Tutto quello che bisogna sapere per fare domanda per l’ecobonus 2026, dal tipo di interventi finanziabili agli immobili che ne hanno diritto
La legge di Bilancio 2026 prevede la proroga per un anno della maggiorazione del 50% per la prima abitazione. Le aliquote si abbassano ulteriormente nel biennio 2027/2028: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali; 30% per gli interventi realizzati su altre tipologie di immobili. In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nel 2027, ma viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute nell’anno 2027. La detrazione è da ripartire in 10 rate annuali, di pari importo.
L’ecobonus 2026 si applica agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, alla riduzione dei consumi e delle emissioni e all’incremento dell’efficienza degli impianti.
Rientrano nell’ecobonus 2026 le seguenti categorie di interventi:
- Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, che consentono il raggiungimento di specifici valori di prestazione energetica complessiva;
- interventi sull’involucro edilizio opaco, quali isolamento di pareti, coperture e solai che delimitano il volume riscaldato;
- interventi sull’involucro trasparente, con sostituzione di infissi, serramenti, finestre, porte e portoni disperdenti;
- installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per usi domestici e assimilati;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ad alta efficienza, comprese pompe di calore, sistemi ibridi e generatori a biomassa;
- installazione di schermature solari e sistemi di protezione dall’irraggiamento;
- installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti e la gestione intelligente dei consumi;
- interventi con tecnologie avanzate, come microcogeneratori ad alto rendimento.
Tutti gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, regolarmente accatastati e in regola con gli obblighi urbanistici e edilizi, e devono rispettare i requisiti tecnici minimi stabiliti dal decreto “Requisiti Ecobonus” del 6 agosto 2020.
L’accesso alla detrazione è inoltre subordinato:
- al pagamento con bonifico fiscale o parlante;
- alla produzione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato con cui attesti la conformità dei lavori ai requisiti tecnici (da ingegneri, architetti o geometri);
- al rilascio dell’attestato di prestazione energetica APE;
- alla congruità delle spese sostenute e al rispetto degli adempimenti formali, in particolare la comunicazione all’ENEA entro 90 gg dalla fine dei lavori.
Nel 2026 assume un ruolo centrale la qualità tecnica dell’intervento: l’ecobonus premia il reale mglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, secondo gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica. A differenza di altre agevolazioni, l’ecobonus 2026 è accessibile a una vasta gamma di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche.
CHI HA DIRITTO ALL’ECOBONUS 2026
Hanno diritto alla detrazione tutti i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. In particolare, la detrazione spetta a: persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici e associazioni tra professionisti; soggetti che percepiscono reddito d’impresa, come persone fisiche, società di persone e società di capitali Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo.
Rientrano tra i beneficiari:
- proprietari e nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie); soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR che pro-ducono reddito in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori dell’immobile, come locatari e comodatari; familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile; coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; conviventi di fatto; promissario acquirente con contratto preliminare regolarmente registrato.
Per l’anno 2026 assume, però, particolare rilievo la distinzione legata al diritto di proprietà o di godimento sull’abitazione principale, in quanto solo in tali casi è possibile beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50%. In assenza di tale titolo giuridico, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale, si applica l’aliquota ordinaria del 36%.
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