Si può ritenere nulla una delibera di nomina del nuovo amministratore se non contiene tutte le informazioni previste dal codice civile?
Dopo la riforma del condominio, l’art. 1129, comma 2 c.c. richiede che, contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunichi i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, la sede o il domicilio professionale, il luogo di tenuta dei registri, i giorni e gli orari di ricevimento dei condomini e, se richiesto, gli estremi della polizza RC. Se questi dati non vengono inseriti nel verbale, la delibera di nomina o di conferma è valida? L’amministratore uscente può contestarla?
IL CASO
Alcuni condòmini avevano impugnato una delibera assembleare richiedendone l’annullamento/nullità in quanto il verbale di nomin∑ non conteneva l’indicazione dei dati anagrafici, professionali e dei registri condominiali prescritti dal secondo comma dell’art. 1129, co. 2 del codice civile. Per gli attori, tale carenza formale avrebbe dovuto inficiare la validità stessa della delibera assembleare.
Il Tribunale di Palermo (confermata da giurisprudenza successiva come Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 505/2025) rigettava integralmente l’impugnazione statuendo che “Il verbale assembleare contenente la delibera di conferimento dell’incarico non deve indicare necessariamente i dati prescritti dall’art. 1129, comma 2, c.c. […] I requisiti previsti dalla disposizione sono stabiliti a pena di revoca o grave irregolarità e attengono non alla validità della delibera, ma alla diversa fattispecie dell’accettazione della nomina e degli obblighi successivi dell’amministratore.”
Il rigetto della impugnazione era motivato dalla presenza di un rimedio sanzionatorio specifico che è quello della revoca e non dell’impugnazione della delibera.
LA NOMINA SENZA I “DATI OBBLIGATORI”
La legge non prevede alcuna nullità o annullabilità della delibera di nomina o di conferma dell’amministratore per la mancata indicazione dei dati informativi. La giurisprudenza di merito (Corte d’Appello dell’Aquila 7 giugno 2021 n. 862, Trib. Palermo, sent. 9/02/2018) e la dottrina più autorevole (Scarpa, Dossier Condominio 175/2020) hanno chiarito che l’omissione di tali informazioni non invalida la delibera di nomina: essa costituisce una grave irregolarità che può giustificare solo la revoca del professionista (art. 1129, co. 12 n. 8) ma non incide sull’efficacia della delibera, non comporta nullità della nomina che resta valida fino alla revoca.
In alcuni casi è stata giudicata pretestuosa la domanda di revoca giudiziale di chi amministra il condominio ove, pur successivamente alla delibera di conferimento incarico ma, comunque in data anteriore alla proposizione dell’istanza di revoca, chi amministrave il condominio in precedenza aveva comunicato il suo indirizzo e gli altri dati richiesti dalla legge (Corte Appello Cagliari sent. n. 28/06/2018).
La nullità scatta solo quando la legge la prevede espressamente come nel caso in cui all’atto dell’accettazione dell’incarico e del suo rinnovo non viene specificato analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso: in questo caso l’art. 1129, comma 14 c.c., parla chiaramente di nullità della delibera.
IL RIMEDIO SANZIONATORIO SPECIFICO
Ai sensi dell’articolo 1129 co. 14 n. 8 c.c. in presenza di tali irregolarità ovvero di “omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati…” il rimedio concesso al singolo
condomino per contestarli non è l’impugnazione della delibera entro i ristretti 30 giorni previsti per l’annullabilità – che verrebbe rigettata – ma il rimedio sanzionatorio specifico previsto dalla citata legge della revoca giudiziale, proponibile in ogni momento durante il mandato.
Il professionista uscente, se non è anche condomino, non può contestare l’incarico del suo successore, neppure se ritiene che manchino i dati previsti dal verbale.
In tal caso, infatti, egli non può rappresentare il condominio né potrebbe impegnare l’ente condominiale verso l’esterno (Corte App. Napoli 15 dicembre 2022).
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