N.14/2017, mod. dalla L.n.132/2028 “… al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile è liquidata dal prefetto un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell’immobile, della sua destinazione, della durata dell’occupazione, dell’eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l’occupazione…”.
A fronte di un titolo giudiziario di sgombero con il quale si ordina il rilascio dell’immobile, l’ufficiale giudiziario richiede l’assistenza della forza pubblica tramite il prefetto territorialmente competente. Il prefetto, ai sensi dell’art.13 della L.n.121/1981, impartisce disposizioni per prevenire possibili turbative della sicurezza pubblica, assicurando il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria che dispongono lo sgombero degli immobili occupati.
Il menzionato art.11 della Dl 14/2017, stabilisce, inoltre, i criteri che il prefetto dovrebbe seguire quando ritenga che l’intervento della forza pubblica non sia prioritario od opportuno. Descritto sinteticamente il quadro normativo, il principio portato dall’ordinanza in commento offre il pregio di precisare che quali siano i confini tra i poteri della p.a., a cui si riconduce il Ministero dell’Interno, e quelli dell’autorità giudiziaria.
Ne consegue che la pubblica amministrazione, e per essa il prefetto, non ha alcun potere di sindacare un provvedimento dell’autorità giudiziaria, quand’anche si trattasse di un provvedimento che ordina lo sgombero di un immobile di grandi dimensioni.
I motivi che potrebbero legittimare il rinvio dell’impiego della forza pubblica, quali la forza maggiore, il coinvolgimento di persone socialmente fragili, la decisione con cui il prefetto ne dispone il rinvio deve considerarsi illegittima, anche ove si tratti di motivi di ordine pubblico.
Il riconoscimento del diritto all’abitazione, frutto dell’impostazione solidaristica della costituzione vigente ex artt.2, 3, della Costituzione, si annovera tra i diritti sociali. È indubbio, recita la Corte Costituzionale, che il diritto a un lavoro, ex art. 4 della Costituzione, è connesso con il primo e viceversa, cosicché dalla loro lettura ogni individuo contribuisce al progresso materiale e spirituale della società.
Nondimeno, nel bilanciamento tra il diritto all’abitazione, che pur impegna le istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo di natura economica e sociale e il diritto del singolo a godere e disporre della propria abitazione oggetto di occupazione arbitraria, quest’ultimo prevale. Alla pubblica amministrazione non è consentito sindacare il provvedimento dell’autorità giudiziaria, in quanto, di fronte al provvedimento di quest’ultima, l’amministrazione non esercita alcun potere amministrativo discrezionale né può sindacarne il merito sotto il profilo dell’opportunità.
In tal direzione, si afferma che “…Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l’autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita cosi una potestà che non ha, essa agisce illecitamente”. (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24053/2025, cit.).
La p.a. deve approntare il personale necessario della forza pubblica per eseguire in tempi ragionevoli il provvedimento giudiziario che ordina il rilascio dell’immobile abusivamente occupato anche nella prospettiva, in uno Stato di diritto, di tutelare il diritto di proprietà del privato ex art. 41 Cost.
Laddove la predisposizione, ovvero l’intervento della forza pubblica, a sostegno dell’esecuzione del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ordina lo sgombero dell’immobile, avvenga in ritardo ovvero non venga eseguito in tempi ragionevoli, il proprietario subisce un danno patrimoniale.
Il predetto danno trova la sua causa nella colpa della p.a. per non aver assicurato l’esecuzione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in tempi ragionevoli, esponendo il Ministero dell’Interno all’obbligo di corrispondere al proprietario dell’immobile abusivamente occupato, un indennizzo ex art. 11 D.L.n.14/2014.
Dal punto di vista giuridico si tratta di un indennizzo dovuto, ex lege, a seguito dell’esercizio di un’attività lecita, sicché di responsabilità civile da esercizio di un’attività lecita.
Il principio di diritto sopra esposto non è che l’espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…E pertanto colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica”. (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24198 del 4 ottobre 2018; Sez. Un. Sent. n. 5233 del 26 maggio 1998).
I parametri normativi evocati a fondamento della condotta negligente della p.a. si rinvengono non soltanto nell’art. 41 della Costituzione, bensì anche nell’art. 6 C.E.D.U., nella cui nozione di diritto ad un giusto processo bisogna includervi anche l’esecuzione del provvedimento giudiziario reso a seguito di quel giusto processo, oltre all’art. 1 del primo protocollo addizionale.
Concludendo, per quanto la pronuncia in esame avesse a oggetto un immobile abusivamente occupato da diverse persone, essa traccia il solco di un principio, a detta di chi scrive, perché rafforza il novero degli strumenti legali che il proprietario ha a disposizione per rientrare nel possesso dell’immobile illegittimamente occupato.
L’intervento della forza pubblica, laddove richiesta dall’ufficiale giudiziario, deve portare all’esecuzione dell’ordine di rilascio disposto dall’autorità giudiziaria in temi ragionevoli, pena l’obbligo d’indennizzare il danno che il proprietario dell’immobile subisce a causa del ritardo con cui la pubblica amministrazione apporta il suo concorso materiale.
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di Filippo Simone Zinelli e Giovanni Stampone, avvocati
f.zinelli@lawtaxgovernance.com










